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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.255
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00255
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, notificando a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 16 aprile 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ aggiungeva al reddito del lavoro di fr. 48’936 in media annua un reddito d’altra fonte di fr. 80’000, giustificato dalla sproporzione fra le entrate dichiarate e le spese sostenute nel periodo di computo;
che, in seguito a reclamo del contribuente, con decisione del 14 settembre 1998 il reddito d’altra fonte veniva ridotto a fr. 50’000 in media annua;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula lo stralcio del reddito d’altra fonte, adducendo in particolare che nel periodo di computo egli ha incrementato i debiti privati e contestando il valore di fr. 80’000 attribuito ad un quadro da lui apportato per sottoscrivere il capitale di una società;
che, alla luce della nuova documentazione bancaria prodotta dal ricorrente, in relazione ad un conto corrente precedentemente ignoto all’autorità fiscale, il presidente della Camera di diritto tributario ha incaricato l’ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni di verificare nuovamente il calcolo del dispendio in contraddittorio con il contribuente;
che, in data 4 marzo 1999, l’ispettore fiscale ha trasmesso alla Camera di diritto tributario un verbale, nel quale, preso atto in particolar modo dell’avvenuta verifica dell’effettivo valore del quadro utilizzato quale apporto per la costituzione della Edizioni __________ __________ (fr. 10’000 e non fr. 80’000, come ritenuto dall’autorità fiscale, al momento della tassazione), le parti hanno convenuto di ridurre il reddito d’altra fonte in fr. 25’000 in media annua;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, alla luce dell’accertamento relativo al valore del quadro apportato alla costituenda Edizioni __________ __________ e considerata altresì l’irrilevanza della documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato al contribuente, per il fatto che essa si riferisce ad un momento successivo al periodo di computo, appare senz’altro giustificata una riduzione del reddito d’altra fonte da fr. 50’000 a fr. 25’000, come concordato fra le parti;
che il ricorso può pertanto essere parzialmente accolto, conformemente alla proposta delle parti;
che la tassa di giustizia e le spese processuali sono ripartite fra le parti, come previsto dalla legge (art. 231 cpv. 1 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 settembre 1998 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto da fr. 50’000 a fr. 25’000.
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 190.–).
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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