AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.218
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00218
Lugano 29 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 settembre 1998
in materia di: IC 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella notifica di tassazione IC 1995-96 l' Ufficio di tassazione di Locarno esponeva a __________ e __________ __________ ai fini dell'imposta sulla sostanza un importo di fr. 56'012.- comprensivo di un importo fr. 26'766.- "per titoli e altri collocamenti di capitali" e un importo di fr. 698'800.- per "partecipazioni a comunioni ereditarie e altre indivisioni", entrambi derivanti dalla partecipazione di __________ __________ alla comunione ereditaria __________ (cfr. notifica di tassazione IC 1995-96, del 30 marzo 1998 e relativo protocollo in calce alla dichiarazione d'imposta);
che con tempestivo reclamo del 28 aprile 1998 i contribuenti contestavano tra l'altro la voce "titoli-crediti-numerario", rilevando di avere un capitale di soli fr. 29'246.- e non di fr. 56'012.- come indicato dall'UT. Contestavano inoltre la voce "partecipazione a comunioni ereditarie e indivisioni", asserendo che la sostanza attiva della comunione ereditaria __________ è di soli fr. 370'124.-;
che con decisione su reclamo del 10 agosto 1998 l'UT riduceva l'importo di fr. 26'766.- "per titoli e altri collocamenti di capitali" a fr. 14'825.- e quello di fr. 698'800.- per "partecipazioni a comunioni ereditarie e altre indivisioni" a fr. 389'987.-;
che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono lo stralcio dell'importo di fr. 14'825.- in quanto già compreso in quello di fr. 370'124.- e che quindi quest'ultimo importo venga ridotto a fr. 355'530.-;
che, secondo l'art. 41 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari;
che la sostanza è, di regola, valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT);
che gli immobili sono invece imposti per il loro valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT);
che la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all'inizio del periodo fiscale (art. 54 LT);
che l'autorità fiscale deve tener conto dell'esito di eventuali reclami o ricorsi contro in materia di stime (CDT n. 162 del 22 agosto 1994 in re C.R., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza);
che con sentenza del 21 ottobre 1997 il Tribunale delle espropriazioni del Sopraceneri ha attribuito all'immobile di proprietà della comunione ereditaria __________ un valore di stima ufficiale di fr. 1'559'944.- con effetto dal 1° gennaio 1995 invece del valore di fr. 2'096'400.- attribuitogli dall'Ufficio cantonale di stima;
che quindi l'UT ha correttamente determinato gli attivi immobiliari della comunione ereditaria __________ in fr. 389'987.-
che agli attivi immobiliari della comunione ereditaria vanno aggiunti gli attivi mobiliari della stessa e, meglio, un quarto dell'importo dichiarato del libretto di risparmio della Banca __________ __________ pari a fr. 59'298.- e, meglio, fr. 14'825.- arrotondati;
che il calcolo dei ricorrenti poggia sulle vecchie stime immobiliari, anteriori a quelle entrate in vigore nel Comune di __________ dal 1° gennaio 1995 per effetto della revisione generale;
che comunque l' Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo non si è attenuto alla stima ufficiale stabilita dall' Ufficio cantonale di stima, ma a quella inferiore stabilita su ricorso dal Tribunale cantonale delle espropriazioni, sempre con effetto dal 1° gennaio 1995.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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