AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.216
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00216
Lugano 29 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi,
statuendo sul ricorso del 4 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 22 aprile 1998 il contribuente presentava un succinto reclamo in lingua tedesca, in cui faceva tra l'altro notare di aver iniziato un'attività indipendente dal 1° aprile 1996.
Ricevuto il reclamo, l' Ufficio di tassazione con raccomandata del 30 aprile 1998 gli impartiva un termine fino al 10 maggio per presentare la traduzione del reclamo in lingua italiana, con l'avvertenza che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
__________ non ha presentato la traduzione richiesta; pertanto l' Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo con decisione del 10 agosto 1998.
Con tempestivo ricorso del 4 settembre 1998 il contribuente presentava a questa Camera la traduzione del reclamo del 22 aprile 1998.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un __________ unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
4 4.1
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione d'irricevibilità.
4.2
Nella fattispecie, come già rilevato, l'autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, argomentando che egli non ha dato seguito all'invito a voler tradurre il gravame in lingua italiana.
4.3
Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.
Il riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti. Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.
Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).
4.4
Deve pure essere respinta la generica censura del ricorrente, secondo cui la norma circa l'irricevibilità del reclamo non tradotto in lingua italiana sarebbe in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Häfliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).
4.5
Quanto ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 116 cpv. 2 CF discende che gli amministrati possono rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua. La regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).
Peraltro, la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l' amministrazione centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116).
Ne consegue che la decisione dell'autorità di tassazione non è censurabile neppure nella misura in cui si è pronunciata quale autorità di tassazione in materia di imposta federale diretta.
4.6
Si sottolinea, infine, che la decisione dell' Ufficio di tassazione sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità stessa si fosse limitata a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).
L' Ufficio di tassazione ha invece inviato al contribuente, in data 30 aprile 1998, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo reclamo e gli attribuiva un termine fino al 10 maggio 1998 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione.
4.7.
In simili condizioni questo giudice non può far altro che confermare, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Camera (per le molte CDT ..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.), la decisione con cui l'UT di Locarno ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente.
A titolo puramente abbondanziale si rileva che la notifica di tassazione dell'UT appare sostanzialmente corretta e persino generosa, nella misura in cui ha concesso ai contribuenti, che entrambi lavorano a __________ e sono domiciliati a __________, la deduzione delle spese di trasferta con il mezzo pubblico, quantificandone l'importo in fr. 6'600.- pari al costo di due distinti (!) abbonamenti generali delle FFS. Ha inoltre concesso loro la deduzione per le spese supplementari dell'appartamento (fr. 19'080.- come indicato nella dichiarazione d'imposta), cui ha aggiunto fr. 2'400.- per ciascuno dei coniugi a titolo di spese di doppia economia domestica per il pranzo di mezzogiorno, per un totale arrotondato di fr. 24'000.-, ritenuto che disponendo di un appartamento i contribuenti possono sicuramente consumare la cena a casa. A tale importo è poi stata aggiunta anche la deduzione forfetaria per le "altre" spese professionali, cioè per spese legate all'esercizio delle professione che non sono né di trasferta né di doppia economia domestica.
Il ricorrente fa comunque presente, nel suo reclamo, di aver iniziato dal 1° aprile 1996 un'attività indipendente, il cui reddito sarebbe stato determinato dal Canton __________.
Così stando le cose, questo giudice retrocede gli atti del procedimento all'UT perché esamini se sono dati gli estremi della tassazione intermedia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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