AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.240
Data decisione, Autorità: 15.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00240
Lugano 15 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi,
statuendo sul ricorso del 28 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che negli anni 1995-96 __________ __________, docente di scuola __________, domiciliata a __________, ha insegnato a tempo parziale (due giorni la settimana) nelle scuole di __________ durante 36 settimane lavorative; ha inoltre svolto diverse altre attività accessorie, tra le quali quella serale di correttrice di bozze per __________ __________;
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 (periodo di computo 1995-96) la contribuente ha chiesto la deduzione di fr. 1920.- per spese di trasferta e di fr. 960.- per spese di doppia economia domestica;
che l' Ufficio di tassazione nella notifica di tassazione del 13 ottobre 1997 le ha concesso unicamente la deduzione per spese di trasferta, negandole invece quella per spese di doppia economia domestica:
che il rifiuto della deduzione per spese di doppia economia domestica le è stato nuovamente negato con decisione su reclamo del 31 agosto 1998;
che con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente la deduzione delle spese di doppia economia domestica in relazione all'insegnamento presso le scuole di __________, argomentando di non disporre di tempo sufficiente per poter tornare a casa per il pranzo, dovendo trattenersi a scuola dopo il termine delle lezioni fino a quando tutti gli allievi hanno lasciato la scuola e dovendo trovarsi sul posto un quarto d'ora prima dell'inizio delle lezioni;
che l'UT rileva che in caso di mancata concessione della deduzione per spese di doppia economia domestica deve essere concessa quella per il rientro di mezzogiorno;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili comprendono tra l'altro le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
che sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio;
che la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche del 10 dicembre 1996; art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993);
che la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima per i pasti fuori casa di fr. 12.- al giorno (cfr. art. 3 cpv. 3 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche del 10 dicembre 1996);
che la presenza della ricorrente a scuola per sorvegliare la partenza e l'arrivo degli scolari abbrevia la pausa per il pranzo al punto da non consentirle ragionevolmente di rincasare per il pranzo;
che pertanto alla ricorrente devono essere concesse le spese di trasferta per recarsi e tornare dal lavoro durante tre giorni la settimana per complessive 36 settimane e, meglio: km 18 al giorno per 36 settimane a fr. 0,60 al km, alle quali vanno aggiunte, nell'evenienza più favorevole alla ricorrente, altre quattro settimane di supplenza, per un totale arrotondato per eccesso di fr. 1'300.-;
che le spese di doppia economia domestica le vanno riconosciute per le due giornate intere di lavoro, ad esclusione evidentemente della mezza giornata, cui vanno aggiunte altre otto giornate per le quattro settimane di supplenza;
che pertanto alla ricorrente deve essere concessa la deduzione per spese di doppia economia domestica per il pranzo (fr. 12.- al giorno) durante due giorni la settimana per complessive 36 settimane, alle quali vanno aggiunte altre otto giornate per le quattro settimane di supplenza, per un totale arrotondato per eccesso, di fr. 960.-;
che pertanto la deduzione complessiva per spese di trasferta e di doppia economia domestica in relazione all'insegnamento nella scuola elementare di __________ deve essere fissato in fr. 2'040.-;
che spese e tassa di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 31 agosto 1998 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto e di doppia economia domestica è elevata a fr. 2'260.-.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente in ragione di metà.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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