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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.274
Data decisione, Autorità: 04.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00274
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 1998
in materia di: IC 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ è domiciliata ad __________ dal 1° maggio 1994 proveniente dal Canton Basilea-Campagna;
che il 10 agosto 1998 l’UT di __________ -__________ notificava alla contribuente la tassazione IC 1993-94, a valere limitatamente al periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1994, in cui le esponeva un reddito del lavoro di fr. 41'214.- di media annua e stabiliva il reddito imponibile in fr. 27'669.-;
che lo stesso giorno l’UT notificava alla contribuente anche la tassazione IC/IFD 1995-96, fondata sul medesimo reddito del lavoro;
che con decisione su reclamo del 14 settembre 1998 l’UT confermava il reddito del lavoro esposto nella tassazione, riducendo tuttavia l’imponibile a fr. 24'346.- a seguito dell’aumento delle deduzioni per oneri assicurativi e spese professionali del dipendente;
che con decisione di pari data l’UT evadeva pure il reclamo relativo al periodo di tassazione IC/IFD 1995-96, modificando unicamente verso l’alto l’importo delle deduzioni, osservando d’aver concordato in tale senso l’evasione del reclamo con il rappresentante dell’interessata, sig. __________ della __________ __________;
che con scritto del 13 ottobre 1998 la contribuente personalmente contesta l’imposta comunale 1994-96, argomentando che nel corso del 1993 risiedeva a __________ e che all’inizio del 1994 si trovava ancora nel Canton Basilea-Campagna;
che con scritto del 19 novembre 1998 il giudice ha invitato la ricorrente a motivare il ricorso e a produrre le decisioni comunali contestate entro venti giorni, con la comminatoria che, in caso contrario, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che con lettera del 24 novembre 1998 __________ __________ si è limitata a ribadire che, secondo quanto comunicatole dalla __________ __________, avrebbe dovuto pagare l’imposta comunale dal 1° maggio al 31 dicembre 1994 nel Comune di __________ __________ e non in quello di __________, senza per altro produrre la decisione che sembrerebbe voler contestare;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, nel caso in esame, non è in contestazione l’imposta cantonale 1993-94 con effetto soltanto dal 1° maggio 1994, stabilita dall’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna con decisione su reclamo del 14 settembre 1998;
che la ricorrente non ha neppure saputo produrre in questa sede la tassazione d’imposta comunale che sembrerebbe voler contestare quanto al principio dell’assoggettamento e, meglio, quella del Comune di __________;
che, interpellato al riguardo dal segretario di questa Camera, il Comune di __________ __________ ha precisato che __________ __________ sarà assoggetta all’imposta comunale per il periodo fiscale 1993-94 dal 1° maggio 1994 al 31 dicembre 1994 e per il periodo fiscale 1995-96 dal 1° gennaio 1995 al 29 febbraio 1996;
che, interpellato a sua volta, il Comune di __________ ha affermato che __________ __________ sarà imposta per il periodo fiscale 1995-96 solo a partire dal 1° marzo 1996 e per il periodo precedente 1993-94 limitatamente al periodo dal 1° giugno al 30 giugno 1993, mese in cui la contribuente sarebbe stata domiciliata ad __________, proveniente da __________, prima di trasferirsi a __________, dove è stata assoggettata all’imposta a partire dal 1° luglio 1993, come risulta inequivocabilmente dalla tassazione definitiva di quel Comune prodotta dalla ricorrente medesima;
che alla ricorrente rimane pur sempre riservata la facoltà di contestare nel termine di trenta giorni dalla data d’intimazione le tassazioni comunali (che non sembrano ancora essere state emesse), dapprima con reclamo all’autorità comunale medesima, in seguito con ricorso a questa Camera, sollevando l’eventuale esistenza di un caso di doppia imposizione;
che, così stando le cose, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile, difettando una decisione comunale (notifica d’imposta comunale) suscettibile d’essere contestata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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