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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.193
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00193
Lugano 29 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 19 febbraio 1998 la contribuente, patrocinata dallo studio legale __________. __________ di __________, reclamava contro la suddetta notifica di tassazione, contestando in particolare l'esposizione di un reddito d’altra fonte.
Il 20 marzo successivo l’avv. __________ faceva notare all’UT che il prestito di fr. 90'000.- da lui fatto alla contribuente gli è stato rimborsato il 5 settembre 1994, producendo un estratto del conto della contribuente presso la __________ e un’autorizzazione della stessa a effettuare un prelevamento di fr. 161'000.-.
Il 9 aprile 1998 l’UT invitava il rappresentante della contribuente a produrre entro il 24 aprile l’estratto bancario completo del conto della contribuente per gli anni 1993 e 1994, come pure copia dell’ordine di pagamento della somma di fr. 161'000..- in data 5 settembre 1994, con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il patrocinatore della ricorrente in data 2 giugno 1998 produceva l’estratto del conto bancario della contribuente presso la __________, riservandosi di produrre, non appena ne fosse stato in possesso, la copia di un ordine di pagamento di fr. 161'000.-.
Il 13 luglio 1998 l'UT respingeva il reclamo dichiarandolo irricevibile.
Successivamente, il 5 agosto 1998 l’avv. __________ spediva all’autorità fiscale copia dell’ordine di pagamento, che gli era stato trasmesso per fax dalla __________ già il 17 giugno 1998.
Rileva in particolare che il rimborso del debito è avvenuto in contanti, che la contribuente disponeva della somma necessaria, come risulta dagli estratti bancari, come pure che il creditore, vale a dire il patrocinatore della ricorrente, ha dato atto per iscritto già in data 20 marzo 1998 d’aver ricevuto il rimborso del prestito. La presenza o meno di un ordine di bonifico, come pure la prova del prelevamento per cassa sarebbero quindi ininfluenti.
Il ricorso, spedito il 19 agosto 1998, è quindi tempestivo.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Secondo l’art. 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
In altre parole, la legge pone una duplice condizione: da un lato, il contribuente deve contestare la “manifesta inesattezza” della tassazione e, dall’altro, il reclamo deve essere motivato.
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).
Per contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre quindi, in altri termini, che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire il vero.
5.2. Imposta cantonale
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Diversa, rispetto al diritto federale, è per contro la disciplina dei rimedi giuridici, in materia di diritto cantonale. Contro ogni decisione di tassazione e non solo contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Il reclamante deve indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 LT).
Il legislatore ticinese ha voluto discostarsi dalla scelta di quello federale ed esigere l’obbligo di motivare i reclami, non solo contro le tassazioni d’ufficio, per ragioni pratiche ed in particolare per limitare il numero di ricorsi alla Camera di diritto tributario (Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ del 13 ottobre 1993, p. 105).
5.3. Condizioni di ricevibilità
Che la motivazione del reclamo, la produzione o la esatta designazione dei mezzi di prova rappresentino un presupposto di validità del gravame è, nel diritto cantonale, più chiaro che in quello federale. Come detto, infatti, l’art. 206 cpv. 2 precisa che, in mancanza di una motivazione o di un’indicazione dei mezzi di prova, al reclamante deve essere assegnato un congruo termine per rimediarvi o per essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità. Per venire incontro al contribuente, dunque, gli si offre anche la possibilità di rimediare, con un’audizione, alle carenze formali del reclamo; in tal modo, un reclamo formalmente irricevibile (poiché ad esempio non motivato) diventa ricevibile a tutti gli effetti e deve essere esaminato nel merito (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).
