AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.177
Data decisione, Autorità: 08.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00177
Lugano 8settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 luglio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
spese di trasferta: fr. 1'958.-
spese professionali fr. 1800.-
figli a carico fr. 12'000.-
figli agli studi fr. 6'200.-
oneri assicurativi fr. 7'200.-
spese manutenzione immobili fr. 425.-.
L'Ufficio di tassazione, dal canto suo, gli concedeva invece soltanto le seguenti deduzioni:
spese di trasferta: fr. -.-
spese professionali a forfait per l'IC fr. 2'000.-
spese professionali a forfait per l'IFD fr. 1'800.-
figli a carico fr. 6'000.-
figli agli studi fr. -.-
oneri assicurativi fr. 3'600.-
spese manutenzione immobili fr. -.-.
(cfr. decisione su reclamo del 22 giugno 1998).
In particolare l'UT negava al contribuente la deduzione per spese di trasporto, poiché il contribuente avrebbe beneficiato negli anni di computo di un rimborso spese dalla ditta datrice di lavoro di fr. 8'400.- all'anno. Gli negava inoltre la deduzione per figli a carico per il figlio __________, poiché avrebbe conseguito redditi sufficienti al proprio sostentamento. Gli negava infine la deduzione per figli agli studi per la figlia __________, perché avrebbe beneficiato di un assegno di studio di fr. 13'000.-.
al luogo di lavoro: fr. 1'958.-
figli a carico fr. 12'000.-
figli agli studi fr. 5'400.-
oneri assicurativi fr. 7’200.-
spese manutenzione immobili fr. 425.-.
Avverte in sostanza che:
le spese di trasferta chieste in deduzione sono quelle per recarsi al lavoro, non rimborsate dal datore di lavoro;
negli oneri assicurativi devono essere considerati i premi per la cassa malati della figlia __________ ancora agli studi;
il figlio __________ nel settembre del 1995 ha iniziato a frequentare la __________;
-l’assegno di studio versato alla figlia __________ non copre le spese effettive.
Rileva inoltre che, dopo la decisione su reclamo, l’AI gli ha chiesto la restituzione di un importo di fr. 6'115.-, di cui fr. 1'939.- inerenti gli anni di computo. Fa infine presente di aver versato alla ex moglie un importo di fr. 15'000.- a titolo di alimenti, che va dedotto dal reddito del 1995.
3.1.
Il contribuente ha avuto a disposizione l’abitazione di __________ fino al momento dell’alienazione e, meglio, fino al __________ __________ 1993. Egli ne era comproprietario al 50% con la ex moglie, dalla quale è divorziato dal __________ __________ 1995.
Nella dichiarazione fiscale 1995-96 dichiarava quindi un reddito di fr. 3'400.- per il 1993 (fr. 1'700.- in media annua), da cui chiedeva la deduzione per spese di manutenzione di fr. 850.- (fr. 425.- in media annua), pari al 25% del valore locativo.
Nella notifica di tassazione l’UT esponeva al contribuente un valore locativo di fr. 2150.- in media annua, da cui deduceva, sempre in media annua, spese di manutenzione per fr. 538.-.
Nella decisione su reclamo l’UT confermava poi tali elementi, esponendo un valore locativo netto di fr. 1'612.- (fr. 2'150.- ./. fr. 538.-) e stralciando ovviamente la deduzione per spese di manutenzione, in quanto già computate.
Con il presente ricorso il contribuente lamenta che l’UT non gli avrebbe concesso la deduzione per spese di manutenzione.
Da quanto precede risulta che in realtà il problema è un altro: non è tanto questione della deduzione per spese di manutenzione, che l’UT ha concesso, bensì la determinazione del valore locativo in fr. 2'150.- di media annua al posto di quello dichiarato dal contribuente (fr. 1'700.- di media annua).
3.2.
Gli atti dell’incarto non consentono a questa Camera di dirimere la contestazione, per altro sollevata per la prima volta unicamente in sede di ricorso.
Nell’incarto figura in effetti la scheda relativa alla proprietà immobiliare di __________ che indica un valore di stima ufficiale, aggiornato nel II semestre del 1986, di fr. 200'000.- per i fabbricati e di fr. 197'640.- per il terreno.
