AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.224
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00224
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________ Sig. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 13 maggio 1998, contestando in primo luogo l’imposizione dell’intera rendita AVS di fr. 29’129.–, in realtà riferita ad un periodo esteso dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1996. Quindi, postulavano una tassazione intermedia per riduzione dell’attività lucrativa del 50% a partire dal 1° agosto 1993.
L’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 10 agosto 1998. In relazione all’imposizione dell’intera rendita dell’AI, faceva valere che era stata versata integralmente nel periodo di computo e doveva pertanto essere imposta nel periodo di tassazione. Quanto alla tassazione intermedia, negava che ne fossero adempiuti i presupposti ed osservava altresì che avrebbe dovuto essere domandata entro il 31 dicembre 1997.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ ripropongono una delle questioni già sottoposte all’autorità fiscale con il reclamo. Ritengono infatti che l’assoggettamento delle rendite di invalidità degli anni dal 1993 al 1996 in un solo periodo fiscale sia lesivo del principio della parità di trattamento, a causa dell’aliquota progressiva. Chiedono di conseguenza che l’importo versato per gli anni 1993 e 1994 sia aggiunto ai redditi della tassazione 1995/96.
Il solo aspetto della decisione impugnata, su cui le parti non concordano, è rappresentato dalla questione dell’assoggettamento fiscale della rendita AI versata al ricorrente in seguito alla decisione del 14 giugno 1996 dell’Ufficio assicurazione invalidità. Per il fatto che la decisione è stata emanata nel 1996 ed il versamento è avvenuto dopo tale decisione, l’autorità fiscale ha infatti ritenuto giustificata l’imposizione dell’intero importo ricevuto nel periodo fiscale 1997/98. I ricorrenti fanno leva invece sulla circostanza che la decisione dell’Ufficio assicurazione invalidità ha prodotto effetti retroattivi a partire dal 1° agosto 1993 e chiedono di conseguenza che le prestazioni assicurative che si riferiscono agli anni 1993 e 1994 siano aggiunte ai redditi del periodo fiscale 1995/96.
3.1.
Secondo dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 3 maggio 1985 in re AFC/A.G.) «un reddito é acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma; semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti (ASA 45 p. 61 c. 2; DTF 95 I 23 c. 5a, 94 I 382 c. 3, 92 I 291 c. 2a, 73 I 140 c. 1; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 1980, nota 6 all'art. 41; Känzig, Wehrsteuer, 2a ed., nota 2 all'art. 41; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 91; Blumenstein, System des Steuerrechts, 3a ed., p. 229)». Quando il sorgere della pretesa e il pagamento del credito avvengono in due periodi di computo diversi, il relativo reddito può essere conteggiato una sola volta (DTF 92 I pag. 291 c. 2a). Di regola, sia per le persone astrette a tenere la contabilità sia per quelle che non lo sono, tale momento coincide con la nascita della pretesa creditoria.
3.2.
Per l’imposizione dei versamenti di rendite posticipati (p. es. rendite AI o private, concesse retroattivamente) è determinante il momento in cui è sorta la pretesa giuridica ferma alla rendita. Le entrate di un beneficiario rientrano allora in quel periodo di computo in cui gli sono versate ed egli ne può disporre. Pertanto, se ad una persona nel 1987 sono versate rendite per anni precedenti, esse devono essere imposte complessivamente in occasione della tassazione per il periodo 1988/98, anche se ne deriva una imposizione aggravata rispetto a quella che si sarebbe verificata se le rendite avessero potuto essere assoggettate all’imposta negli anni di cui si trattava. È invece esclusa una revisione di tassazioni passate in giudicato (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 148; inoltre CDT n. 295-297 del 4 dicembre 1992 in re C.G.).
Nello stesso senso, il Tribunale amministrativo di Zurigo ha affermato che pretese fondate sul diritto pubblico a prestazioni della comunità a favore del cittadino sorgono quando ne sono adempiuti i presupposti definiti dalla legge. Esse divengono pertanto vincolanti per l’ente pubblico e per il beneficiario solo quando la loro esistenza e la loro misura sono stati accertati con decisione dell’autorità competente. Di conseguenza, si può parlare di pretesa giuridica ferma solo a partire da tale momento (StE 1992 B 21.2 n. 4).
3.3.
Nel caso in discussione, la decisione con cui al signor __________ è stata riconosciuta una rendita di invalidità, accompagnata da una rendita completiva per la moglie e da una rendita per figli, è stata notificata il 14 giugno 1996 ed il versamento degli importi corrispondenti è avvenuto nelle settimane successive.
È dunque corretta la decisione impugnata, che ha incluso fra i redditi del periodo di computo 1995/96 tutte le rendite versate dopo la suddetta decisione dell’Ufficio assicurazione invalidità, sebbene parte delle prestazioni in questione (precisamente fr. 11’849) si riferisca al periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
Pur comprendendo le argomentazioni dei ricorrenti, che lamentano l’effetto perverso che determina l’aliquota progressiva nel caso dell’imposizione del cumulo delle rendite in un solo periodo fiscale, questa Camera non può quindi fare altro che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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