AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.225
Data decisione, Autorità: 03.12.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00225
Lugano 3 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: lic. iur. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 l’ UT di Locarno esponeva a __________ __________ __________ un importo di fr. 28'000.- di media annua a titolo di valore locativo della propria abitazione, dal quale concedeva la deduzione forfetaria del 25% per spese di gestione e manutenzione (cfr. notifica di tassazione del 16 febbraio 1998).
__________ presentava reclamo in tempo utile, facendo sostanzialmente valere che al momento del divorzio nel 1969, l’ex marito si era assunto convenzionalmente l’onere fiscale dell’abitazione di cui era usufruttuaria.
Con decisione del 10 agosto 1998 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in virtù del diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito, è imponibile a chi effettivamente ne dispone. Precisava inoltre che il valore locativo era stato determinato applicando il parametro del 6.5%, previsto dalle istruzioni della Divisione delle contribuzioni, al valore di stima di fr. 430'000.-.
Ribadisce che, per effetto della sentenza di divorzio, tutte le imposte relative all’immobile di cui è usufruttuaria dovevano essere pagate dal dottor __________. Vi sarebbe quindi un chiaro impegno del marito divorziato a pagare le imposte sull’immobile e sul relativo reddito.
Per gli artt. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
a) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c) i proventi da contratti di superficie;
d) i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
4.2.
È pacifico che la ricorrente è usufruttuaria, in virtù della convenzione di divorzio omologata dal Pretore di Locarno-Campagna con sentenza dell’ 8 ottobre 1969, dell’abitazione di via __________ __________ ad __________ e che la occupi anche effettivamente.
In virtù dei chiari disposti di legge il corrispondente valore locativo le deve essere imposto.
4.3.
La ricorrente fa valere che l’ex marito si sarebbe accollato l’onere delle imposte con la citata convenzione di divorzio.
È certo vero che al § 4.4 di detta convenzione “die Unterhaltskosten für das Haus sowie die Hypothekarzinsen, Versicherungsprämien und Steuern werden von __________ Dr. __________ übernommen”.
L’esistenza di un simile accordo, che regola tra le parti il pagamento degli oneri relativi alla manutenzione, agli interessi ipotecari e alle imposte, è irrilevante per l’autorità fiscale. Il diritto fiscale disciplina infatti i rapporti tra contribuente e ente pubblico e non quelli tra privati (cfr. per analogia cfr. CDT n. 354 del 31 dicembre 1991 in re S. SA; CDT n. 782 del 29 dicembre 1971 in re P. llcc.; CDT n. 648 del 17 ottobre 1972 in re F. B.; Blumenstein/Locher, System, ed. 1995, p. 76).
La natura della convenzione sugli effetti dello scioglimento del matrimonio è chiaramente civilistica. Essa non vincola pertanto l'autorità fiscale, ma conferisce per contro alla ricorrente unicamente una pretesa di diritto civile nei confronti dell’ ex marito, affinché paghi il maggior onere d’imposta derivante dal valore locativo dell’abitazione, di cui la ricorrente è usufruttuaria. In caso di controversia tra le parti circa la natura della convenzione - che per altro sembra chiara dal momento che il termine usato è quello di “__________ ”, ovvero di imposte e non quello di “__________ ” o altro, ovvero di tasse causali - la competenza sarà del giudice civile.
Questa Camera ha potuto accertare che inizialmente, nelle tassazioni 1975-76 e 1977-78, il valore locativo era stato imposto a __________ __________. Tuttavia, accogliendo il reclamo presentato dall'interessata, l'UT aveva stralciato il valore locativo, poiché era risultata l'esistenza di un usufrutto a favore di __________ __________, madre di __________ __________. In seguito e, meglio, a partire dal periodo fiscale 1979-80, il valore locativo non è più stato imposto a nessuno dei due coniugi.
L'autorità fiscale ha quindi del tutto dimenticato per molti anni il valore locativo dell'abitazione occupata dalla ricorrente. Gli ex coniugi __________ hanno così beneficiato di una chiara svista, che l'autorità fiscale non può nemmeno più emendare retroattivamente mediante una procedura di recupero d'imposta, poiché tutti gli elementi delle tassazioni pregresse le erano noti, come rilevato dall'Ufficio procedure speciali in uno scritto del 10 dicembre 1997 all'UT.
L'esistenza di una simile svista non legittima tuttavia la pretesa della ricorrente di continuare a beneficiarne.
Per le ragioni esposte nel considerando precedente il valore locativo le deve finalmente essere imposto, rimanendole evidentemente riservata la facoltà di rivalersi civilmente sull'ex marito, invocando la convenzione, omologata dal Pretore, sugli effetti dello scioglimento del matrimonio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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