Dalla notifica di tassazione IMVI, relativa alla vendita della part. n. 413bis di Montagnola del 27 agosto 1993, risulta invece per ciascuno dei coniugi comproprietari un valore di stima ufficiale di fr. 585'000.-, comprensivo sia dei fabbricati sia del valore del terreno.
Ciò lascerebbe presumere un valore locativo diverso, e verosimilmente superiore, forse anche in misura non indifferente, rispetto a quello considerato dall’UT, ancorché riportato ai soli primi otto mesi del 1993.
In simili condizioni gli atti del procedimento vanno retrocessi all’UT, affinché si pronunci nuovamente sul valore locativo e sulla relativa deduzione, dando al contribuente la facoltà di esprimersi, soprattutto qualora dovesse profilarsi l’eventualità di una reformatio in pejus.
4.1.
L’UT non ha concesso al ricorrente alcuna deduzione per spese di trasferta per recarsi dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa, poiché beneficerebbe di un rimborso spese annuo da parte del datore di lavoro di fr. 8'400.-. Il ricorrente obietta che tale importo non ha alcun riferimento alle spese di trasferta per recarsi al lavoro.
4.2.
Anche su questo punto gli atti del procedimenti vanno retrocessi all’UT per nuova decisione. In effetti, l’UT, contrariamente a quanto dichiarato dal datore di lavoro nei certificati di salario del 1993 e del 1994, sembrerebbe considerare che nella rifusione spese annua di fr. 8'400.- si celi una componente salariale di importo sostanzialmente identico alle spese di trasferta per recarsi al lavoro.
Un simile modo di procedere, anche se comprensibilmente dettato da ragioni di praticità e di economia di giudizio, non consente a questa Camera di statuire nel merito.
L’UT dovrà quindi, da un lato, quantificare l’importo della deduzione per spese di trasferta in relazione anche al mezzo utilizzato o utilizzabile e, dall’altro, stabilire se la rifusione spese di fr. 8'400.- da parte del datore di lavoro contenga (e in quale misura) un’integrazione di salario.
5.1.
Nella dichiarazione d’imposta il contribuente ha chiesto una deduzione per oneri assicurativi di fr. 7'200.-, che gli è invece stata concessa dall’UT solo nella misura di fr. 3'600.-, con la motivazione che la deduzione massima di fr. 7'200.- è prevista solo per i coniugi che vivono in comunione domestica.
Nel suo ricorso __________ __________ lamenta in particolare che l’UT non avrebbe tenuto conto del fatto che, dopo la separazione, egli ha provveduto al mantenimento dei due figli sino al termine degli studi, continuando a pagare durante il periodo di computo il premio della cassa malati per la figlia __________, studentessa all’Università di __________.
5.2.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett. g LT sono deducibili dai proventi i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lett. f, fino a concorrenza di una somma globale di fr. 7'200.- per i coniugi che vivono in comunione domestica e di fr. 3’600.- per gli altri contribuenti.
L’art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD prevede a sua volta che sono deducibili dai proventi i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lett. f, fino a concorrenza di una somma globale di fr. 2'600.- per i coniugi che vivono in comunione domestica e di fr. 1’300.- per gli altri contribuenti.
Queste somme sono aumentate della metà (fr. 3'900.-, risp. fr. 1'950.-) per i contribuenti che non versano premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquistare diritti alle prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché nelle istituzioni della previdenza professionale (art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD), oppure premi e contributi per acquistare diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (art 33 cpv. 1 lett. e LIFD).
Tali deduzioni sono aumentate di fr. 500.- per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’art. 35 cpv. 1 lett. a o b LIFD.
5.3.
La lettera della norma (sia di quella federale sia di quella cantonale) è del tutto chiara e non lascia spazio alcuno all’ interpretazione.
È comunque appena il caso di notare che anche la vecchia LT prevedeva una norma analoga, in relazione alla quale questa Camera era giunta alla conclusione che, per volontà del legislatore, solo le persone coniugate avessero diritto alla deduzione più elevata (fr. 7’200.-) e non anche celibi, nubili, separati e divorziati che convivono con figli minorenni al cui mantenimento provvedono (CDT n. ..__________ del 27 ottobre 1995 in re L. W., con esaurienti riferimenti a dottrina, giurisprudenza e materiali legislativi).
La ragione di questa scelta, ora espressa sia nella LIFD sia nella LT in termini inequivocabili, può essere sostanzialmente ravvisata nella necessità di tener conto della diversa capacità contributiva dei coniugi e delle persone sole e quindi di evitare, per esigenze di parità di trattamento, di imporre i coniugi in modo più oneroso di due concubini che beneficiano di tassazioni separate.
