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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.174
Data decisione, Autorità: 18.08.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00174
Lugano 18 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
Giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 luglio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 27 ottobre 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava alla signora __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale aggiungeva ai redditi dichiarati un reddito della sostanza di fr. 21’000.– in media annua ed alla sostanza dichiarata titoli e altri collocamenti di capitali per fr. 400’000.–;
che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 10 novembre 1997, adducendo di avere acquistato le obbligazioni da cui proviene il reddito di fr. 21’000.– solo nel mese di aprile del 1995 e di non avere per contro conseguito lo stesso reddito nel periodo di computo 1993/94;
che l’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 22 giugno 1998, così motivata:
Il reddito oggetto di contestazione è derivato da sostanza proveniente da eredità. In base agli articoli 55 e 56 LT si è proceduto ad una tassazione intermedia per devoluzione per causa di morte a far stato dal 1.1.1995. Come ai dispositivi dell’articolo 53 LT il reddito è stato calcolato dall’inizio dell’assoggettamento su base annua. Ininfluente il fatto che i primi interessi sono fruttati solo nel 1996. Da quanto precede il reclamo deve forzatamente essere respinto;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce di non aver conseguito nel periodo di computo il reddito imposto e spiega che la sostanza di cui si tratta deriva dalla donazione fattale dalla madre nel 1989, avente per oggetto una casa, poi venduta nel 1994, e con il cui ricavo ha acquistato le obbligazioni nel 1995;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, mentre di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994), all'inizio dell'assoggettamento è invece determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994);
che si procede ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994);
che, per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994);
che, nella fattispecie, l’autorità fiscale ha correttamente accertato che le obbligazioni sono state acquistate solo nel 1995 e che quindi il loro reddito è stato conseguito dopo la fine del periodo di computo 1993/94, ma ha ritenuto che la tassazione dei redditi in questione si giustificasse comunque nel periodo fiscale 1995/96, in considerazione dell’esistenza di un motivo di tassazione intermedia, e precisamente di una devoluzione mortis causa;
che, tuttavia, tale ipotesi non trova riscontro nell’effettivo svolgimento dei fatti, così come essi sono esposti nel ricorso e debitamente documentati: alla morte del padre della ricorrente, nel 1993, ella non ha infatti acquistato alcun bene per successione, mentre, come detto, aveva già precedentemente acquistato, per donazione dalla madre, una quota di 1/5 della proprietà del mapp. n. __________ di __________;
che l’acquisto delle obbligazioni, avvenuto nel 1995, è stato finanziato mediante il ricavo della vendita della casa acquistata per donazione;
che, pertanto, non è ravvisabile alcun motivo per procedere ad una tassazione intermedia, ma, al contrario, il reddito della sostanza deve essere imposto in media annua conformemente ai principi generali;
che, ai fini della tassazione 1995/96 si giustifica di conseguenza lo stralcio del reddito delle obbligazioni acquistate nel 1995, senza che occorra aggiungere il reddito della casa di cui la ricorrente era comproprietaria fino alla fine del 1994, essendo lo stesso stato interamente tassato presso la madre, che era usufruttuaria della sostanza in questione;
che deve per contro essere confermata l’imposizione della sostanza di fr. 400’000.–, corrispondente al credito sorto con l’alienazione del mapp. n. __________;
che il ricorso è dunque accolto e non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 giugno 1998 è riformata nel senso che è stralciato il reddito della sostanza di fr. 21’000.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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