Deve comunque essere precisato che le richieste di prova formulate dall'UT devono essere rilevanti per la decisione del reclamo. Questa Camera ha infatti già avuto modo di annullare una decisione dell'autorità fiscale che dichiarava irricevibile un reclamo per mancato invio di documentazione, poiché essa era irrilevante per la tassazione ordinaria e poiché di conseguenza l’inadempienza degli obblighi procedurali era ininfluente per la decisione (CDT n. 364 del 3 dicembre 1990 in re L.F.; CDT n. 107 del 21 maggio 1990 in re D. D.).
È fuor di dubbio che il patrocinatore della ricorrente ha dato seguito all'invito dell'UT di produrre la prova del prelevamento di fr. 161'000.- quando ormai il termine impartitogli per provvedervi era abbondantemente scaduto.
L'avv. __________ obietta tuttavia che tale prova era del tutto ininfluente, poiché egli aveva già prodotto il 20 marzo 1998, quindi in tempo utile, la prova dell'addebito del suddetto importo al conto di cui è formalmente titolare la ricorrente, come pure l'autorizzazione rilasciata a lui personalmente dalla ricorrente di prelevare l'importo e la conferma, nella lettera stessa del 20 marzo, d'aver ottenuto grazie a detto prelevamento il rimborso del prestito di fr. 90'000.-.
Parrebbe quindi, di primo acchito, che la prova del prelevamento a contanti, prodotta tardivamente, non aggiunga nulla a quanto già documentato.
Certo, il patrocinatore della ricorrente aveva pure prodotto dopo la scadenza del termine impartitogli ma prima della decisione su reclamo l'estratto del conto formalmente intestato alla ricorrente.
6.2.
Questa Camera non è in grado di dirimere la questione, data la laconica motivazione della notifica di tassazione, che si limita a indicare che il reddito d'altra fonte di fr. 50'000.- di media annua sarebbe necessario a coprire la mancanza di liquidità, senza fornirne ulteriore spiegazione, segnatamente se la stessa sia in relazione al rimborso del prestito fatto all'avv. __________, come parrebbe da un'annotazione a matita in calce ad uno scritto dell'UT del 21 ottobre 1997 alla ricorrente relativo alla sua attività immobiliare, o a quali altri motivi.
L'incarto non contiene d'altronde una ricapitolazione delle entrate e delle uscite che consenta di stabilire i fattori che hanno dato luogo all'esposizione del reddito d'altra fonte.
In simili condizioni, questa Camera considera, nel caso di specie, malgrado la tardività nel produrre la documentazione richiesta dall'UT, di annullare in ordine la decisione su reclamo e di retrocedere gli atti all'UT per nuova decisione.
6.3.
Questa Camera non può fare comunque a meno di esprimere dei dubbi sulla rilevanza delle prove chieste alla ricorrente. In effetti, l'estratto conto prodotto tardivamente, ma anche quello parziale prodotto dall'avv. __________ il 20 marzo 1998 indicano quale titolare del conto la ricorrente, segretaria dello Studio legale __________, ma risultano essere regolarmente inviati all'avv. __________ personalmente. Il che dovrebbe indurre a porsi con maggior attenzione la questione della titolarità economica del conto e consentire, di riflesso, a seconda della risposta che verrà data, di chiarirne la rilevanza ai fini della tassazione qui in discussione.
Di regola, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Tuttavia esse sono totalmente o parzialmente a carico del ricorrente, se già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (art. 231 cpv. 2 LT: art. 144 cpv. 2 LIFD; CDT n. 27 del 9 marzo 1990 in re M. STF del 07 dicembre 1990 in re A. B.).
7.2.
Anche se nel presente caso questa Camera si è vista costretta ad annullare in ordine la decisione su reclamo, non potendo stabilire se la ricorrente sia stata inadempiente su una richiesta rilevante di documentazione, è chiaro che una maggior sollecitudine dell'avv. __________ nel produrre quanto richiesto, quand'anche a ragion veduta dovesse rivelarsi irrilevante, avrebbe evitato la presente procedura giudiziaria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 luglio 1998 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per nuova decisione a' sensi dei considerandi.
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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