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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.251
Data decisione, Autorità: 04.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00251
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ è separata dal marito __________ dal 1993;
che, notificandole la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 15 giugno 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il suo reddito imponibile in fr. 28’950 per l’IC e fr. 30’450 per l’IFD, pari alla media annua degli alimenti versati dall’ex marito nel corso del biennio 1995/96, dedotti gli oneri assicurativi;
che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 9 luglio 1998, nel quale chiedeva, in primo luogo, la deduzione per figli a carico con riferimento al figlio __________, apprendista, e, in secondo luogo, l’emissione di una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 1998, in considerazione della riduzione del contributo alimentare intervenuta a partire da tale data;
che l'Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di tassazione intermedia con decisione del 27 luglio 1998, argomentando che la modifica degli alimenti non costituisce presupposto per una tale tassazione, e respingeva altresì, in data 14 settembre 1998, il reclamo contro la tassazione 1997/98, essendo il figlio maggiorenne e non più a tirocinio;
che, con ricorso del 12 ottobre 1998, __________ __________ impugna le due decisioni appena menzionate e adduce che non è in grado di pagare le imposte commisurate sulla rendita alimentare percepita nel periodo di computo, per il fatto che dal 1998 l’importo ricevuto a tale titolo è stato ridotto secondo la sentenza di divorzio;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che deve anzitutto essere dichiarato irricevibile il ricorso, nella misura in cui si riferisce alla decisione in materia di tassazione intermedia, giacché la decisione negativa dell’autorità fiscale è stata notificata alla contribuente in data 27 luglio 1998 ed ella non ha interposto reclamo nel termine di 30 giorni, come richiesto dalla legge;
che infatti l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che, tuttavia, se anche il reclamo fosse stato interposto tempestivamente contro la decisione del 27 luglio 1998, avrebbe comunque dovuto essere respinto nel merito, per il fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Camera, una semplice modifica degli alimenti, senza che sia assistita da uno degli eventi generatori tratti dal diritto di famiglia (divorzio o separazione duratura, legale o di fatto dei coniugi), non è motivo di tassazione intermedia (CDT n. ..__________ dell’8 ottobre 1997 in RDAT I–1998 n. 7t);
che, quanto alla tassazione 1997/98, contro cui il ricorso è ricevibile in ordine, le argomentazioni proposte dalla ricorrente non sono in grado di apportare alcuna modifica al reddito stabilito, essendo stato l’imponibile accertato conformemente alle disposizioni della legge in vigore, secondo cui, per il periodo fiscale 1997/98, è determinante la media dei redditi conseguiti nel biennio 1995/96;
che, pur comprendendo le difficoltà in cui si trova la ricorrente, dovendo pagare le imposte per il 1998 in base ai redditi degli anni 1995/96, allorquando percepiva ancora alimenti nella misura di fr. 2’500 al mese, mentre ne percepisce ormai solo 1’800, non vi è tuttavia alcuna possibilità di riesaminare il calcolo dell’imponibile su cui si fonda la tassazione in questione;
che neppure la circostanza che il calcolo del fabbisogno della ricorrente, intrapreso dal Pretore nella sentenza di divorzio, prenda in considerazione un onere fiscale mensile di soli fr. 150, è idoneo a giustificare una diversa decisione;
che questa Camera può tutt’al più segnalare alla ricorrente il tenore dell'art. 246 cpv. 1 LT secondo cui il contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, può chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;
che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
che, in considerazione delle condizioni economiche della ricorrente, la Camera di diritto tributario rinuncia altresì a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese, nonostante l’esito del ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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