AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.192
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00192
Lugano 17 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione dell’8 giugno 1998 l’UT rivalutava il reddito agricolo a fr. 7'000.- e quello accessorio a fr. 5'000.- di media annua. Ammetteva inoltre la deduzione per spese di trasporto in ragione di soli fr. 5'280.-. Il reclamo presentato dai contribuenti su questi due aspetti veniva respinto con decisione del 13 luglio 1998, argomentando:
“Reddito aziendale: la documentazione agli atti permette di confermare l'importo di fr. 12'000.- tassato in prima istanza. Si rileva in particolare che gli introiti dall'agricoltura sono stati di fr. 7'985,90 nel 95 di fr. 6'691.- nel 96. La leggera ripresa effettuata sul reddito accessorio da attività indipendente (circa fr. 400.- annui) riguarda la partecipazione privata ai costi, specie gli ammortamenti delle installazioni professionali.
Deduzione per spese di viaggio: sulla base delle tabelle ufficiali è stata concessa una spesa di trasporto con veicolo privato su una distanza di 40 km giornalieri per 220 giorni lavorativi annui (fr. 0.60 per km)”.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente la riduzione del reddito agricolo e di quello accessorio, come pure l’aumento della deduzione per spese di trasporto a fr. 7'490.-.
Reddito aziendale
3.1. Reddito agricolo
svolge un'attività agricola accessoria assieme ad __________ __________. Nella dichiarazione d'imposta egli ha dichiarato d'aver conseguito negli anni di computo un reddito annuo medio di fr. 6'140.-. Esso non si discosta sostanzialmente da quello di __________, che risultava essere fr. 6'144.- di media annua, ma che l'UT aveva però rivalutato a fr. 9'000.-.
A seguito della sentenza del 10 febbraio 1998 (CDT n. ..__________), con cui questa Camera, accogliendo il ricorso, ha annullato la decisione su reclamo del 22 dicembre 1997 ed ha retrocesso gli atti all’autorità di tassazione per esame della documentazione prodotta con il ricorso, l'UT con nuova decisione su reclamo del 14 aprile 1998 ha stabilito il reddito aziendale in fr. 6'500.-. Non vi è quindi motivo di tassare diversamente il qui ricorrente __________ __________, che nel questionario per agricoltori indipendenti dichiara praticamente la metà dei redditi conseguiti con __________ __________. Il reddito agricolo va quindi ridotto da fr. 7'000.- a fr. 6'500.-.
Tale valutazione appare senz'altro sostenibile, non solo perché è il frutto di un'attenta valutazione della documentazione prodotta dal socio __________ __________ con il suo ricorso, ma anche perché tiene equamente conto delle eventuali spese sopportate dal ricorrente, il quale ha ricevuto da __________ negli anni di computo 1995-96 due versamenti rispettivamente di fr. 7'986.- nel 1995 e di fr. 6'691.- nel 1996.
3.2. Guadagno accessorio
3.2.1. L'UT ha rivalutato il reddito accessorio annuo medio dichiarato dai coniugi __________ da fr. 4'302.- di media annua a fr. 5'000.-.
Il motivo della rivalutazione riguarderebbe la partecipazione privata ai costi aziendali, in particolare gli ammortamenti delle installazioni, effettuati in ragione di fr. 1'500.- nel 1995 e fr. 1'125.- nel 1996.
Dagli atti dell'incarto non risultano provate con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto l'UT alla rivalutazione del reddito accessorio, anche se gli ammortamenti effettuati, alla luce del risultato d'esercizio, appaiono invero alquanto elevati.
Per economia di giudizio questa Camera ritiene di poter aderire al ricorso e di fissare il guadagno accessorio in fr. 4'302.- di media annua.
3.2.2. Va comunque rilevato a questo riguardo che il reddito di fr. 4'300.- di media annua indicato dai ricorrenti nel questionario per contribuenti con attività indipendente è stato determinato al netto delle spese. Essi non possono quindi più chiedere un'ulteriore deduzione di fr. 380.- per l'uso dell'automobile in relazione allo svolgimento dell'attività accessoria.
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD dal reddito sono deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
4.1.1. Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.– al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
4.1.2. Anche per l’IFD, se nessun mezzo pubblico è a disposizione, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 31 maggio 1996).
4.2.
L’UT ha riconosciuto che __________ __________ deve utilizzare per recarsi al lavoro e per rientrare a domicilio la propria automobile, non essendo disponibili mezzi pubblici che consentano dei tempi di percorrenza ragionevoli tra __________ e __________ (__________di __________).
L'unico motivo per cui la ricorrente contesta la decisione dell'Ufficio di tassazione risiede nel fatto che l’UT per stabilire la distanza ha utilizzato, come confermato dalla giurisprudenza di questa Camera, la tabella delle distanze in uso presso lo Stato per 220 giornate lavorative in media all’anno.
Mentre, infatti, il calcolo dell'autorità considera una distanza di 40 km al giorno, quello del ricorrente si riferisce ad una distanza di 52 km giornalieri.
4.2.1. Il calcolo dell'Ufficio di tassazione si fonda sull'«Indicatore delle distanze chilometriche da __________ - __________ - __________ per uso dei dipendenti dello Stato», elaborato dalla Sezione del personale dello Stato, in primo luogo per il calcolo delle spese di trasferta dei funzionari. La ricorrente si riferisce invece alla misurazione effettuata dal contachilometri della sua automobile.
La scelta dell'autorità amministrativa di ricorrere ad una tabella che indichi le distanze esistenti fra le località ticinesi è dettata dalla comprensibile preoccupazione di ottenere una certa uniformità nell'applicazione della legge. Si tratta cioè delle stesse esigenze che ispirano anche le precedentemente menzionate ordinanze e i decreti esecutivi in materia di deduzione delle spese professionali.
Tale scelta non è stata considerata illegittima da questa Camera (cfr. per tutte: CDT n. 80.96.120 dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A.), bensì serve a garantire un'applicazione coerente ed uniforme della legge stessa. Non si potrebbe infatti pretendere dall'autorità fiscale, d'altronde, che verifichi di volta in volta l'effettiva distanza percorsa da ogni contribuente.
4.2.2. Non si può certamente escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un altro, a dipendenza per esempio dalla distanza del più vicino svincolo autostradale dal domicilio e dal luogo di lavoro. Si tratta tuttavia di conseguenze inevitabili, legate alla natura stessa di una semplificazione. Per le stesse ragioni, d'altra parte, non è illegittimo, per esempio, che sia concessa la deduzione di 60 centesimi al chilometro sia al contribuente che fa uso di un'automobile economica sia a quello che invece si serve di un veicolo di lusso.
4.2.3. Nella tabella impiegata dall'Ufficio di tassazione la distanza fra __________ e __________ è commisurata in 19 chilometri, che l'UT ha arrotondato a 20.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto, come ritenuto dall'UT, alla deduzione per una percorrenza di 40 chilometri al giorno.
4.2.4. Né può essere criticata la durata media annua del lavoro adottata di 220 giornate lavorativa considerata dall'UT. Essa costituisce una ragionevole media, che evita di verificare di volta in volta le giornate di lavoro effettivamente svolte dal contribuente, dedotte non soltanto le vacanze e i giorni festivi, ma anche ogni altra assenza per qualsivoglia motivo.
4.3.
Un’ulteriore differenza risiede nel fatto che l’UT non ha ammesso la deduzione dell’importo di fr. 380.- all’anno per l’uso della vettura privato nello svolgimento delle attività accessorie.
Essa riguarda quindi i costi necessari per svolgere l'attività accessoria indipendente e costituisce quindi un costo aziendale che per altro è stata considerata nella determinazione del guadagno netto (cfr. consid. 3.2.2.).
4.4.
Per quanto concerne la deduzione delle spese di trasporto, la decisione dell’UT va quindi confermata. Essa è infatti conforme, per quanto si è detto, alla prassi seguita dall’autorità fiscale, confermata a più riprese da questa Camera (cfr. per tutte: CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A.)..
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 luglio 1998 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 12'000.- a fr. 10'800.-. Per il resto è confermata.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti in ragione di metà.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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