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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.196
Data decisione, Autorità: 08.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00196
Lugano 8 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 20 aprile 1998 l'UT di Mendrisio notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui stabiliva il reddito imponibile in fr. 51'365.- e la sostanza in fr. 46'000.-;
che con decisione del 13 luglio 1998 l'autorità fiscale respingeva il reclamo del contribuente, spiegando che la stessa si fonda sugli anni di computo 1995-96 e che i redditi e gli oneri sopportati negli anni 1997 e 1998 sarebbero stati presi in considerazione nella tassazione 1999-2000;
che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente fa presente le sue attuali difficoltà economiche, che gli impedirebbero di far fronte all'onere fiscale;
che la tassazione IC/IFD 1997-98 dell'UT di Mendrisio quanto al reddito imponibile corrisponde perfettamente alla dichiarazione d'imposta del contribuente medesimo senza alcuna variazione;
che la differenza nella determinazione della sostanza (fr. 46'000.- accertati a fronte di fr. 20'400.- indicati nella dichiarazione) non è influente, poiché inferiore al minimo imponibile;
che in simili circostanze il giudice con lettera del 24 agosto 1998 ha invitato il contribuente, allo scopo di evitargli inutili spese, a ritirare il ricorso e a far partecipe l'Ufficio cantonale di esazione delle sue difficoltà finanziarie
che con lettera del 2 settembre 1998 il ricorrente si è confermato nelle proprie generiche lagnanze verso il fisco;
che, in simili condizioni, questo Tribunale non può fare a meno di pronunciarsi sul ricorso e di respingerlo nel merito, poiché - come si è visto - la notifica di tassazione appare ineccepibile e in tutto e per tutto conforme alla dichiarazione d'imposta;
che, visto l'esito del ricorso, questo Tribunale non può fare a meno di accollare spese e tassa di giustizia al ricorrente soccombente, contenendole tuttavia nei termini minimi previsti dalla legge;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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