AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.204
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00204
Lugano 17 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 14 luglio 1998
in materia di: recupero IC e ic 89
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 19 giugno 1998, l’autorità fiscale infliggeva alla società contribuente le seguenti multe per sottrazione d’imposta:
• per la sottrazione dell’imposta cantonale 1991 fr. 3’366.––
• per la sottrazione dell’imposta comunale 1991 fr. 2’861.10
Disponeva inoltre il ricupero delle seguenti imposte sottratte:
• imposte cantonali 1989 e 1990 fr. 5’621.05
• interessi di ritardo fr. 1’987.90
• imposte comunali 1989 e 1990 fr. 4’721.20
• interessi di ritardo fr. 1’672.35
... tale passo è regolato nel senso che, per le procedure di recupero d’imposta che si riferiscono ad anni precedenti l’entrata in vigore della nuova legge e per le quali la procedura di recupero d’imposta è aperta dopo il 1. gennaio 1995, l’articolo 237 non trova applicazione. Pertanto, nel caso che ci occupa, le azioni perpetrate e consumate nell’anno 1989, secondo il vecchio diritto, si sono prescritte appunto il 31 dicembre 1994 (termine di cinque anni).
Nel corso di un’udienza del 28 luglio 1998 dinanzi all’autorità fiscale, quest’ultima aderiva al reclamo della contribuente in relazione al primo aspetto contestato, facendo riferimento ad una recente sentenza della Camera di diritto tributario. Quanto al ricupero dell’imposta 1989, le parti concordavano di trasmettere il reclamo alla Camera di diritto tributario quale ricorso.
Per l’art. 236 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.
Il ricupero d’imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili (art. 236 cpv. 2 LT).
3.2.
Quanto alla perenzione, l’art. 237 cpv. 1 LT prevede che il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo 10 anni dalla fine del periodo fiscale o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità.
Il cpv. 2 della stessa norma stabilisce quindi che l’apertura del procedimento penale per sottrazione d’imposta o per delitto fiscale vale contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d’imposta.
La legge prevede poi un termine di prescrizione assoluto: il diritto di procedere al ricupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce o dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità (art. 237 cpv. 3 LT).
3.3.
L’istituto del ricupero d’imposta è disciplinato dalla legge nella parte che contiene le norme procedurali (parte settima della LT), giacché l’autorità fiscale può procedervi anche quando non vi sia una contravvenzione, ma tuttavia «fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta». Il ricupero d’imposta può così essere definito come una sorta di contropartita della revisione; l’uno a favore del fisco, l’altra a favore del contribuente, si fondano sugli stessi presupposti obiettivi: la scoperta di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova. Queste caratteristiche fanno sì che il ricupero d’imposta non rientri nel diritto penale fiscale, bensì nel diritto fiscale formale (Pedroli, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 481).
Diversamente dalla procedura con cui viene inflitta una multa per sottrazione d’imposta, la procedura di ricupero d’imposta non ha dunque carattere penale, neppure nel caso in cui sia accompagnata dal procedimento penale (DTF 121 II 257; Yersin, De quelques développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’impôts directs, in ASA 65 [1996/97] p. 369; Auer, Das Verhältnis zwischen Nachsteuerverfahren und Steuerstrafverfaren, insbesondere das Problem des Beweisverwertungsverboten, in ASA 66 [1997/98] p. 2; Locher, Verfahrensrechtliche Aspekte des geltenden Steuer[straf]rechtes [direkte und indirekte Steuern], in RF 52/1997 p. 62).
3.4.
Come detto, la legge tributaria entrata in vigore il 1° gennaio 1995 prevede un termine di prescrizione di dieci anni, per avviare una procedura di ricupero d’imposta. Per la legge abrogata, il termine ammontava invece a soli cinque anni (art. 201 LT 1976).
