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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.195
Data decisione, Autorità: 03.12.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00195
Lugano 3 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 agosto 1998
in materia di: IC 96 intermedia
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
__________, domiciliato ad __________ dal 1° febbraio 1996, lavora alle dipendenze della __________ __________ __________ di __________. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 egli ha chiesto di poter dedurre dal reddito, oltre alle spese di doppia economia domestica quale dimorante settimanale nel Canton __________ in ragione di fr. 29'430.-, anche spese di trasferta per fr. 22'022.- di media annua.
Nella notifica di tassazione IC/IFD del 28 luglio 1997 l’UT limitava la deduzione per spese di trasporto a fr. 3'000.- e quella per l'alloggio e la doppia economia domestica a fr. 16'800.-. Concedeva inoltre la deduzione per altre spese professionali in ragione di fr. 2'000.-..
Esaminando il reclamo presentato dal contribuente, l’UT con decisione su reclamo del 13 luglio 1998, elevava la deduzione per spese di trasporto a fr. 16'000.- di media annua. Veniva inoltre pacificamente confermata la deduzione per altre spese professionali di fr. 2'000.-.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede di definire la deduzione delle spese di trasporto in fr. 12'400.- di media annua e quella per doppia economia domestica (appartamento a __________) in fr. 24'450.-. Illustra i problemi che lo obbligano a utilizzare l’automobile come pure le ragioni dell’elevato costo dell’alloggio negli anni 1996-1997.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
In occasione dell'udienza del 10 novembre 1998, dopo attento esame della fattispecie e considerata la particolarità della situazione e del contribuente (domicilio a __________, dimora a __________, luogo di lavoro a __________) e della moglie (che svolgeva attività indipendente a __________), si è concordemente stabilito di determinare la deduzione complessiva per spese professionali in fr. 40'800.--, comprensiva della deduzione - incontestata - di fr. 2'000.- per altre spese professionali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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