AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1998.237
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00237
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ è insegnante di __________ al liceo di __________ e docente di didattica della __________ presso l'Istituto di abilitazione e aggiornamento per i docenti delle scuole medio-superiori del Cantone a __________. Sua moglie è __________. I coniugi __________ hanno due figlie, entrambe all'inizio del 1995 studentesse di __________, la maggiore al Politecnico di __________, la minore a quello di __________.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98, basata sugli anni di computo 1995-96, i coniugi __________ chiedevano una deduzione per "altre spese professionali" di fr. 10'039.- di media annua, che l' Ufficio di tassazione, nella notifica di tassazione del 22 dicembre 1997, accoglieva in ragione della metà (fr. 5'020.- di media annua). Il reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisione su reclamo del 14 settembre 1998.
Fanno notare che la materia insegnata da __________ __________, la __________, è divenuta, specialmente in questi ultimi anni, una scienza a vasto raggio d'azione con implicazioni dirette nel campo della medicina, dell'ingegneria genetica, dell'antropologia, dell'alimentazione, dell'ecologia ecc., ma anche nel campo economico e finanziario e con ricadute anche su quello etico. Rilevano inoltre che per un formatore di docenti di __________ è fondamentale anche la letteratura psico-pedagogica e filosofica.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.1
Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Anche per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’700.-- l’anno e un massimo di fr. 3’400.- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (breve (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.2
A loro volta, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994; art. 33 lett. b LT-1994).
Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).
Sono quindi considerate spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e. per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
3.3
3.3.1. Va infine
ricordato in relazione alla deduzione per l' uso professionale di un
locale privato che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in
linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di dover riservare,
a titolo principale e regolare, una stanza del loro appartamento privato a
scopi professionali, possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso
di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori
professionali occasionali fatti nell'appartamento privato, poiché non sono
fonte di spese supplementari. In altre parole i locali devono servire a titolo
principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere
considerate ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno o più
locali della propria abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale
(ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem
Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare
Concretamente, il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale privato della propria abitazione, deve provare:
l'esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale appropriato:
la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati
(ASA 60 341 ss).
Assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).
3.3.2. Questa Camera ha affermato che per certe categorie professionali, fra le quali quella dei docenti, é usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa s'è giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
3.3.3. Non diversamente dalla giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito, ad esempio, che un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un locale apposito nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi professionali, ha diritto alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 63b, p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un docente che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula adeguata per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente di un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 64, p. 325 s.).
4.1.
Innanzi tutto la deduzione per uso professionale di un locale privato, già concessa ai contribuenti nel precedente periodo fiscale in ragione di fr. 1'800.- di media annua.
L’incarto del precedente periodo fiscale contiene una dichiarazione del Liceo di __________, dalla quale risulta che la scuola non è in grado di mettere a disposizione dei docenti un’aula per lo svolgimento dei doveri personali, che di per sé sarebbe idonea a comprovare una delle condizioni poste alla concessione della deduzione in questione. L’incarto fiscale non contiene tuttavia alcun documento (ad es. il contratto di locazione, la planimetria dell’appartamento, ecc.), dal quale sia possibile appurare l’ulteriore condizione posta dalla giurisprudenza, segnatamente la disponibilità nell’appartamento dei ricorrenti di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati (ASA 60 341 ss). L’adempimento di tale condizione andrà meglio accertato e valutato tenendo conto anche della composizione della famiglia dei ricorrenti negli anni di computo 1995-96, quando le due figlie, __________ nata nel 1970 e __________ nata nel 1974, risultavano essere ancora studentesse di __________.
4.2.
Tra le deduzioni fatte valere dai ricorrenti figura anche un corso denominato stage MDB in __________, che non risulta essere stato rimborsato dal datore di lavoro (cfr. certificato di salario 1995-96). L’incarto non contiene alcun documento che possa chiarire in qualche modo a questa Camera la natura di questo corso, se di perfezionamento o meno.
