AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.206
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00206
Lugano 26 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 91/92 intermedia - IC/IFD 93
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nata nel 1964, domiciliata a __________, ha svolto a partire dal 1° gennaio 1989 i seguenti periodi d’attività lavorativa, conseguendo i seguenti redditi:
periodo attività/ datore lavoro stipendio annuo
1.02 - 31.12 1989 impiegata __________ __________ fr. 21'300 fr. 21'300
1.01 - 31.12 1990 impiegata __________ __________ fr. 32’800
3.02 - 31.12 1990 impiegata __________ __________ fr. 18'859 fr. 51’659
1.01 - 31.12 1991 impiegata __________ __________ fr. 21’750
1.01 - 31.12 1991 impiegata __________ __________ fr. 29’559
1.01 - 31.12 1991 etnologa __________ __________ __________ fr. 28'417 fr. 79’726
1.01 - 30.06 1992 impiegata __________ __________ fr. 18’087
1.01 - 31.08 1992 etnologa __________ __________ __________ fr. 17’837
sett. - ott. 1992 supplenze __________ __________ __________ fr. 3’381
1.01 - 31.12 1992 impiegata __________ fr. 7'200 fr. 46’505
anno 1993 __________ __________ __________ __________ fr. 10'961
__________ __________. __________ fr. 300
__________ __________ fr. 14'900
__________ fr. 4'948 fr. 31’109
anno 1994 __________ __________ __________ fr. 21'906 fr. 21906
1.01 - 31.08 1995 senza reddito
1.09 - 31.12 1995 __________ __________ __________ fr. 12'502 fr. 12’502
1.01 -31.12.1996 __________ TI __________ __________ fr. 38'182
1.05 -31.10.1996 __________ __________ fr. 10'140
11.96 (7 gg.) __________ fr. 1'646 fr. 49’968
1.2.
L’UT notificava pertanto alla contribuente la tassazione intermedia 1989-90, a decorrere dal 1° febbraio 1989, in cui il reddito veniva stabilito in fr. 38'065.- di media annua, calcolato sul periodo dal 1° febbraio 1989 al 31 dicembre 1990 e riportato a dodici mesi. Lo stesso reddito veniva esposto alla contribuente nella tassazione ordinaria successiva, IC/IFD 1991-92. Nella tassazione ordinaria 1993-94 il reddito veniva determinato in fr. 54'821.- di media annua, pari alla media degli anni di computo 1991-92 (cfr. notifica di tassazione del 16 agosto 1994).
Dal 1° novembre 1993 è poi stata allestita una nuova tassazione intermedia per cessazione dell’attività. La data coincide con la cessazione dei compensi dello Stato. La contribuente aveva infatti manifestato la propria intenzione di riprendere gli studi per ottenere il dottorato, chiedendo una tassazione intermedia dapprima dal 1° giugno 1992 e in seguito dal 1° settembre 1992.
Nella nuova tassazione intermedia dal 1° novembre 1993 l’UT non esponeva alla contribuente alcun reddito (cfr. notifica di tassazione – intermedia dal 1° novembre 1993 - del 16 agosto 1994).
1.3.
Il 14 settembre 1994 la contribuente presentava reclamo, chiedendo la concessione della tassazione intermedia sin dal 1° settembre 1992 con conseguente rettifica della tassazione 1993-94 in base alla nuova situazione.
Con decisione su reclamo del 27 luglio 1998 l’UT respingeva il reclamo della contribuente, confermando la tassazione ordinaria 1993-94 per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1993, motivando:
Ora, l'evoluzione testè descritta, a mente dell'Ufficio, non consente di ritenere cessata, nel 1992, l'attività della contribuente, né si intravedono i presupposti per un "mutamento di professione" considerato come le varie attività svolte dal 1993 si basino per la maggior parte su conoscenze e mansioni precedenti. Si potrebbe discutere, ai fini della sola imposta cantonale, su un'eventuale riduzione del reddito nella misura di almeno il 50%. L'andamento oggettivo non permette però di intravedere un momento in cui tale riduzione sarebbe avvenuta. Le entrate conseguite dal 1. settembre 1992 (in nessun caso dal 1. giugno) non permettono di considerare duratura (almeno due anni) tale diminuzione. E' opportuno rilevare come in difetto del requisito della durevolezza non sia neppure stata allestita una tassazione intermedia in senso opposto, quando le entrate sono più che raddoppiate (vedi l'aumento intervenuto nel corso del 1990 protrattosi poi per tutto il 1991). Ancora da rilevare come a nostro avviso la modificazione vada vista nell'ambito di un'attività continuativa svolta a tempo ridotto (rispetto al tempo pieno precedente) o viceversa, e non nell'ottica di una diminuzione riscontrata sull'arco di un determinato periodo dovuta al fatto che l'attività é stata svolta solo in una parte dello stesso.
Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Dopo discussione, alla presenza della ricorrente e del suo patrocinatore, dell' Ufficio di tassazione di Biasca del vice-direttore della Divisione cantonale delle contribuzioni, signor __________, si è convenuto, su proposta dell'Autorità fiscale cantonale, di evadere il ricorso sulle seguenti basi:
allestimento di una tassazione intermedia per mutamento della professione dal 1° gennaio 1993, data d'inizio dello stage presso __________ __________ di __________, sulla base di un reddito annuo medio per il periodo fiscale 1993-94 di fr. 26'507.-;
allestimento della tassazione 1995-96 sulla base del medesimo reddito annuo medio del lavoro di fr. 26'507.-;
allestimento di una nuova tassazione intermedia per mutamento della professione del 1° settembre 1995, data d'inizio dell'attività a tempo parziale presso la Lega contro il cancro, sulla base di un reddito annuo medio del lavoro di fr. 38'013.-;
allestimento della tassazione ordinaria 1997-98 sulla base del medesimo reddito annuo medio del lavoro di fr. 38'013.- e esposizione di un reddito accessorio di fr. 5'893.- di media annua per le attività svolte a favore della __________ di __________ (programma occupazionale) e indennità di disoccupazione.
Gli atti del procedimento devono essere retrocessi all'UT perché emetta le relative tassazioni, stante l'annullamento della tassazione intermedia con effetto dal 1° novembre 1993 e la sostituzione della tassazione ordinaria 1993-94 con la tassazione intermedia per mutamento della professione dal 1° gennaio 1993, come convenuto (cfr. consid. 3).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 luglio 1998 e la tassazione intermedia IC/IFD dal 1° novembre 1993 in essa contenuta sono annullate.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT perché emetta:
a. una nuova tassazione intermedia con effetto dal 1° gennaio 1993, sostitutiva della tassazione intermedia annullata e della tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, conformemente a quanto convenuto (cfr. consid. 3);
b. una ulteriore tassazione intermedia con effetto dal 1° settembre 1995, come pure la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 sulla base di quanto convenuto (cfr. consid. 3).
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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