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Numero d'incarto:
80.1998.235
Data decisione, Autorità:
15.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00235
Lugano
15 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 settembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il contribuente, già
domiciliato a __________ e dal 24 maggio 1996 a __________, ha lavorato durante
il 1995 e il 1996 per la __________ __________ __________, effettuando nel 1995
168 giornate lavorative e nell'anno successivo 167;
-
che nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 egli ha chiesto una deduzione per doppia economia domestica
di fr. 2'600.- di media annua;
-
che l'UT, invece, ha
stabilito la deduzione in fr. 2'000.- di media annua tenendo conto del
domicilio del contribuente durante il periodo di computo (1995-96) e dei
periodi di disoccupazione (cfr. notifica di tassazione del 9 dicembre 1997,
confermata con decisione su reclamo del 14 settembre 1998);
-
che con il presente,
tempestivo ricorso chiede l'aumento della deduzione a fr. 2'184.-, asserendo in
base a un suo calcolo di aver lavorato nel biennio di computo complessivamente
durante 364 giornate;
-
che dal certificato di
salario rilasciato dalla __________ __________ __________ risulta alla cifra 5a
il numero esatto delle giornate lavorative prestate durante ciascuno dei due
anni di computo senza la possibilità di prendere i pasti al domicilio alle ore
usuali;
-
che nel 1995 il ricorrente
ha lavorato durante 168 giorni e nel 1996 durante 167, vale a dire
complessivamente nel biennio di computo durante 335 giorni e non durante 364
come risulta dall'estrapolazione proposta dal ricorrente nell'atto ricorsuale;
-
che pertanto la deduzione
(fr. 12.- al dì) ammonta complessivamente a fr. 4'020.-, pari a fr. 2010.- di
media annua;
-
che in simili condizioni
la decisione dell'UT appare ineccepibile;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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