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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.219
Data decisione, Autorità: 04.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00219
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 14 aprile 1998 l'UT di Mendrisio notificava a __________ __________ -__________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui applicava al reddito imponibile di fr. 27'360.- l'aliquota del 7.136%, menzionando nella motivazione che le aliquote erano state "maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettate alla fonte (imposta cantonale e imposta federale)", che sono stati "rettificati o accertati secondo dati accertati o valutati";
che il 12 giugno 1998 la contribuente presentava reclamo all'UT, contestando l'aliquota applicatale al reddito, rilevando che suo marito se ne sarebbe accorto in occasione di un colloquio avuto all'UT di Mendrisio e che se ciò fosse emerso chiaramente dalla tassazione avrebbe reclamato in tempo utile;
che con decisione del 10 agosto 1998 l'UT ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo e in assenza di motivi di restituzione del termine;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ contesta nuovamente la decisione di irricevibilità, affermando che avrebbe saputo solo casualmente in occasione di un colloquio con l' Ufficio di tassazione che l'aliquota includeva redditi all'estero;
che all'udienza del 15 dicembre 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
che in materia di imposta federale diretta basta la semplice manifestazione della volontà di contestare la tassazione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Bundesgesetz über di direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 418 s.);
che invece in materia di imposta cantonale il reclamo deve essere motivato e indicare le conclusioni (cfr. art. 206 cpv. 2 LT), ma che comunque in caso di vizio di forma l'autorità fiscale deve concedere al reclamante un termine di grazia per rimediarvi o semplicemente per chiedere di essere sentito (art. 206 cpv. 2 in fine LT);
che per l'IFD le condizioni di ricevibilità del reclamo, con l'entrata in vigore della LIFD, si sono considerevolmente allentate rispetto alla normativa previgente;
che lo stesso vale per l'IC, dal momento che la motivazione può esaurirsi nella semplice richiesta di essere sentiti (cfr. Allidi, Procedura disposizioni penali e diritto transitorio, in Aa.Vv., La riforma della Legge tributaria, Ed. Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Agno 1995, p. 16 s.);
che nel caso in esame il reclamo è stato pacificamente presentato quando era già scaduto il termine utile di trenta giorni;
che per altro non sono dati, e nemmeno vengono invocati motivi di restituzione del termine;
che la censura della ricorrente, secondo cui avrebbe compreso il significato della motivazione della notifica di tassazione solo dopo essersi recata o dopo che suo marito si era recato di persona all' Ufficio di tassazione, non è di pregio, poiché non gli impediva di agire in tempo utile;
che, in particolare, la qui ricorrente poteva senz'altro manifestare per iscritto la propria intenzione di reclamare, vuoi genericamente contestando la maggiorazione dell'aliquota e chiedendo di essere sentita per ottenere le spiegazioni del caso, vuoi lamentando l' insufficiente motivazione della notifica di tassazione che le impediva di prendere posizione;
che in simili condizioni la decisione con la quale l'UT ha respinto il reclamo in quanto irricevibile è corretta;
che pertanto è preclusa a questa Camera la possibilità di entrare nel merito della contestazione, segnatamente dell'ammontare del reddito conseguito dal marito in Italia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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