AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.252
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00252
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________ __________ __________, lavora alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di consulente. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 egli ha chiesto di poter dedurre dal reddito, oltre alle spese di doppia economia domestica quale dimorante settimanale nel Canton __________, anche spese di trasferta per fr. 12'405.- di media annua.
Nella notifica di tassazione IC/IFD del 9 marzo 1998 l’UT limitava la deduzione per spese di trasporto a fr. 6'500.-. Su questo punto il reclamo presentato dal contribuente il 6 aprile 1998 veniva respinto con decisione del 14 settembre 1998.
In occasione dell’udienza dell’ 11 dicembre 1998 il ricorrente ha illustrato ulteriormente le proprie modalità di esecuzione del lavoro. In via valutativa il giudice gli aveva proposto, date le manifeste difficoltà di compiere un accertamento puntuale dei casi in cui, per ragioni di lavoro, è impossibilitato a rientrare al domicilio con il mezzo pubblico, di elevare la deduzione per spese di trasferta a fr. 10'000.- di media annua al posto dell’importo riconosciutogli dall’UT di fr. 6'500.-. La proposta ha trovato l’adesione dell’UT, ma non quella del contribuente.
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
Nella fattispecie, litigiosa è unicamente la deduzione per le spese di trasferta che il ricorrente quantifica in fr. 12'408.- di media annua, ma che l'UT gli ha concesso unicamente in ragione di fr. 6'500.-.
3.2
Con riferimento al tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
3.3.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/ Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche __________, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108).
È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
3.4.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
Nel ricorso il ricorrente così motiva la necessità di utilizzare l’automobile privata per fare rientro al proprio domicilio alla fine della settimana lavorativa:
Pur essendo la sede del datore di lavoro __________ situata a __________, il mio lavoro di consulente aziendale lo svolgo principalmente presso i nostri clienti. Qui un breve riepilogo di alcuni dei miei incarichi: , Rothrist; , Châtel-St.Denis e Bioggio; __________ -, Unterengstringen; __________ -, Oberwinterthur e Rüti; __________ __________ __________ __________, Genève; __________, Balerna; __________ , Oberdorf BL, Hagendorf SO, Freiburg i.Br.(D) e Mezzovico; __________ - __________ __________ -, Vaduz FL; __________ __________ e __________ , __________ , __________ , Donaueschingen (D), Rhina (D) e altre sedi; __________ -, Moutier. Come potrete facilmente constatare le sedi dei miei clienti sono raramente situate in centri facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, inoltre è evidente che l'esecuzione del mio lavoro deve sempre orientarsi alle disponibilità ed alle esigenze dei clienti. (p.e. inizio lavoro a __________ -. alle 8.00h dopo aver terminato la sera precedente alle 20.30h a __________ oppure spostamento tra clienti e/o diverse sedi nello stesso giorno); di regola non è prevedibile la fine della giornata lavorativa, perché dipende dal raggiungimento di obiettivi prefissati.
4.2.
In linea di principio, nel caso in esame al ricorrente dovrebbe unicamente essere concessa la deduzione per le spese necessarie per il rientro dalla dimora infrasettimanale a __________ al domicilio di __________ __________ __________, che può tranquillamente essere effettuato nella serata di venerdì o la mattina del sabato e per il tragitto inverso che può essere percorso con il mezzo pubblico nella serata di domenica. Come si è visto, ragioni di comodità personale, per quanto comprensibili, non sono rilevanti ai fini della deduzione fiscale delle spese di trasferta.
L'UT ha tuttavia riconosciuto al ricorrente la deduzione di un importo di fr. 6'500.-, che supera ampiamente la spesa necessaria per l'abbonamento generale delle ferrovie.
Con ciò l'autorità fiscale ha voluto tener conto in via del tutto eccezionale delle argomentazioni sviluppate dal ricorrente e andargli incontro in considerazione delle peculiarità del suo lavoro.
La decisione dell' Ufficio di tassazione deve quindi essere condivisa. Essa sfugge per altro a critiche fondate anche dal profilo della quantificazione delle spese ammesse.
4.3.
Va inoltre rilevato, in via del tutto abbondanziale, che nel caso in esame è pressoché impossibile accertare quante volte nel corso di un anno il ricorrente sia costretto da ragioni di organizzazione del lavoro a rientrare in Ticino utilizzando l'automobile e quante volte invece gli sarebbe possibile usare il mezzo pubblico.
L'affermazione del ricorrente di essere sempre costretto a rientrare al domicilio con l'automobile è lungi dall'essere ineccepibilmente comprovata in assenza di dati concreti, ad es. di ricapitolazioni giornaliere, che consentano di verificare dove il ricorrente abbia terminato il lavoro il venerdì e dove l’abbia ripreso il lunedì mattina.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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