AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.207
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00207
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 1996 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ ha iniziato nel gennaio 1996 la scuola di aspirante gendarme a __________, che ha terminato nel dicembre del medesimo anno. È poi entrato in servizio dal 1° gennaio successivo.
L' 8 giugno 1998 l'UT di Locarno notificava pertanto al contribuente la tassazione intermedia per inizio dell'attività con effetto dal 1° gennaio 1996 e a valere fino alla fine del periodo fiscale, vale a dire fino al 31 dicembre 1996.
Il contribuente presentava tempestivamente reclamo, chiedendo la deduzione per doppia economia domestica.
Con decisione del 17 agosto 1998 l'UT respingeva il reclamo, argomentando che il costo di cinque franchi al giorno per il pasto fuori casa non causa maggiori spese derivanti dal consumo del pasto fuori casa, come invece esigono gli articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente lamenta che il reddito della tassazione intermedia sarebbe stato calcolato dall'UT sulla media dei redditi conseguiti negli anni 1996 e 1997. Chiede se tale modalità di calcolo sia corretta e, in caso affermativo, che si tenga conto che nel 1997 ha svolto lavoro a turni e gli si conceda quindi la relativa deduzione.
3.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
Si giustifica pertanto l'annullamento della decisone impugnata e la retrocessione degli atti all'UT per nuova decisione in materia di tassazione intermedia, senza che metta conto pronunciarsi, in materia di IC, anche sulla deduzione per il lavoro a turni svolto nel 1997, vale a dire dopo la fine del periodo fiscale, ritenuto che l'attività svolta dal ricorrente dall'inizio dell'attività alla fine del periodo fiscale abbraccia un intero anno.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 agosto 1998 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuova decisione a'sensi dei considerandi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster