AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.258
Data decisione, Autorità: 04.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00258
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 23 settembre 1998
in materia di: IC 89/90, 91/92, 93/94, 95/96 e 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ , domiciliati a __________ (), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare a __________ -__________;
che, in data 12 febbraio prima e 4 marzo 1998 poi l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ chiedeva ai contribuenti di produrre copia delle dichiarazioni fiscali inoltrate alle autorità di tassazione del cantone di domicilio, per poter definire le tassazioni dell’imposta cantonale per i periodi dal 1989/90 al 1995/96;
che, non avendo i contribuenti risposto alle suddette richieste, nonostante le comminatorie inserite nelle lettere in questione, l'Ufficio di tassazione notificava loro, con decisioni dell’11 e del 25 maggio 1998, le tassazioni dei periodi fiscali menzionati, allestite d’ufficio per mancanza della documentazione richiesta;
che, in seguito al reclamo del 7 luglio 1998, con cui i contribuenti contestavano il reddito e la sostanza accertati d’ufficio, l’autorità fiscale rinnovava la richiesta di documentazione con scritto del 14 luglio 1998, avvertendoli che l’inosservanza dell’invito avrebbe comportato sanzioni e la dichiarazione di irricevibilità del reclamo;
che, non essendo pervenuta alcuna risposta nel termine attribuito ai reclamanti, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibili i gravami con decisioni del 14 e del 28 settembre 1998;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano le decisioni in questione, argomentando di non avere ricevuto le richieste di documentazione cui si riferisce l’autorità nelle proprie decisioni;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili: a tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
che il reclamante deve indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, e i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente;
che, se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 LT);
che, nella fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha chiesto ai contribuenti di produrre, oltre alle prove relative ai costi di manutenzione fatti valere, anche copia dei riparti intercantonali del Canton Zurigo, nell’evidente intento di intraprendere il calcolo degli elementi deducibili nel Canton Ticino, in applicazione delle regole sulla doppia imposizione intercantonale previste dalla legge tributaria e dalla giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’art. 46 cpv. 2 Cost. fed.;
che tuttavia i ricorrenti argomentano di non avere ricevuto tale richiesta di documentazione, loro intimata, secondo l’autorità fiscale, in data 14 luglio 1998;
che l’autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato: dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo;
che, infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359);
che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);
che più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 all’art. 14 LPamm, p. 71 s.);
che, pur comprendendo le ragioni che hanno spinto l’autorità fiscale a dichiarare irricevibile il reclamo, dopo che i contribuenti avevano lasciato senza risposta la lettera del 14 luglio 1998, nonostante la comminatoria in essa contenuta, questa Camera deve tuttavia constatare che l'Ufficio di tassazione non è in grado di provare l’avvenuta intimazione della missiva in questione, non avendo provveduto all’invio per raccomandata;
che è ben vero infatti che la collaborazione dei ricorrenti è stata molto carente già in fase di tassazione, avendo essi ignorato ben due richieste di documentazione munite dell’avvertenza che si sarebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio, ma non si può comunque trascurare la circostanza che manca la prova che essi siano stati messi al corrente delle conseguenze che avrebbe avuto l’inosservanza dell’invito a produrre la documentazione loro richiesta;
che per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità fiscale perché emetta una nuova decisione su reclamo;
che, in considerazione del fatto che neppure con il ricorso i contribuenti hanno prodotto la documentazione richiesta loro, la presente sentenza vale quale comminatoria di irricevibilità, sicché è loro attribuito un termine di quindici giorni a partire dalla notifica della sentenza per produrre la documentazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1.1. Ai ricorrenti è attribuito un termine di 15 giorni per produrre all'Ufficio di tassazione la seguente documentazione:
copia dei riparti intercantonali, redatti dalle autorità fiscali del Canton Zurigo o in mancanza degli stesi copia delle dichiarazioni fiscali inoltrate nel Canton Zurigo relativi ai periodi fiscali 1989/90, 1991/92, 1993/94, 1995/96, 1997/98;
il dettaglio, unitamente alla relativa documentazione, della voce “quote costi amministrativi” dal quale si possa rilevare le varie spese (manutenzione, gestione, migliorie, amministrazione, ecc.) relativi agli anni 1990-1996.
1.2. I ricorrenti sono avvertiti che, in caso di inosservanza del presente invito, il reclamo verrà dichiarato irricevibile in base all’articolo 206 cpv. 2 LT.
1.3. Gli atti sono rinviati all’autorità fiscale perché emetta una nuova decisione su reclamo.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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