AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1998.184
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00184
Lugano 17 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 agosto 1998
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, dott. __________ - __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 23 ottobre 1997 la __________ __________, in rappresentanza della __________ __________ __________, chiedeva all’Ufficio di tassazione imposte alla fonte (UIF) l’esonero dalla trattenuta alla fonte al proprio dipendente dottor __________, invocando l’art. 15 cpv. 2 CDI CH-I, argomentando che la succursale di __________ della __________ __________ __________ è economicamente dipendente dalla casa madre in quanto svolge unicamente l'attività di tenuta di contabilità a favore esclusivo della stessa o di sue controllate (attività tipicamente ausiliaria) e che pertanto, in virtù del diritto convenzionale, i compensi percepiti dal Dott. __________ devono essere esonerati dalla trattenuta dell'imposta alla fonte svizzera.
Rileva in particolare che la remunerazione del dottor __________ non è sostenuta dalla succursale di __________ della __________ __________ __________ in quanto non ha alcun reddito in Svizzera, ma riaddebita totalmente ed integralmente i propri costi alla casa madre.
Il 28 ottobre 1997 l’UT comunicava alla __________ __________ che la __________ __________ __________ disponeva di una succursale in Ticino, in cui esercitava un’attività amministrativa e commerciale, e che quindi le condizioni dell’assoggettamento alla fonte del dottor __________ erano date.
Il 17 novembre 1997 la __________ __________ __________ inviava nondimeno all’Ufficio imposte alla fonte il conteggio relativo all’imposta alla fonte trattenuta nel 1997 e riversata all’UIF.
Fa presente che egli dichiara il compenso ricevuto dalla __________ __________ __________ nella propria dichiarazione dei redditi in Italia e che il sistema italiano prevede di principio l’assoggettamento di tutti i redditi e che per evitare doppie imposizioni internazionali computa le imposte pagate all’estero (metodo dell’imputazione). Rileva inoltre, analizzandole nel dettaglio, che tutte le condizioni previste cumulativamente dall’art. 15 cpv. 2 CDI CH-I sono rispettate. Ribadisce infine che la __________ __________ __________ dipende economicamente dalla casa madre, in quanto svolge unicamente l’attività di tenuta di contabilità a favore esclusivo della stessa o di sue controllate (attività tipicamente ausiliaria).
Il 3 luglio 1998 l’UIF respingeva il reclamo, rilevando in particolare che dall’estratto del Registro di commercio la __________ __________ __________ detiene una stabile organizzazione in Ticino con la sua succursale di __________.
Ripropone, sviluppandole ulteriormente, le argomentazioni già avanzate in sede di reclamo.
Avverte in particolare:
a) il ricorrente soggiorna in Svizzera per un periodo massimo di 120 giorni all'anno, quindi inferiore al limite di 183 posto dalla Convenzione;
b) La __________ __________ __________ - __________, non può essere considerata come residente in Svizzera ai sensi della Convenzione. Per definizione, il modello OCSE di convenzione contro la doppia imposizione prevede che una persona giuridica è residente nello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. L’ufficio di __________ della __________ __________ __________ non può pertanto essere considerato il luogo della direzione effettiva della società.
II compenso che il Signor __________ riceve per la sua prestazione lavorativa svolta in Svizzera, non è economicamente sostenuta dall'ufficio di __________. Infatti, l'ufficio di __________ che si fa carico del pagamento del compenso, riaddebita totalmente ed integralmente questo costo alla propria casa madre __________. L'attività svolta dall'ufficio di __________ della __________ __________ __________ è di carattere tipicamente preparatorio e ausiliario, a __________ vengono infatti tenute esclusivamente le contabilità di alcune società controllate dalla capogruppo, e quindi in nessuna misura si partecipa (né quantitativamente né qualitativamente) alla creazione del reddito aziendale.
Nel diritto fiscale internazionale, ed in particolare nel modello OCSE di convenzione, si è stabilito che qualora un ufficio svolga una o più attività che nel loro insieme sono preparatorie o ausiliarie all'attività principale svolta da una società, detto ufficio non rappresenta una stabile organizzazione. Dello stesso tenore è l'art. 5 della Convenzione italo-svizzera.
L’UIF propone invece di respingere il ricorso, rilevando in particolare, che:
secondo l’art. 5 § 4 lett. e CDI CH-L, la __________ __________ __________ __________, succursale di __________, costituisce una stabile organizzazione, non potendosi ritenere che l’attività da essa svolta sia unicamente di carattere preparatorio o ausiliario;
che per altro il carattere di stabile organizzazione è confermato anche dalla circostanza che la succursale è regolarmente tassata in Ticino ai fini delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali.
Fa presente, infine, che il dottor __________ nella dichiarazione fiscale italiana menziona l’imposta pagata in Ticino tra i “crediti d’imposta totali per i redditi prodotti all’estero”, chiedendo quindi il computo dell’imposta alla fonte svizzera su quella dovuta all’erario italiano.
Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente . Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imposte in questo altro Stato (art. 15 § 1 CDI CH-I).
Questo principio, che prevede l'imposizione dei redditi da attività dipendente nello Stato in cui vengono conseguiti, soffre un'eccezione.
Infatti, nonostante le disposizioni del § 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
c. l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato (cfr. art. 15 § 2 CDI CH-I).
Queste tre condizioni devono essere adempiute, secondo la lettera della norma, cumulativamente .
4.2.
Nel presente caso non v'è dubbio che il ricorrente non soggiorni in Svizzera per più di 183 giorni nell’anno fiscale, essendo al beneficio di un permesso di dimora temporaneo limitato a 120 giorni all'anno. Né vi è dubbio che la __________ __________ __________ sia una società __________ domiciliata in quello Stato e che a __________ abbia soltanto, come si evince dall'estratto del Registro di commercio una succursale.
In discussione è solamente la terza delle condizioni cumulative, segnatamente la questione di stabilire se l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. (cfr. art. 15 § 2 lett. c CDI CH-I).
Va innanzi tutto rilevato che concettualmente la nozione di "stabile organizzazione" e la nozione di "base fissa" sono sostanzialmente equivalenti (Ménétrey, Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione, in Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, 1985, p. 604; Höhn, Handbuch des internationalen Steuerrechts der Schweiz, 1993, p. 173 s.).
L'espressione "organizzazione stabile" designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività (art. 5 § 1 CDI CH-I).
Questa definizione comporta l'esistenza d'una "sede d'affari", vale a dire di installazioni quali locali o, in certi casi, macchine o altre attrezzature. La sede d'affari deve inoltre essere "fissa", vale a dire deve essere stabilita in un luogo preciso, con un certo grado di permanenza. L'esercizio delle attività dell’impresa deve avvenire attraverso questa sede fissa d'affari. Il che significa, di regola, che le persone che in un modo o nell'altro dipendono dall’impresa, cioè il personale, esercitino le attività dell'impresa nello Stato in cui è situata la sede fissa (cfr. OCDE, Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Parigi, 1994, p. C5.1).
Concretamente, l’espressione “sede d’affari” è riferita a ogni locale, materiale o sede utilizzata per l’esercizio delle attività dell’impresa, poco importa se essa serva esclusivamente o meno a tal fine (cfr. OCDE, op. cit., p. C5.2). Perché una sede d’affari costituisca una stabile organizzazione occorre che l’impresa che la usa eserciti tramite suo le proprie attività totalmente o in parte, senza che sia necessario che esse siano produttive (cfr. OCDE, op. cit., p. C5.2-3).
5.2.
L'art. 5 § 2 CDI CH-I, analogamente al disposto dell'art. 5 § 2 del modello di convenzione dell'OCSE, elenca d’altronde un certo numero di esempi che prima facie costituiscono uno stabilimento d'impresa. Le succursali vi figurano espressamente alla lettera b (cfr. OCDE, op. cit., p. C5.5 e p. M.10; inoltre Höhn, op. cit., p. 212 ss.). Occorre tuttavia che esse adempiano le condizioni sopra descritte (consid. 5.1.).
La presunzione stabilita dall’elenco, per altro non esauriente, previsto dal § 2 costituisce una schematizzazione non irrefragabile, come meglio si vedrà qui di seguito.
5.3.
Infatti, secondo l’art. 5 § 3 CDI CH-I (di tenore sostanzialmente identico all' art. 5 § 4 del modello di convenzione dell’OCSE), nonostante le disposizioni dei primi due paragrafi dell’art. 5, si considera che non esiste una stabile organizzazione quando una sede fissa d’affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa (lett. d) o è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario (lett. e).
Occorre tuttavia, in linea di principio, che l’attività complessiva della sede fissa d’affari conservi carattere preparatorio e ausiliario (cfr. ad es. art. 5 § 4 CDI-mod. OCSE).