5.3.
Per i motivi che precedono, il ricorso su questo punto non può quindi essere accolto.
Anzi, questa Camera non può fare a meno di rilevare che in materia di IFD l’UT ha concesso al ricorrente una deduzione di fr. 2'450.- (fr. 1'950.- per sé e fr. 500.- per la figlia), dimenticando che egli versa (e quindi deduce) dal reddito - contributi secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD.
La deduzione massima, in materia di IFD, deve così essere ridotta a fr. 1'800.- (fr. 1'300.- per sé + fr. 500.- per la figlia a carico).
Come si vedrà in seguito, al ricorrente può essere infatti concessa la deduzione per un solo figlio a carico, ma non per entrambi, in particolare per il figlio __________.
6.1.
Il ricorrente chiede inoltre che la deduzione per figli a carico venga portata a fr. 12'000.- per l’IC e a fr. 9'400.- per l’IFD; chiede in altre parole che gli venga concessa la deduzione anche per il figlio __________, che, a mente sua, non gli può essere rifiutata per il solo fatto che il figlio disponga di un reddito annuo lordo di fr. 17'500.-.
Il ricorrente chiede altresì che per l’IC gli venga concessa una deduzione di fr. 6'200.- per figli agli studi: fr. 800.- per il figlio __________ che frequenta la __________ e fr. 5'400.- per la figlia __________, che ha beneficiato di un assegno di studio che non copre le spese effettivamente sostenute per frequentare l’Università a __________.
6.2.
Gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT prevedono, per il periodo fiscale 1995-96, la deducibilità dal reddito netto di un importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25° anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. Per il riconoscimento della deduzione per figli, prevista dalla LT 1994 e dalla LIFD, i requisiti per la detrazione devono essere esaminati “secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale” (cfr. articoli 35 cpv. 3 LIFD e 34 cpv. 3 LT).
6.3.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, “sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati”. Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
fr. 3’000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
fr. 5’400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
6.4.
I presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e della Divisione delle contribuzioni (DdC). Si veda, in particolare, la circolare n. __________ del 16 gennaio 1995 della Divisione cantonale delle contribuzioni, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio.
D’altronde, la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 235). Per queste ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli.
D'altra parte, la giurisprudenza del Tribunale federale e delle commissioni cantonali di ricorso in materia tributaria ha sempre evidenziato la correlazione che deve sussistere fra le spese effettivamente sostenute ed il corrispondente diritto alla deduzione. Il problema si è posto, in particolare, per quei figli che, facendo un apprendistato, sono in grado di provvedere, almeno in gran parte, al proprio fabbisogno. L'Alta Corte federale ha così avuto modo di ribadire che il contribuente ha diritto alla deduzione per figli quando spende per il loro sostentamento una somma pari almeno a quella concessa in deduzione (cfr. STF del 14 giugno 1968 in ASA 37, p. 213 ss.; analogamente, la giurisprudenza del Canton Argovia, in ASA 37, p. 32).
6.5.
Nel presente caso fa stato, per quanto precede, la situazione al 1° gennaio 1995. L’UT ha concesso al contribuente unicamente la deduzione per la figlia __________, nata nel 1972, studentessa all'Università di __________. Ha invece negato la deduzione per il figlio __________, nato nel 1974, che ha conseguito redditi da attività dipendente sufficienti per far fronte al proprio mantenimento.
Questa Camera ha potuto accertare che __________ __________ è stato personalmente tassato nel periodo fiscale 1995-96 su un reddito imponibile di fr. 11'650.-, avendo egli conseguito negli anni di computo 1993-94 un reddito da attività dipendente di fr. 17'500.- di media annua. Al 1° gennaio 1995 __________ __________ disponeva inoltre di una modica sostanza in titoli, di poco inferiore a fr. 7'000.-, che non esisteva il 1° gennaio 1993. Nel periodo fiscale successivo 1997-98, basato sui redditi degli anni di computo 1995-96, il reddito del lavoro lordo di __________ __________ è passato a fr. 24'885.- di media annua; la sostanza, a sua volta, è lievitata a fr. 13'441.-.
