AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.247
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00247
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 1998
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
prezzo di vendita azioni __________ __________,
pagate dall’Immobiliare __________ __________ fr. 400’000.––
valore nominale azioni __________ __________ fr. 50’000.––
reddito netto imponibile fr. 350’000.––
media fr. 175’000.––
prestazione valutabile in denaro
per ogni singolo azionista fr. 87’500.––
L’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 14 settembre 1998, spiegando che dalla documentazione in suo possesso risultava che il reclamante e la sorella avevano ricevuto in donazione nel 1989 le azioni della __________ __________ e ne erano in tal modo divenuti azionisti unici. Avendole poi vendute nel 1991 alla __________ __________, di cui sono azionisti di maggioranza (1/3 ciascuno), al prezzo di fr. 400’000.–, essi avevano effettuato un apporto di partecipazioni ad una società controllata dagli stessi azionisti. Fiscalmente, pertanto, non vi era stata, secondo l’autorità di tassazione, una vera alienazione di tali partecipazioni bensì una mera “ristrutturazione” o “trasposizione” del valore delle stesse. Ciò configurava una prestazione valutabile in denaro agli azionisti, nella misura della differenza fra l’importo della cessione (contabilizzato nell’Immobiliare __________ __________) ed il valore nominale delle azioni apportate.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente lo stralcio del reddito d’altra fonte. Nega nuovamente che vi sia stato uno scambio di azioni __________ __________ /__________ __________ e contesta poi di essere azionista di maggioranza della __________ __________. Osserva pure che non risponde al vero l’affermazione dell’autorità fiscale, secondo cui egli avrebbe contratto un debito di fr. 500’000.– con la Banca __________ per acquistare le azioni della __________ __________.
4.1.
4.1.1.
Secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. b LT 1976 e l'art. 21 cpv. 1 lett. c ultima frase DIFD sono imponibili quale reddito di sostanza mobiliare anche le prestazioni valutabili in denaro fatte dalla società ai possessori di diritti di partecipazione mediante paga-mento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo, che non costituiscono un rimborso delle quote esistenti.
4.1.2.
Il Tribunale federale, per costante giurisprudenza, considera prestazione valutabile in denaro la vendita di azioni possedute privatamente a una società, dominata economicamente dal venditore, in contropartita sia di azioni della società acquirente sia di un credito verso la stessa, nella misura in cui il prezzo di cessione supera il valore nominale delle azioni cedute. Il trasferimento di azioni a una società dominata dall’azionista che le cede non rappresenta infatti dal profilo economico un’alienazione; l’azionista non rinuncia infatti al suo potere di disporre, che rimane invece integro sotto forma di partecipazione a una società holding (ASA 58 p. 689 consid. 3 e 4 con riferimenti; inoltre: ASA 55 p. 210; ASA 42 p. 398).
Da rilevare, per inciso, che nell’ambito dell’applicazione della teoria della trasposizione basta, perché si parli di società hol-ding, che la società detenga anche un’unica partecipazione (RF 1994 p. 467 s.).
4.1.3.
Il motivo dell’imposizione è dato dal fatto che, con l’alienazione delle azioni che passano dalla sostanza privata in quella aziendale, subentra un cambiamento dei criteri di computo. Infatti, nel caso di un’eventuale successiva liquidazione della società ceduta, all’acquirente obbligata a tenere una contabilità verrà dedotto dal ricavo della realizzazione non il valore nominale bensì il valore contabile risultante dai conti e cioè, in questo caso, il prezzo di acquisto. Ciò comporta che, mediante la vendita, se subito dopo si procede alla liquidazione della società ceduta, per effetto della “trasposizione” dal valore nominale al valore contabile, va persa la possibilità di assoggettare all’imposta sul reddito presso il portatore delle azioni le riserve esistenti (Behnisch, Die Umstrukturierung von Kapitalgesellschaften – Eine rechtsvergleichende Studie, Basilea 1996, p. 143).
4.1.4
Solo la vera e propria cessione di sostanza privata (“echte Ve-räusserung”) dà luogo a un guadagno in capitale privato non im-ponibile (Zwahlen, Die praktische Arbeit der Kommission “Steuerharmonisierung” am Beispiel der Fragen zur indirekten Teilliquidation und zur Transponierung, in ASA 62 p. 193). La ri-strutturazione delle relazioni giuridiche tra l’azionista e le sue società comporta infatti la soppressione dell’onere fiscale laten-te sulle riserve o sugli utili correnti della società ceduta (ASA 58 p. 693, consid. 3d).
4.1.5.
Ai numerosi critici della teoria della trasposizione il Tribunale federale ricorda, detto in estrema sintesi, che l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD definisce l’obbligazione fiscale in modo ampio e che l’esenzione d’imposta dei guadagni in capitale non è la regola, ma viene dedotta e contrario dalla nozione ampia di reddito di sostanza mobiliare consacrata dall’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD (ASA 58 p. 694 s., consid. 4 con riferimenti).
4.2.
