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Numero d'incarto:
80.1998.260
Data decisione, Autorità:
04.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00260
Lugano
4 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 14 ottobre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- che __________ __________
lavora presso la sede di __________ della __________ di __________ quale mandatario
per il Cantone Ticino e parte del Cantone dei Grigioni (Engadina).
Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1997-98 del 13 ottobre 1997, confermata con decisione su
reclamo del 28 settembre 1998, l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente,
in aggiunta al reddito del lavoro, un reddito d'altra fonte di fr. 10'000.- di
media annua a titolo di vantaggi derivanti dall'uso privato dell'automobile,
praticamente finanziato dal datore di lavoro e per altri rimborsi.
-
che con il presente, tempestivo
ricorso __________ __________ contesta il reddito d'altra fonte espostogli
dall'UT, illustrando la vastità del suo raggio d'azione che spazia da Bosco
Gurin a Samnaun, da Olivone a Poschiavo, ecc.
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in occasione
dell'udienza del 21 dicembre 1998, su proposta del giudice, si è convenuto di
stabilire la ripresa in fr. 5'000.-, come nei precedenti periodi fiscali, data
la sostanziale stabilità della rifusione spese da parte del datore di lavoro.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 settembre 1998 è riformata nel
senso che il reddito d'altra fonte viene ridotto a fr. 5'000.-; confermati gli
altri elementi.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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