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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.200
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00200
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che con scritto 9 aprile 1998 l'avv. , patrocinatore della contribuente nella causa di divorzio che la oppone al marito __________ - __________, chiedeva di procedere ad una tassazione intermedia a far tempo dal 9 settembre 1997, data del tentativo di conciliazione fallito;
che, dando seguito alla richiesta del patrocinatore della ricorrente, l'UT l'8 giugno 1998 notificava alla contribuente la tassazione intermedia per separazione con effetto dal 9 settembre 1997, esponendole, in aggiunta al reddito del lavoro, un importo annuo di fr. 21'324.- a titolo di alimenti per la moglie e di fr. 22'320.- a titolo di alimenti per i figli;
che la contribuente personalmente con lettera 22 giugno 1998 presentava reclamo, facendo presente che gli alimenti le sono stati versati dal marito soltanto dal 1° febbraio 1998 conformemente a quanto stabilito dal Pretore e chiedendo inoltre la rettifica della deduzione per premi della cassa malati;
che con decisione su reclamo del 27 luglio 1998 l'UT ha confermato la propria decisione, argomentando che comunque la contribuente e i figli sono stati mantenuti dal marito a partire dalla data dell'autorizzazione a vivere separati, per il che si giustifica di quantificare tale aiuto nella stessa misura degli alimenti;
che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente ripropone il differimento della tassazione intermedia al 1° febbraio 1998, rilevando per altro che la separazione è divenuta effettiva dal mese di aprile, malgrado che il Pretore avesse dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione sin dal 9 settembre 1997;
che in occasione dell'udienza del 14 ottobre 1998, dopo aver preso visione della partita fiscale del marito della ricorrente e aver accertato che a seguito della tassazione intermedia il suo onere fiscale si è ridotto, si conveniva di tenere in sospeso l'esame del ricorso nell'attesa che le parti regolassero la questione delle imposte pagate dalla moglie in sede civile;
che con scritto del 5 febbraio 1999 l'avv. __________, patrocinatore della ricorrente in sede civile, comunicava a questa Camera che il ricorso poteva essere stralciato dai ruoli;
che conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza, viene evasa dalla Camera di diritto tributario nella composizione di un Giudice unico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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