AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.202
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00202
Lugano 17 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1971, celibe, domiciliato a __________, ingegnere __________, ha lavorato dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 presso la __________ di __________, dal 1° luglio 1995 al 31 maggio 1996 presso la __________ __________ di __________ e dal 1° giugno al 31 dicembre 1996 presso la __________ __________ di __________ presso __________.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 egli chiedeva la deduzione per spese di trasporto di fr. 14'778.- di media annua.
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 dell'8 settembre 1997, l' Ufficio di tassazione di Bellinzona ammetteva la suddetta deduzione soltanto in ragione di fr. 4'100.- di media annua.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 19 settembre 1997, facendo rilevare in particolare che i chilometri percorsi giornalmente per compiere il tragitto casa - lavoro e lavoro - casa sono trenta.
L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 10 agosto 1998, spiegando d'aver concesso la deduzione in base all'uso dei mezzi pubblici.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce la necessità di servirsi del mezzo di trasporto privato per recarsi quotidianamente al lavoro, non esistendo mezzi pubblici che collegano __________ alla zona industriale di __________. Rileva inoltre che l'uso dell'automobile gli è inoltre necessario per svolgere il lavoro. Fa infine presente la relativa irregolarità dei suoi orari di lavoro.
Deduzioni per spese professionali in generale
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
4.1.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2. La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
5.1.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche del 10 dicembre 1996).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'600.– l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE del 10 dicembre 1996), rispettivamente in fr. 5'200.– se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE del 10 dicembre 1996).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1997-98 la deduzione massima è di fr. 2’600.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. "Wochenaufenthalter") ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
7.1.
Innanzitutto le deduzioni concesse dall'UT al ricorrente non tengono conto che negli anni di computo 1995-96 il ricorrente ha cambiato tre datori di lavoro. Egli ha infatti lavorato dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 presso la __________ di __________, dal 1° luglio 1995 al 31 maggio 1996 presso la __________ __________ di __________ e dal 1° giugno al 31 dicembre 1996 presso la __________ __________ di __________ presso __________. Le deduzioni (spese di trasporto e di doppia economia domestica) vanno quindi determinate pro rata temporis per ognuno dei diversi datori di lavoro e in seguito tradotte in media annua.
7.2.
Secondariamente occorre accertare con maggior puntualità, soprattutto con riferimento all'ultimo impiego, la possibilità di far uso del mezzo pubblico, assumendo informazioni circa la possibilità di raggiungere la zona industriale di __________ con il mezzo pubblico.
Irrilevante invece è l'uso del veicolo privato durante il lavoro, poiché non si tratta di spese di trasferta strettamente connesse con l’esercizio dell’attività, per recarsi cioè al lavoro (cfr. CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re C. C., con riferimenti). Tant'è che il codice delle obbligazioni stabilisce, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione dal datore di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).
7.3.
Infine, anche la deduzione per doppia economia domestica va riesaminata per due diversi motivi. In primo luogo essa va definita, come nel caso delle spese di trasporto, con riferimento ai diversi impieghi. In secondo luogo, non va dimenticato che dal 1° ottobre 1995 il ricorrente dispone a __________ di un monolocale attrezzato per il quale paga un canone locatizio di fr. 730.- mensili e che quindi gli consente di prendere al proprio domicilio il pasto serale, facendo così apparire oltre modo discutibile la concessione della deduzione per doppia economia domestica anche per la cena dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1996.
7.4.
L'UT dovrà dar modo al contribuente di esprimersi qualora l'importo complessivo delle deduzioni dovesse risultare inferiore - come non è da escludere a priori - a quelle concesse nella contestata decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 agosto 1998 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per nuova decisione a'sensi del considerando 7.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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