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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.242
Data decisione, Autorità: 04.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00242
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ dichiarava un reddito aziendale di fr. 37'950.- di media annua, che l' Ufficio di tassazione elevava nella notifica di tassazione del 17 agosto 1998 a fr. 42'000.-, per poi fissarlo con decisione su reclamo del 14 settembre successivo a fr. 40'000.-;
che a motivo dell'aumento a fr. 40'000.- del reddito aziendale l'UT fa valere una certa qual partecipazione privata alle voci "spese di viaggio", "rappresentanza", "telecomunicazioni", rilevando inoltre la scarsità dei prelevamenti privati rispetto alle necessità per far fronte al fabbisogno quotidiano;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la ripresa effettuata dall'UT; allegando le voci nelle quali l'UT avrebbe intravisto una certa qual partecipazione privata, chiedendo che le specifichi dettagliatamente; contesta infine che un importo mensile di quasi fr. 1'900.- non sia sufficiente per far fronte al dispendio;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 cpv. 1 LT; art. 27 cpv. 1 LIFD);
che sono spese necessarie per il conseguimento del reddito tutte le uscite finanziarie dal patrimonio aziendale o tutti gli aumenti dei passivi aziendali che determinano una diminuzione del patrimonio netto dell'azienda (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, II.a edizione, Agno 1998, p. 119);
che fiscalmente sono deducibili solo le diminuzioni del patrimonio aziendale che rappresentano delle spese direttamente in relazione con l'attività aziendale e che trovano la loro origine in un rapporto di causa-effetto con la realizzazione dei ricavi d'esercizio (Bernardoni/Duchini; op. cit., p. 120);
che dal reddito aziendale non sono quindi deducibili le spese private, vale a dire le spese attinenti all'economia domestica o alla vita privata del titolare, poiché non costituiscono più spese per realizzare il reddito, ma uscite che ne comportano la sua utilizzazione (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 193);
che l' Ufficio di tassazione di __________ ha ravvisato nel conto economico del ricorrente alcune posizioni che includono delle spese che per loro natura hanno carattere privato, in particolare parte delle spese di telecomunicazione, delle spese di viaggio e delle spese di rappresentanza;
che il ricorrente ha allegato al ricorso il dettaglio delle spese di telecomunicazione e di quelle di viaggio e di rappresentanza relative al 1996;
che gli atti dell'incarto appaiono completi e consentono a questo giudice di decidere, anche se il ricorrente, con scritto del 15 dicembre 1998, ha declinato l'invito a un'udienza in contraddittorio, nel corso della quale il giudice avrebbe potuto formulare, se ve ne fossero stati i presupposti, una proposta di accordo tra le parti;
che dall'esame dei dettagli forniti dal ricorrente emerge in modo assai evidente che un numero non indifferente di spese di viaggio e di rappresentanza sono avvenute nei giorni di venerdì, sabato e domenica o in altri giorni festivi nel Cantone;
che sussistono quindi forti indizi che dette spese non abbiano carattere aziendale;
che in simili condizioni l' Ufficio di tassazione era senz'altro legittimato a effettuare una ripresa in via valutativa delle spese private;
che la ripresa di fr. 2'050.- di media annua appare tutto ben considerato prudenziale e non presta il fianco a critiche.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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