AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.249
Data decisione, Autorità: 15.12.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00249
Lugano 15 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 1998
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
A seguito del reclamo della contribuente l'UT, con decisione del 14 settembre 1998, riduceva il reddito della sostanza a fr. 12'945.- di media annua ed elevava le deduzioni a complessivi fr. 8'070.- (fr. 7'707.- dal reddito della sostanza e fr. 363.- per oneri assicurativi).
Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede che la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione venga riformata adeguandola alla decisione di riparto del Canton __________ dell'8 dicembre 1997.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LT è imponibile il reddito della sostanza immobiliare, segnatamente i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall’usufrutto o da altro godimento (lett. a), il valore locativo di immobili o parti di essi, che il contribuente ha a disposizione 'per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b).
Nel caso in esame, il Comune di __________ nella decisione di riparto dell' 8 dicembre 1997 ha attribuito al Canton Ticino un reddito lordo della sostanza immobiliare (Liegenschaftsertrag) di fr. 8'403.- di media annua.
L'autorità fiscale ticinese non può seguire tale decisione, poiché in manifesto contrasto con gli atti. Nell’incarto fiscale ticinese figurano i conteggi degli anni 1995 e 1996 relativi alla Casa __________ allestiti dalla __________ __________ __________ di __________. Dagli stessi risulta che l'ammontare lordo degli affitti (Mietzins-Einnahmen) era nel 1995 di fr. 17'256.- e nel 1966 di fr. 8'628.-, quindi fr. 12'942.- di media annua.
Il dato assunto dall'Autorità fiscale ticinese risulta quindi corretto e conforme ai conteggi della fiduciaria che gestisce la sostanza immobiliare della ricorrente, quello dell’Autorità fiscale argoviese risulta invece in manifesto contrasto con le risultanze documentali. L'Ufficio fiscale comunale di __________ è verosimilmente stato indotto in errore da altri documenti, segnatamente dai moduli ufficiali relativi alla determinazione del reddito immobiliare prodotti dalla ricorrente medesima, che danno valori diversi e, meglio, dimezzati da quelli indicati dalla __________ __________ __________.
L’UT ha d’altra parte ammesso la deduzione degli interessi passivi proporzionalmente alla sostanza immobiliare in Ticino e, meglio, in ragione del 27.14%, in misura superiore, quindi, rispetto alla percentuale stabilita dall’autorità fiscale __________.
La decisione dell’UT, più favorevole alla ricorrente per quanto concerne l’imposta dovuta al Cantone, è per altro corretta. Il valore di stima ufficiale dell’immobile di __________, di cui la ricorrente è usufruttuaria al 100% (cfr. dichiarazione dell’indivisa), è infatti di fr. 45'660.- e non soltanto di fr. 27'396.-, come erroneamente ritenuto dall'Ufficio fiscale comunale di __________.
5.2.
L’UT ha inoltre concesso la deduzione delle spese di assicurazione, gestione e manutenzione in ragione del 25% del reddito lordo e, meglio, di fr. 4'602.-, conformemente a quanto risulta dai conteggi della __________ __________ __________.
Dagli incarti fiscali dell'indivisa eredi __________ e da quello personale della signora Gloor risulta chiaramente che la contribuente è usufruttuaria dell'intera sostanza di __________ relitta dal marito. Per legge la totalità dei reddito e della sostanza le devono essere attribuiti (cfr. art. 20 lett. a-b e art. 41 cpv. 2 LT).
L'eccezione derivante dall' art. 46 cpv. 2 Cost. può comunque essere ancora sollevata dalla ricorrente, qualora la ritenesse fondata, nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico (DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; Höhn, Doppelbesteuerungsrecht pag. 389).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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