AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.239
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00239
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione a titolo di spese di trasferta relativo all'uso dell'automobile privata di un importo di fr. 10'684.80 di media annua. L' Ufficio di tassazione, invece, gli concedeva unicamente la deduzione relativa all'uso del mezzo pubblico, quantificandola in fr. 3'300.- di media annua (cfr. notifica di tassazione del 29 settembre 1997, confermata con decisione su reclamo del 31 agosto 1998). Secondo l'UT i tempi di trasferta con il mezzo pubblico rientrerebbero ancora in limiti accettabili.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ rinnova la richiesta di poter dedurre dal reddito a titolo di spese di trasferta del marito un importo di fr. 10'684.80. Rileva innanzi tutto di svolgere la propria attività presso il Laboratorio protetto della Fondazione __________ __________ __________ ad __________ -__________ dalle 18.00 alle 08.30 di mattina, ma che deve essere presente sul luogo di lavoro già una decina di minuti prima per prendere in consegna i malati. Fa quindi osservare che se usasse il mezzo pubblico, vale a dire la corriera, dovrebbe partire da __________ nella migliore delle ipotesi alle 16.32 per raggiungere la fermata di __________ -__________ alle 17'54 e che dovrebbe poi ripartire alle 09'10 per scendere a __________ alle 10'25, mentre che con l'automobile i tempi di trasferta si riducono a mezz'ora per tragitto.
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3. La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
3.4.
Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi.
3.5.
Va infine ricordato che la giurisprudenza di questa Camera ha considerato legittima la scelta dell' autorità di tassazione di servirsi dell' indicatore delle distanze allestito dalla Sezione del personale dello Stato, quale strumento di semplificazione per calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione della deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di lavoro. Si tratta infatti di uno strumento che serve a garantire un' applicazione coerente ed uniforme della legge (CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A. con riferimenti).
Le circostanze particolari del caso giustificano l'accoglimento del ricorso.
Va innanzi tutto rilevato che il ricorrente, come spiegato nel ricorso, svolge attività notturna continuata dalle 18'00 (17.50) alle 08.30 del mattino seguente.
Se è vero che __________ e __________ -__________ sono collegate dalla corriera con tempi di percorrenza senz'altro accettabili, non va dimenticato che nel caso concreto la presenza sul luogo di lavoro si protrae per oltre quattordici ore e che quindi un tempo di percorrenza quasi triplicato (circa tre ore al posto di un'ora o poco più) non appare manifestamente più esigibile.
4.2.
L'importo che la ricorrente chiede di poter dedurre a titolo di spese di trasferta è leggermente superiore a quello calcolato servendosi dell'indicatore delle distanze allestito dalla Sezione del personale dello Stato, che dà una distanza tra Bellinzona e Ambrì di km. 51. La deduzione va quindi fissata in fr. 10'180.- di media annua [(km. 102 x 168 giornate lavorative) x fr. 0,60 = fr. 10’180.80).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 agosto 1998 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto è aumentata a fr. 10'180.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione di __________ per l'emissione di nuovi conteggi.
Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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