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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.220
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00220
Lugano 29 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi,
statuendo sul ricorso del 9 settembre 1998
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________ & __________ __________, __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 9 febbraio 1998 l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________ la tassazione IC 1997-98 a valere dal 1° aprile 1998;
che con lettera non datata spedita il 5 maggio 1998 all'Ufficio contribuzioni del Comune di Locarno la __________ __________ di Obergös__________en per conto della contribuente reclamava contro la notifica di tassazione, argomentando che essa non aveva conseguito alcun reddito e che è stata costretta a chiudere l'esercizio pubblico da poco aperto per il cattivo andamento;
che il suddetto scritto veniva trasmesso per competenza dal Comune di Locarno all' Ufficio di tassazione;
che il 10 agosto 1998 l'autorità fiscale circondariale respingeva il reclamo della contribuente perché manifestamente tardivo:
che con il presente ricorso la ricorrente, assistita dallo Studio fiduciario __________ -__________ chiede l'annullamento della suddetta decisione;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che è pertanto ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, di rifiutarsi di entrare nel merito del reclamo, in considerazione della sopravvenuta res judicata della notifica del 9 febbraio 1998, tanto più che la contribuente non ha invocato alcun motivo di restituzione del termine e il suo attuale patrocinatore ammette la negligenza del suo predecessore, che ha indirizzato il reclamo ad un'autorità non competente e per giunta fuori termine;
che, così stando le cose, questa giudice non può far altro che attirare l'attenzione della ricorrente sulla possibilità di presentare una domanda di condono;
che l'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti;
che la domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari e va presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT);
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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