AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.263
Data decisione, Autorità: 04.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00263
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, notificando la tassazione IC/IFD 1997-98 a __________ __________, di professione grafico, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito della casa di Locarno in fr. 3’000 in media annua e gli negava inoltre la deduzione per persone bisognose a carico, da lui invocata nella misura di fr. 2’083;
che, in seguito a reclamo del contribuente, che contestava sia il valore locativo della casa di cui è comproprietario a __________ sia la mancata deduzione delle spese per persone bisognose a carico, l’autorità fiscale ammetteva in parte il reclamo, dimezzando il valore locativo ma confermando per il resto la decisione impugnata;
che, in particolare, per quanto attiene alla deduzione per persone bisognose a carico, l’UT di __________ argomentava quanto segue:
«per poter beneficiare di questa deduzione, fa stato la situazione al 1.1.1997; orbene dall’esame della dichiarazione della madre, essendo il padre deceduto nel corso del 1996, i redditi annui sono tali da garantirgli il minimo del fabbisogno vitale, tenendo conto dell’onere a suo carico per CM e che vengono meno i costi di manutenzione della propria quota di valore locativo dell’abitazione e gli oneri degli interessi passivi che sono assunti dai figli»
(cfr. decisione su reclamo del 21 settembre 1998);
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di poter dedurre dal proprio reddito l’importo di fr. 2’083.-- per persone bisognose a carico e di ridurre il valore locativo di __________ a fr. 1’137.–;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo;
che secondo la giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente, cioè alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. In altre parole, il valore locativo deve corrispondere, in linea di principio, al valore oggettivo di mercato;
che il Tribunale federale ha per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98);
che, per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1997-98 per la compilazione della dichiarazione d'imposta);
che, nella decisione su reclamo, l’autorità di tassazione ha accettato la richiesta del contribuente di dimezzare il valore locativo della casa di Locarno (fr. 95’800), in considerazione del fatto che il pianterreno è sfitto ed ha pertanto portato il reddito della sostanza a fr. 3’000, di cui 1’500 imposti al ricorrente, comproprietario per un mezzo;
che il contribuente condivide tale modo di procedere, ma pretende tuttavia che il valore locativo sia calcolato non a partire dal valore di stima della proprietà ma solo dell’abitazione (fr. 70’000), per giungere in tal modo ad un valore locativo di fr. 1’137 per ognuno dei comproprietari;
che questa Camera ritiene per contro di condividere il calcolo effettuato dall’autorità di tassazione, anzitutto perché la stima risale al 1985 e pertanto si deve applicare il coefficiente del 7,25% (che darebbe un valore locativo di fr. 2’537 per ognuno dei comproprietari), ma anche in considerazione del fatto che la valutazione che porta a suddividere il valore di stima esattamente a metà fra pianterreno (definito inabitabile dallo stesso ricorrente) e primo piano pare comunque opinabile;
che non sarebbe del resto il caso di accogliere il ricorso, giacché con il criterio di calcolo proposto dal ricorrente il valore locativo ammonterebbe a fr. 1’268, e non è certo immaginabile che l’appartamento abitato dal ricorrente possa essere concesso in locazione per un canone mensile di fr. 100;
che, alla luce di quanto precede, la valutazione effettuata dall'UT appare persino assai generosa;
che secondo gli art. 34 cpv.1 lett. b LT 1994 e 35 cpv. 1 lett. b LIFD sono dedotti dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, fr. 6'000.-- per l'imposta cantonale e fr. 4'700.-- per l'imposta federale diretta;
che questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione della lettera a;
che, secondo la lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person);
che la nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi (LAI, LAInf, LAM, LAMal, LPP): essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico;
che la condizione che si tratti di “erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person” è stata verosimilmente ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede appunto la deduzione per persone bisognose “für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen”, che vengono mantenute dal contribuente (cfr. § 31 cpv. 4);
che l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto e deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, pp. 220 e 224; inoltre CDT n. 80.97.008 del 20 febbraio 1997 in re M.C.);
che, oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n. 80.95.00122 del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. 80.96.00223 del 13 gennaio 1997 in re G.P.);
che, per stabilire se uno si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi occorre, a giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CDT n. 80.95.00122 del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, p. 491);
che, perché la deduzione possa essere ammessa, occorre inoltre che la prestazione assistenziale sia effettiva: essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare la differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo legale della deduzione (CDT n. ..__________ del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.);
che, già nel precedente periodo fiscale, questa Camera aveva respinto il ricorso del contribuente, il quale aveva chiesto la deduzione per persone bisognose a carico, facendo valere di dover provvedere al sostentamento dei propri genitori, poiché i redditi a loro disposizione non sarebbero stati sufficienti per far fronte al costo della vita;
che il reddito imponibile dei genitori dei ricorrenti risultava infatti essere, senza tener conto della quota esente per i beneficiari di rendite AVS, di fr. 15'732, compreso il valore locativo del proprio appartamento di fr. 6'000, ma già dedotti i premi all’assicurazione contro le malattie di fr. 7’200 e spese di manutenzione di fr. 1'500;
che la Camera di diritto tributario aveva poi ricordato come i beneficiari di rendite AVS, qualora cadessero nel bisogno, possono postulare l’erogazione di una prestazione complementare alla rendita AVS, ed il fatto che i genitori del ricorrente non beneficiassero di tale prestazione era stato considerato ulteriore indizio a conferma di una situazione economica non tale da giustificare la decisione dell’Ufficio di tassazione di non concedere la deduzione per persone bisognose a carico (CDT n. ..__________ del 14 novembre 1997);
che, ora, il ricorrente adduce che la situazione sarebbe mutata, per il fatto che i redditi allora considerati sarebbero venuti meno e non sarebbe neppure vero che i figli si sono assunti gli interessi passivi e le spese di manutenzione della casa;
che dall’esame degli atti fiscali della madre del ricorrente risulta quanto segue:
Ÿ la signora __________ __________, da quando è vedova, percepisce una rendita AVS di circa fr. 15’000 all’anno;
Ÿ ella è comproprietaria per un mezzo, insieme al ricorrente, dell’appartamento in cui abita, dopo che lei e il defunto marito avevano donato ai figli, nel 1995, l’altra metà dell’appartamento e il secondo appartamento della stessa casa di __________;
che può pertanto essere condivisa la decisione dell’autorità fiscale, di non concedere la detrazione richiesta, per il fatto che il reddito della signora __________, per quanto esiguo, supera il minimo di esistenza, tanto più che abita tuttora nella casa che apparteneva in precedenza a lei ed al marito e che è solo recentemente stata donata ai figli;
che, del resto, al ricorrente è già stata indirettamente concessa una deduzione per persona a carico, nella misura in cui gli è stata ammessa la detrazione degli interessi passivi e delle spese di manutenzione anche per la quota di comproprietà della madre;
che inoltre il ricorrente non apporta alcuna prova di costi effettivi sostenuti per il mantenimento della madre;
che infatti le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513-547, in particolare p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340) e l’autorità fiscale non può obbligarlo a fare uso, ma deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata);
che, pertanto, poiché, nella fattispecie, il ricorrente non prova – né rende almeno verosimile – di spendere per il mantenimento della madre un importo pari o superiore a quello di cui rivendica la detrazione, questa Camera non può che confermare la decisione dell’autorità fiscale;
che il ricorso è pertanto integralmente respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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