Il disposto del § 3 contiene una deroga di carattere generale alla regola enunciata al § 1 ed ha per scopo d’evitare che un’impresa di uno Stato sia imposta nell’altro Stato se essa svolge in quest’altro Stato soltanto attività di carattere puramente preparatorio o ausiliario. In altre parole, il § 3 esclude un certo numero di forme d’organizzazione commerciale che, benché le loro attività siano svolte per il tramite di una sede fissa d’affari, non devono essere considerate come stabili organizzazioni. Si ammette che una simile organizzazione possa contribuire effettivamente alla produttività dell’impresa, ma i suoi servizi precedono talmente la realizzazione effettiva degli utili che non è più possibile attribuire a questa sede fissa d’affari una parte qualsiasi dei benefici. È il caso di sedi utilizzate esclusivamente per la pubblicità, per fornire informazioni, per compiere ricerche scientifiche o per sorvegliare l’esecuzione di un contratto di brevetto o di know-how (cfr. OCDE, op. cit., p. C5.9-10; Höhn, op. cit., p. 220 s.; Locher Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 1996, Berna, pp. 225 ss.).
Certo, la distinzione tra attività ausiliarie o di servizio e altre attività che non lo siano non è agevolmente praticabile. Tuttavia la lett. e dell’art. 5 § 3 CDI CH-I precisa che tali attività devono essere svolte per l’impresa. Una sede fissa d’affari che presta servizi non solo all’impresa da cui dipende, ma anche direttamente ad altre imprese, per esempio, a delle società del medesimo gruppo della società alla quale appartiene la sede fissa, non rientra più nella lett. e del § 3 (cfr. OCDE, op. cit., p. C5.11). Più in generale, il carattere di servizio viene meno quando queste attività sono prestate anche per terzi (cfr. Höhn, op. cit., p. 220 s.; v., inoltre, Locher, op. cit., p. 257 s.).
5.4.
Va infine rilevato che tutto quanto sin qui esposto vale anche nei rapporti tra la Svizzera e il __________. La Convenzione in materia di doppia imposizione tra la Confederazione svizzera e il __________ del __________ prevede infatti un art. 5 di contenuto sostanzialmente identico a quello della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana, come pure a quello, da cui le suddette norme si ispirano, del modello di convenzione dell’OCSE (cfr. art. 5 CDI CH-L).
Preliminarmente può rimanere insoluta, per quanto si dirà in seguito, la questione di sapere se sia applicabile la deroga prevista dall'art. 15 § 2 lett. c CDI CH-I, dal momento che il datore di lavoro, che non ha una stabile organizzazione o una base fissa che sostiene l'onere della remunerazione, è giuridicamente domiciliato in uno Stato terzo (concretamente: il __________) rispetto agli Stati firmatari della CDI tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana (si vedano, comunque, Höhn, op. cit., p. 183 s. e Locher, op. cit., p. 404, che si esprimono per l'applicazione della deroga).
6.2.
In effetti, il ricorrente medesimo nel suo ricorso afferma testualmente che nella succursale di __________ della __________ __________ __________ “vengono tenute esclusivamente le contabilità di alcune società controllate dalla capogruppo”. È quanto basta per escludere che la sede fissa luganese debba essere esclusa dall’assoggettamento in virtù dell’eccezione prevista dall’art. 5 cpv. 4 lett. e CDI CH-L. Come ricordato sopra (consid. 5.3.), non può più essere questione, nel caso in esame, di semplici attività svolte per l’impresa, come nell’esempio proposto dal commento dell’OCSE al proprio modello di convenzione, in cui l’eccezione viene esclusa quando si prestano direttamente servizi anche ad altre imprese del medesimo gruppo della società alla quale appartiene la sede fissa (cfr. OCDE, op. cit., p. C5.11). In altre parole, dal momento che la __________ __________ __________, succursale di __________, presta servizi non soltanto per la __________ __________ __________ __________, ma anche terzi, vale a dire società del gruppo, deve essere escluso il carattere ausiliario o di servizio in senso stretto secondo l'art. 5 § 4 lett. e CDI CH-L (cfr. Höhn, op. cit., p. 220 s.).
6.3.
Diventa pertanto significativo il rilievo contenuto nelle osservazioni dell’UIF al ricorso secondo cui la succursale __________ è regolarmente tassata in Ticino ai fini delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali. Il che significa che non ha concretamente trovato applicazione l’eccezione dell’art. 5 § 4 lett. e CDI CH-L.
6.4.
Il ricorso deve quindi essere respinto, senza che sia necessario richiamare dall' Ufficio tassazione persone giuridiche l'incarto della succursale di __________ della __________ __________ __________ con sede nel __________ e ordinare ulteriori accertamenti sulla natura dell'attività svolta a __________ e, meglio, se puramente di servizio o ausiliaria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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