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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.209
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00209
Lugano 29 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 agosto 1998
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ Ufficio di __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con atto pubblico del 17 maggio 1995, __________ __________ alienava a __________ __________ __________ la PPP n. __________ di __________, al prezzo di fr. 230’000.–;
che, con decisione del 26 agosto 1996, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava all’alienante la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, nella quale commisurava l’utile imponibile in fr. 68’489.– e l’imposta in fr. 27’395.60;
che, non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato;
che, con scritto del 15 giugno 1998, __________ __________ comunicava all’autorità di tassazione di aver interposto opposizione contro un precetto esecutivo notificatogli in relazione all’imposta in questione, ritenendo che il Canton Ticino non avesse il diritto di imporre l’utile immobiliare conseguito con la vendita di un immobile facente parte del suo capitale d’esercizio;
che l'Ufficio di tassazione rispondeva al contribuente, con lettera del 1° luglio 1998, nella quale indicava che la decisione concernente l’imposta sugli utili immobiliari era ormai esecutiva, non essendo stata impugnata nel termine previsto dalla legge;
che, con ulteriore scritto del 10 luglio 1998, il contribuente chiedeva di annullare la decisione citata, in quanto a suo avviso incompatibile con il divieto di doppia imposizione intercantonale;
che l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 27 luglio 1998, nella quale rilevava la tardività dell’impugnativa e la mancata indicazione di ogni giustificazione al riguardo;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente l’assoggettamento all’imposta ticinese dell’utile immobiliare conseguito con l’alienazione dell’appartamento di __________ ed argomenta inoltre che nel calcolo dell’utile sarebbe stata ignorata una non meglio precisata deduzione di fr. 10’000;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l’art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
che nella fattispecie, come indicato nella decisione impugnata –e già precedentemente nella lettera dell'Ufficio di tassazione al contribuente – il reclamo era manifestamente tardivo, essendo sopravvenuto quasi due anni dopo la notificazione della tassazione contestata;
che del resto il ricorrente non adduce alcun motivo di restituzione del termine né invoca una revisione della decisione, limitandosi a lamentare una doppia imposizione dell’utile, a suo dire già assoggettato all’imposta nel Canton __________;
che, comunque, se anche fosse stato tempestivo, il reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito, per il fatto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione (art. 46 cpv. 2 Cost. fed.) gli utili provenienti dall’alienazione di immobili aziendali di commercianti di immobili a titolo professionale sono imponibili esclusivamente e integralmente nel Cantone di situazione degli immobili (DTF 120 Ia 361, 111 Ia 318; ASA 56 p. 571);
che neppure la lettera del 20 aprile 1998 dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni all’autorità fiscale ticinese, da cui il ricorrente vorrebbe trarre elementi utili per suffragare la propria tesi, consente di giungere ad una diversa soluzione, per il semplice fatto che tale scritto si riferisce alla ripartizione intercantonale dei fattori assoggettati all’imposta ordinaria nel periodo fiscale 1993/94;
che, quanto alla deduzione di non meglio precisati costi per fr. 10’000.–, neppure essi potrebbero venire considerati nel calcolo dell’utile imponibile, nell’eventualità in cui il reclamo fosse stato tempestivo, non potendosi ricavare dal documento allegato al ricorso alcuna indicazione in merito alla natura della spesa in questione;
che il ricorso è pertanto respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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