AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.171
Data decisione, Autorità: 18.08.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00171
Lugano 18 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 luglio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 13 ottobre 1997 l’UT notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui gli esponeva in via valutativa un reddito aziendale di fr. 40'000.-.
Scaduto infruttuoso il termine assegnato al reclamante per motivare il reclamo e tradurlo in lingua italiana, l’UT con decisione del 25 maggio 1998 lo dichiarava irricevibile.
L’UT propone per contro di respingere il ricorso.
4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
4.2.
Secondo l’art. 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
In altre parole, la legge pone una duplice condizione: da un lato, il contribuente deve contestare la “manifesta inesattezza” della tassazione e, dall’altro, il reclamo deve essere motivato.
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).
Per contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre quindi, in altri termini, che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire il vero.
4.3.
Nel caso in esame, il ricorrente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale, nonostante la diffida e la successiva multa disciplinare. In seguito, il 17/20 novembre 1997, ha interposto reclamo alla stessa autorità, omettendo peraltro di motivarlo e chiedendo l’assegnazione di un termine per farlo in seguito.
L’autorità di tassazione lo ha allora invitato, con lettera raccomandata, ad emendare il gravame entro il 15 gennaio 1998, avvertendolo che, in caso di inosservanza dell’invito, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Non essendo pervenuta alcuna motivazione, l’autorità ha respinto il reclamo.
In simili circostanze, di fronte all’inosservanza dell’invito dell’Ufficio di tassazione, non si può che confermare la decisione dell’autorità di tassazione di non entrare nel merito del reclamo.
4.4.
È per altro il caso di notare che il presente ricorso si palesa addirittura defatigatorio non appena si ponga mente al fatto che il contribuente è nuovamente stato inadempiente nel compimento dei propri obblighi verso il fisco anche nel periodo fiscale 1997/98, tant’è che il 16 giugno 1998 l’UT gli ha infatti inflitto una nuova multa disciplinare di fr. 150.-.
Lo stesso era d’altronde già accaduto nei due periodi fiscali precedenti IC/IFD 1993/94 e IC/IFD 1991/92.
5.1.
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
5.2.
Diversa, rispetto al diritto federale, è per contro la disciplina dei rimedi giuridici, in materia di diritto cantonale. Contro ogni decisione di tassazione e non solo contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Il reclamante deve indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 LT).
Il legislatore ticinese ha voluto discostarsi dalla scelta di quello federale ed esigere l’obbligo di motivare i reclami, non solo contro le tassazioni d’ufficio, per ragioni pratiche ed in particolare per limitare il numero di ricorsi alla Camera di diritto tributario (Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ del 13 ottobre 1993, p. 105).
5.3.
Che la motivazione del reclamo rappresenti un presupposto di validità del gravame è, nel diritto cantonale, più chiaro che in quello federale. Come detto, infatti, l’art. 206 cpv. 2 precisa che, in mancanza di una motivazione o di un’indicazione dei mezzi di prova, al reclamante deve essere assegnato un congruo termine per rimediarvi o per essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità. Per venire incontro al contribuente, dunque, gli si offre anche la possibilità di rimediare, con un’audizione, alle carenze formali del reclamo; in tal modo, un reclamo formalmente irricevibile (poiché ad esempio non motivato) diventa ricevibile a tutti gli effetti e deve essere esaminato nel merito (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).
5.4.
Le considerazioni proposte in merito al ricorso in materia di IFD, possono essere pertanto estese anche all’imposta cantonale. Di fronte alla reiterata inosservanza dell’invito dell’Ufficio di tassazione, non si può che confermare la decisione dell’autorità di tassazione di non entrare nel merito del reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster