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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.189
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00189
Lugano 29 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 agosto 1998
in materia di: IC 93/94
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________ SO,
ritenuto
che il 26 settembre 1994 l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________ la tassazione IC 1994, in cui gli esponeva un reddito imponibile di fr. 86'439.-;
che, a seguito del reclamo presentato dal contribuente, in sede di audizione veniva concordato di stabilire il reddito imponibile in fr. 11'697.-;
che il 13 luglio 1998 l' Ufficio di tassazione notificava la decisione su reclamo in cui esponeva nuovamente al contribuente un reddito imponibile di fr. 86'439.-, precisando tuttavia nella motivazione della decisione che il nuovo reddito imponibile era di fr. 11'697.-;
che il contribuente insorgeva con tempestivo ricorso rilevando d'aver subito delle perdite;
che con osservazioni del 24 settembre 1998 l'UT di Locarno rileva di essere incorso in un manifesto errore di trascrizione, a causa del quale i fattori imponibili esposti nel conteggio non corrispondono a quelli menzionati nella motivazione, facendo quindi presente di aver notificato il 14 settembre 1998 il nuovo conteggio corretto, conforme alla motivazione della decisione su reclamo;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che dagli atti prodotti dall'UT a questa Camera risulta in effetti che la decisione su reclamo del 13 luglio 1998 è inficiata da un'insanabile contraddizione, ove è per altro manifesto un errore di ripresa dei dati, che non corrispondono a quelli della motivazione;
che alla luce della notifica della decisione su reclamo corretta, avvenuta il 14 settembre 1998, il presente ricorso diviene privo d'oggetto, fermo restando il diritto del contribuente di ricorrere contro la notifica della decisione su reclamo del 14 settembre 1998 nel termine di trenta giorni;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
decreta
Il ricorso é stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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