Quanto sin qui detto vale ovviamente anche per l’art. 19 cpv. 1 lett. b LT 1976, data l’identica formulazione della norma canto-nale e di quella federale (cfr. anche CDT n. 80.95.00124 -125-126-127 dell’11 ottobre 1996 in re S.P.).
4.3.
Perché vi sia dunque prestazione valutabile in denaro, imponibi-le in virtù della teoria della trasposizione, occorrono in sintesi le seguenti condizioni:
un trasferimento di diritti di partecipazione
a una società dominata dai medesimi aventi diritto
a un prezzo superiore al valore nominale
con quale controprestazione un’assegnazione di capitale (apporto in natura) e/o l’iscrizione di un credito (vendita) (cfr. Neuhaus, Ventes de droits de participation: bénéfices privés en capital ou rendements de fortune imposables ?, in RF 1992, p. 378; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 591; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 405).
4.4.
Nella fattispecie, il ricorrente e la sorella Soraya erano azionisti unici della __________ __________, nella misura di un mezzo ciascuno. Vendendo alla Immobiliare __________ __________, di cui erano azionisti di maggioranza (oltre i due terzi insieme), le azioni della __________ __________, hanno effettuato non una cessione di partecipazioni possedute nella propria sostanza privata bensì una “trasposizione” dal valore nominale al valore contabile. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si deve pertanto procedere all’imposizione della differenza fra il valore di alienazione ed il valore nominale delle azioni.
La decisione dell’autorità di tassazione, che ha assoggettato all’imposta sul reddito l’importo di fr. 87’500.– presso ognuno dei due alienanti, è pertanto corretta.
4.5.
Devono pertanto essere respinte le argomentazioni su cui si fonda il ricorso.
4.5.1.
Anzitutto, non si comprende per quale ragione il ricorrente contesti di avere effettuato uno scambio di azioni, ricevendo 167 azioni della __________ __________ contro la cessione di 25 azioni della __________ __________. Una simile permuta non è mai stata ipotizzata dall’autorità fiscale.
4.5.2.
Quanto all’argomento secondo cui egli non sarebbe stato azionista di maggioranza della __________ __________, per il fatto che l’avv. __________, quale liquidatrice del concordato __________ __________, avrebbe fatto sequestrare un importante pacchetto azionario in relazione a rivendicazioni dei creditori, va sottolineato in primo luogo che al momento della cessione delle azioni della __________ __________ alla __________ __________ tale problema era stato risolto, in quanto l’accordo con i creditori risale al 12 febbraio 1991 (cfr. la lettera dell’avv. __________, allegata al ricorso) mentre la vendita è avvenuta nel mese di aprile. In secondo luogo, è opportuno ricordare al ricorrente che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la “trasposizione” può verificarsi anche in casi in cui l’azionista che fa l’apporto dispone di una partecipazione azionaria di minoranza, in particolare se diversi azionisti di minoranza si uniscono per raggiungere un obiettivo comune e trasferiscono i loro diritti azionari ad una società da loro controllata nella medesima proporzione (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 594 e giurisprudenza citata).
4.5.3.
Del tutto irrilevante è poi la questione dell’uso dell’importo di fr. 500’000.– ricevuto in mutuo dalla __________. Il ricorrente contesta infatti l’affermazione dell’autorità fiscale, secondo cui esso sarebbe servito a finanziare l’acquisto di 500 azioni della __________ __________, argomentando che il debito sarebbe per contro stato contratto al fine di risolvere la vertenza con i creditori del concordato __________ __________. La ragione per cui l’autorità fiscale, nella decisione su reclamo, parla di azioni “comperate” deve verosimilmente ricercarsi in una lettera dello stesso ricorrente all’Ufficio imposte di successione e donazione (10 novembre 1994), in cui si affermava testualmente che:
«nel mese di aprile 1991 abbiamo dovuto vendere le azioni in oggetto per comperare le __________ azioni dell’”Imm. __________ __________ ” al prezzo di fr. 500’000.– sequestrate dal commissario del concordato __________ __________, in quanto riteneva che non ci erano state donate e quindi di spettanza dei debitori».
4.5.4.
Infine, il ricorrente osserva che l’autorità fiscale, in sede di assoggettamento all’imposta di donazione, ha attributo alle azioni della __________ __________ un valore complessivo di fr. 180’000.–. Per il fatto che «il valore “fiscale”, che di solito è sempre inferiore al valore reale, viene stabilito in fr. 90’000.– per __________ __________», vi sarebbe una doppia imposizione.
L’argomento è destituito di ogni fondamento.
Il fatto che alle azioni l’UISD abbia attribuito un valore di soli fr. 180’000.–, mentre il ricorrente e la sorella hanno venduto le stesse azioni per fr. 400’000.–, indica una sola cosa: la stima effettuata dall’autorità fiscale in quell’occasione è stata probabilmente troppo prudente.
La censura di doppia imposizione dello stesso reddito rasenta persino la temerarietà: una cosa è infatti l’acquisto delle azioni a titolo gratuito, che è naturalmente soggetta all’imposta di donazione; ben altra cosa è per contro la loro vendita, che dà luogo ad una “trasposizione” e quindi ad una realizzazione fiscale delle riserve esistenti nella società ceduta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 2’080.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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