AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.186
Data decisione, Autorità: 08.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00186
Lugano 8 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 agosto 1998
in materia di: IC 97/98
presentato da:
-__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I contribuenti presentavano reclamo, producendo le decisioni di riparto 1997-98 relative al reddito e alla sostanza, notificate loro il 22 maggio 1998 dall’autorità fiscale del Canton __________.
Il 13 luglio 1998 l’UT evadeva il reclamo, azzerando il reddito imponibile in Ticino e stabilendo la sostanza in fr. 97'038.-.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ -__________ contestano la determinazione della sostanza effettuata dall’autorità fiscale ticinese, in quanto difforme da quella effettuata dall’autorità fiscale bernese.
È vero che il riparto allestito dall’autorità fiscale bernese diverge da quello allestito dall’autorità fiscale ticinese quanto meno nella determinazione della sostanza.
Ciò non significa, per quanto si vedrà, che il riparto ticinese sia errato e vada corretto.
3.1.
Innanzi tutto una prima, leggera differenza è data dal valore ufficiale di stima dell’immobile ticinese, che l’autorità fiscale bernese ha arrotondato da fr. 273'322.- a fr. 275'000.- (rivalutandolo poi per il coefficiente IFD del 120%), con una lieve, anche se non determinante ripercussione sul riparto delle passività deducibili.
Un’ulteriore leggera differenza è data dalla diversità delle deduzioni sociali cantonali.
3.2.
In realtà la vera differenza consiste nel fatto che l’autorità fiscale del Canton __________ ha proceduto nel determinare la sostanza dapprima a rivalutare il valore ufficiale di stima ticinese per il coefficiente federale del 120% e in seguito a ridurlo dividendolo per il coefficiente federale del 160% applicabile ai valori di stima ufficiali bernesi , per poterlo rendere comparabile e quindi omogeneo con i valori di stima ufficiali bernesi, che sono inferiori a quelli ticinesi.
Se tale modo di procedere deve essere condiviso in linea di principio, laddove vi sono immobili in più cantoni, per cui occorre adeguare i diversi valori delle stime immobiliari cantonali a quello del cantone di domicilio, esso non può essere condiviso nel caso concreto, poiché i ricorrenti non possiedono sostanza immobiliare nel Canton __________.
Anzi, se si procedesse in tale modo, si finirebbe, nel caso di specie (e in altri analoghi al presente, in cui non vi è sostanza immobiliare fuori cantone), a creare una inammissibile disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri contribuenti. In effetti, alla sostanza immobiliare, foss'anche per il mero calcolo dell'aliquota, verrebbe attribuito un valore diverso (in concreto inferiore) rispetto a quello considerato per tutti gli altri contribuenti imponibili in Ticino.
In altri casi simili al presente, quando il coefficiente federale d’adattamento dell’altro cantone fosse inferiore a quello ticinese, il risultato sarebbe inverso e, meglio, quello di penalizzare questi contribuenti rispetto a quelli ticinesi.
Questa Camera non ha quindi alcun motivo di discostarsi, nel caso concreto, dal calcolo effettuato dall’autorità fiscale ticinese in materia di imposta sulla sostanza ticinese.
3.3.
La Circolare n. __________ del 16 maggio 1997 concernente il riparto d'imposta intercantonale delle persone fisiche prevede, su richiesta del contribuente, l'allestimento di un riparto dettagliato (esatto) in cui si tenga conto del valore di stima dei singoli immobili situati in cantoni diversi.
Questa Camera ha verificato anche tale calcolo, che non ha dato risultato diverso, proprio perché vi è un unico immobile, quello situato in Ticino, a riprova di quanto esposto al p.to 3.2.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 330.-
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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