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Numero d'incarto:
80.1998.246
Data decisione, Autorità:
15.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00246
Lugano
15 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi,
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 1998
in materia di: IC 1996
presentato da:
__________ , __________ - __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che __________ __________
è proprietario dal 1° giugno 1996 di un rustico nel Comune di __________;
-
che l’ Ufficio si
tassazione il 10 agosto 1998 ha notificato al contribuente la tassazione IC
(imposta cantonale) 1995-1996, con effetto dal 1° giugno 1996, in cui il
reddito imponibile (steuerbares Einkommen) è stato stabilito in fr.
108.- e la sostanza imponibile (steuerbares Vermögen) in fr. 2304.- e
l’imposta dovuta (geschuldete Steuer) in fr. 0.00;
-
che, a seguito del reclamo
del contribuente, con decisione su reclamo del 21 settembre 1998 l’UT ha
confermato il reddito imponibile in fr. 108.- e rettificato la sostanza
imponibile portandola a fr. 2'880.-, precisando tuttavia che “tali cifre sono
sotto i minimi imponibili per cui il contribuente non deve pagare alcuna
imposta sul reddito” (“dass diese Beträge die untere Steuergrenze nicht
erreichen, sodass der Steuerpflichtige keine Steuern zu bezahlen hat”);
-
che ciò nonostante il
contribuente ha presentato ricorso;
-
che il presente ricorso è
manifestamente privo d’oggetto;
-
che dalla motivazione del
ricorso emerge che il ricorrente, non conoscendo la lingua italiana, non ha
capito le spiegazioni dell’ Ufficio di tassazione;
-
che a titolo abbondanziale
si ripete al ricorrente eccezionalmente in lingua tedesca, “dass er als
Steuerpflichtiger keine Steuern bezahlen muss, weil weder das Einkommen noch
das Vermögen die untere steuerbare Grenze erreichen”;
-
che per il futuro l’ UT
inviterà il contribuente a eleggere domicilio in Ticino, per evitare ulteriori
malintesi;
-
che in via del tutto
eccezionale il giudice rinuncia a porre tassa di giustizia e spese a carico del
ricorrente per aver provocato un ricorso del tutto inutile;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli in quanto privo d’oggetto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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