Non diversamente da diversi casi recentemente giudicati da questa Camera (CDT n. ..__________, del 15 giugno 1998, in re F. e M. B.), anche nel presente caso non si può più ritenere che il figlio fosse a carico del genitore all'inizio del periodo fiscale. Egli aveva conseguito nei due anni di computo precedenti, un reddito chiaramente superiore al minimo vitale stabilito dal diritto esecutivo e, anche dopo aver effettuato le deduzioni di legge dal reddito lordo, il reddito del figlio del ricorrente superava la soglia minima d'imponibilità.
Per queste ragioni al ricorrente non può essere concessa per l’IC e l’IFD la deduzione per figli a carico in relazione al figlio Sergio e per la sola IC la deduzione per figli agli studi.
Il ricorrente è ancor più malvenuto a chiedere la deduzione per il figlio __________, non appena si consideri che egli ha addirittura beneficiato di un assegno di studio di fr. 1'200.- per l’anno scolastico 1996-97.
6.6.
Per quanto concerne poi la deduzione per la figlia __________, studentessa all’Università di __________, va ricordato che la legge stessa - come si è visto - subordina la concessione della deduzione al fatto che il figlio in questione non benefici di assegni o borse di studio, per evitare che il contribuente goda di agevolazioni fiscali cumulate (deduzione e assegno), in contrasto con la volontà del legislatore.
Come ricordato dall’UT la figlia del ricorrente è al beneficio per gli studi universitari di un assegno di studio annuo di fr. 13'000.-, che è senz’altro sufficiente a consentirle di far fronte al proprio sostentamento durante il periodo dell’anno accademico.
Né il ricorrente prova, tanto meno in modo ineccepibile, di essere stato costretto a provvedere al mantenimento della figlia oltre l’importo dell’assegno di cui ella è beneficiaria.
In simili condizioni, nemmeno la richiesta di deduzione per figli agli studi in relazione alla figlia __________ può essere accolta.
7.1.
Il ricorrente rileva inoltre di aver ricevuto, dopo la notifica della tassazione, una decisione dell’AI che gli fa ordine di retrocedere un importo di fr. 6'115.-, di cui fr. 1'939.- sarebbero relativi agli anni di computo determinanti.
7.2.
La censura è priva d’ogni fondamento. Il rimborso della rendita completiva per la moglie, erogatagli a torto dall’AI dopo il divorzio, si riferisce al periodo dal 1° giugno 1995 al 31 marzo 1997. Essa non influisce quindi minimamente sui redditi degli anni di computo 1993-94, che costituiscono la base di calcolo della tassazione IC/IFD 1995-96, litigiosa in questa sede.
8.1.
Il ricorrente fa altresì presente di aver versato alla ex moglie dopo il divorzio un importo di fr. 15'000.- e di essere stato costretto a contrarre nel 1996 un prestito di fr. 30'000.- per far fronte al dispendio.
8.2.
Anche questi argomenti sono privi di pregio ai fini della presente tassazione, poiché non si riferiscono, come rilevato sopra, agli anni di computo determinanti per la tassazione 1995-96.
9.1.
Nel calcolo ricapitolativo incluso nel suo ricorso il contribuente indica per l’IC una quota esente AI di fr. 6'000.-, mentre invece l’UT ha ammesso una quota esente di soli fr. 2'000.-.
9.2.
Anche questo rilievo è privo di pregio. La quota esente è stata correttamente determinata dall’UT in base al reddito imponibile del contribuente determinato in sede di reclamo. È pacifico che essa verrà nuovamente definita a dipendenza dell’esito del presente ricorso e, meglio, dopo gli ulteriori accertamenti da parte dell’UT, del reddito imponibile IC che ne scaturirà.
10.1.
La tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (art. 231 cpv. 1 LT; art. 144 cpv. 1 LIFD).
10.2
L’esito complessivo del ricorso appare sostanzialmente sfavorevole al ricorrente, al quale debbono quindi essere caricate parzialmente spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si pronunci di nuovo, dopo complemento istruttorio:
sulla deduzione per spese di trasferta e sull’eventuale integrazione di salario contenuta nel rimborso spese versato al ricorrente dal datore di lavoro;
§§ Per il resto la decisione su reclamo:
in materia di IC è integralmente confermata,
in materia di IFD è riformata nel senso che la deduzione per oneri assicurativi è ridotta da fr. 2'450.- a fr. 1'800.-.
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente in ragione di tre quinti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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