AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.259
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00259
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella tassazione IC/IFD 1997-98 dei coniugi __________ e __________ __________ l'UT ha tenuto conto dell'esistenza di un immobile in Italia e, meglio, a __________, il cui valore è stato valutato in fr. 100'000.-;
che pertanto la deduzione dei debiti dalla sostanza e dei relativi interessi dal reddito è stata effettuata proporzionalmente, tenendo conto della sostanza totale e della sostanza imponibile nel Cantone (cfr. decisione su reclamo del 19 ottobre 1998);
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la valutazione dell'UT di __________, precisando che l'immobile in Italia è imposto per l'ICI e l'IRPEF nel Comune di __________ su un valore di ottanta milioni di lire e che tale valore, se si considerano i rispettivi prezzi d'acquisto e le rispettive valutazioni fiscali, si situa in equa relazione con quello ufficiale di stima dell'immobile di __________;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che in occasione dell'udienza dell' 11 dicembre 1998 si è convenuto, su proposta del giudice, di fissare il valore della sostanza all'estero in fr. 65'000.-, che corrisponde al rapporto tra il valore venale della sostanza estera e il valore venale della sostanza svizzera riportato al valore di stima ufficiale della sostanza situata in Ticino;
che in un secondo momento, dopo aver preso visione della giurisprudenza messagli a disposizione dal giudice, sul riparto dei debiti e dei relativi interessi in base alla sostanza ovunque posta, il ricorrente ha aderito alla proposta di transazione;
che, sia notato a titolo del tutto abbondanziale, la suddetta proposta è perfettamente aderente alla giurisprudenza federale e cantonale in materia di doppia imposizione, che impone di ripartire i debiti e gli interessi deducibili proporzionalmente tra i diversi luoghi di situazione della sostanza (cfr. i principi della doppia imposizione intercantonale, estensibili alla doppia imposizione internazionale secondo gli art. 5 cpv. 3 LT e 6 cpv. 3 LIFD: DTF 120 Ia 349 = RF 50 / 1995 p. 421 = ASA 65 p. 582; cfr. per es. sulla doppia imposizione internazionale: CDT n. 80.98.00122 del 24 luglio 1998 in re Th. P.; CDT n. 80.95.00019 del 3 settembre 1997 in re E. D.; CDT n. 80.95.00020 del 3 settembre 1997 in re M. D.; RF 51 / 1996 p. 137 = StE 1996 A 31.1 n. 4 = RDAF 54 / 1998 p. 86; con riferimento ai rapporti con l'Italia: CDT n. 80.95.00143 del 27 ottobre 1995 in re L. C.; inoltre art. 6 CDI-I).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza è annullata la decisione su reclamo del 19 ottobre 1998 e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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