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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.223
Data decisione, Autorità: 15.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00223
Lugano 15 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi,
statuendo sul ricorso del 9 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente, di professione impiegato di banca, ha chiesto la deduzione per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e ritorno nella misura di fr. 7'728.- e quella per "altre spese professionali" in ragione di fr. 990.- di media annua;
che l'UT ha accolto la richiesta di deduzione delle spese di trasporto nella limitata misura di fr. 2'000.- di media annua in base al costo derivante dall'uso del mezzo pubblico e quella per le "altre spese professionali" nella misura forfetaria di fr. 2'000.- (cfr. decisone su reclamo del 31 agosto 1998);
che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede l'aumento della deduzione per spese di trasporto a fr. 5'250.- e quella per "altre spese professionali" a fr. 2'990.-;
che conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che in sede di udienza il giudice, sentite le spiegazioni del ricorrente in merito alla spese di trasporto e a quelle di perfezionamento, ha proposto alle parti di stabilire la deduzione per spese di trasporto in fr. 3'160.- di media annua e quella per "altre spese di professionali" in fr. 2'400.-;
che le parti hanno aderito seduta stante alla proposta del giudice.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 31 agosto 1998 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto viene stabilita in fr. 3'160.- e quelle per "altre spese professionali" in fr. 2'400.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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