Una norma transitoria, introdotta nella nuova legge, stabilisce che, per le procedure di ricupero d’imposta apertesi dopo l’entrata in vigore della legge i termini di cui all’articolo 237 non si applicano ai periodi fiscali e alle fattispecie già prescritti in virtù del diritto precedente (art. 319 cpv. 2 LT). In altri termini, il legislatore ha espressamente stabilito che, dopo l’entrata in vigore della legge tributaria del 1994, per le persone fisiche, non possano più essere riaperti i periodi fiscali 1987/88 e precedenti e, per quelle giuridiche, i periodi 1988 e precedenti (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in Bernasconi/Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 21).
3.5.
Secondo la ricorrente, la norma transitoria appena menzionata è stata interpretata dall’autorità in modo non conforme al suo significato. Il periodo fiscale 1989 sarebbe infatti già prescritto «in virtù del diritto precedente». L’autorità ritiene per contro che il 31 dicembre 1994, giorno in cui decadeva la vecchia LT ed entrava in vigore il nuovo diritto cantonale, l’anno 1989 non era ancora prescritto e pertanto poteva essere riaperto in virtù dei nuovi termini di prescrizione più lunghi, applicabili dal 1° gennaio 1995.
3.6.
L’art. 201 cpv. 1 LT 1976 prevedeva quanto segue:
Il diritto d’avviare la procedura di ricupero d’imposte si prescrive dopo 5 anni dalla fine del periodo di tassazione per il quale una tassazione è stata omessa oppure è stata effettuata in modo insufficiente o dopo 10 anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione della donazione.
La legge tributaria del 1976, non diversamente del resto da quella vigente ed anche dalla legge federale sull’imposta federale diretta, non conteneva alcuna disposizione circa le modalità di computo della prescrizione. La dottrina ritiene che, in caso di mancanza di norme espresse al riguardo, considerazioni di certezza del diritto impongano l’applicazione delle disposizioni del diritto privato, per il fatto che se si lasciasse all’apprezzamento del giudice il compito di colmare le lacune della legge si verificherebbero disparità non prevedibili e non giustificabili (Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 1985, p. 200 e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 7 all’art. 128 DIFD, p. 375; Stoyanov, La créance d’impôt, seconde partie, in: OREF [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 232).
Ora, l’art. 132 CO ha il seguente tenore:
1 Nel computo del termine di prescrizione non si tien conto del giorno dal quale comincia il termine e la prescrizione non è compiuta se non quando sia decorso infruttuosamente l’ultimo giorno.
2 Valgono del resto anche per la prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell’adempimento dei contratti.
Il rinvio contenuto al cpv. 2 dell’art. 132 CO si riferisce agli articoli 75 ss. («Tempo dell’ adempimento»). Esso comporta che, se il termine è fissato in mesi o in anni, il momento della scadenza coincide con quel giorno dell’ultimo mese che per il numero corrisponde a quello dell’inizio della decorrenza del termine, e, se un tal giorno manca nell’ultimo mese, l’adempimento avrà luogo l’ultimo giorno di detto mese (per il combinato disposto degli articoli 132 e 77 cpv. 3 CO). La prescrizione subentra alla mezzanotte dell’ultimo giorno (Berti, in: Honsell/Vogt/Wiegand [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2a ediz., Basilea/Francoforte 1996, n. 3 all’art. 132 CO, p. 738). In altri termini, i giorni vengono computati da mezzanotte a mezzanotte e i mesi e gli anni invece come tali, cioè non come somma di giorni. L’ultimo giorno è pertanto quello che per numero corrisponde al giorno di inizio non computato (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. I, § 124, p. 279).
3.7.
Dai principi appena illustrati discende la conseguenza che il termine di prescrizione per il ricupero dell’imposta delle persone giuridiche per il periodo 1989, secondo la legge tributaria del 1976, ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 1990 ed è scaduto il 31 dicembre 1994 a mezzanotte.
Pertanto, quando è entrata in vigore la legge tributaria del 1994, il 1° gennaio 1995, era già subentrata la prescrizione secondo il diritto precedente (art. 319 cpv. 2 LT).
Nel 1997 non era pertanto più ammessa l’apertura di un procedimento di contravvenzione per la sottrazione dell’imposta del 1991.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione del 19 giugno 1998 è riformata nel senso che si rinuncia al ricupero delle imposte per l’anno 1989 ed è annullata la multa per il periodo 1990.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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