Anche su questo punto si impongono maggiori accertamenti, segnatamente se può configurare una spesa per il perfezionamento o la riqualificazione professionali, connessa con l’esercizio dell’attività professionale di docente in due diversi ordini di scuola.
4.3.
Nell’incarto figurano anche due buste, che questa Camera ha attentamente analizzato, contenenti un gran numero di ricevute inerenti l’ acquisto di libri per lo più presso librerie svizzere e italiane.
.
4.3.1. La procedura tributaria è retta dal principio indagatorio (detto anche massima dell’ufficialità). Tale principio non dispensa tuttavia il contribuente dal confortare e documentare le proprie allegazioni nel limite del possibile. Se infatti l’autorità fiscale deve provare i fatti che aumentano o fondano l' imposizione, il contribuente, dal canto suo, deve provare quelli che la negano o la diminuiscono. La mancata collaborazione, nei casi in cui il contribuente è tenuto all’onere della prova, conduce alla non considerazione della deduzione. Egli rinuncia infatti a prevalersi di un proprio diritto processuale (cfr. p. es. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 250).
4.3.2. Nonostante la copiosissima documentazione prodotta dai ricorrenti all’UT, gli atti dell’incarto non consentono a questa Camera di pronunciarsi.
È a priori chiaro che alcune delle ricevute (per tutte: l’abbonamento a un quotidiano, la tassa d’iscrizione per due persone al Club di __________ o l'ulteriore versamento di fr. 250.- a __________, che stando alla data potrebbe essere posto in relazione con la stagione concertistica che inizia in gennaio all'auditorio della __________) non hanno quella connessione specifica con l’esercizio dell’attività professionale del marito. Altrettanto chiaro è che altre ricevute riguardano la moglie, che non svolge alcuna attività lucrativa (p. es. tassa d’iscrizione a un corso per adulti).
Altre ancora possono difficilmente, in assenza di ulteriori precisazioni, essere poste in relazione all’attività professionale del contribuente. Si pensi a tutte quelle ricevute di librerie per lo più romande (di __________ soprattutto), ma anche svizzero-tedesche, che a prima vista parrebbero piuttosto riguardare acquisti di libri e altro materiale scolastico delle figlie, che studiano o studiavano a __________ rispettivamente a __________.
Altre ricevute poi sembrerebbero invece in relazione a interessi personali, di varia natura, musicale o più in generale culturale, dei contribuenti. Altre poi, le poche da cui risulta il titolo dei libri acquistati, sono chiaramente in nessuna relazione con l’esercizio dell’attività professionale, p. es. quella di un Autogrill che attesta l’acquisto di un atlante e di una guida d’Italia. Altre poi potrebbero riguardare altri tipi di spese, ad esempio quella di L.it. 290'000 di un Emporio di __________.
L’UT dovrà quindi invitare i ricorrenti a specificare meglio i loro acquisti di libri e stabilire, in base ai dettagli forniti, quali di questi acquisti possano essere fiscalmente presi in considerazione.
Se è vero che oggi ogni materia è innegabilmente connessa ad altre, come insistono i ricorrenti nel loro ricorso, non è men vero che la legislazione tributaria, allo scopo di delimitare la natura delle deduzioni e di rendere più agevolmente applicabile la legge, esige, come si è visto, che si tratti di pubblicazioni specializzate in relazione con l’esercizio della professione e non di qualsiasi tipo di pubblicazione di cultura generale. Queste spese, per quanto apprezzabili, costituiscono fiscalmente una mera spesa di mantenimento in relazione con la posizione professionale del contribuente (cfr. art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).
Gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’UT per nuova decisione, dopo ulteriori accertamenti. Qualora l’esito della nuova decisione dovesse risultare, come è possibile, sfavorevole ai ricorrenti, l’UT dovrà dar loro modo di esprimersi.
La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 14 settembre 1998 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti (consid. 4).
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono per metà a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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