AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.170
Data decisione, Autorità: 08.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00170
Lugano 8 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 luglio 1998
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
, __________ - __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ , domiciliata a __________ __________ __________ (), è assoggettata all’imposta alla fonte in Svizzera per il fatto che esercita un’attività lucrativa dipendente a __________, presso il __________ della __________ __________;
che, in data 14 luglio 1998, la contribuente ha inviato alla Camera di diritto tributario il seguente scritto:
Con la presente, la sottoscritta __________ __________ intende ricorrere (art. 227 LT 21.6.1994) in opposizione alla decisione del 16 giugno 1998 dell’Ufficio delle imposte alla fonte di respingere la domanda di rettifica dell’aliquota applicata dal medesimo ufficio agli emolumenti devolutile durante l’anno 1997.
In fede
che, con lettera del 20 luglio 1998, questa Camera ha invitato la ricorrente a voler motivare il proprio gravame e ad eleggere domicilio legale nel Cantone, avvertendola che in caso di inadempimento entro il 10 agosto il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che nessuna risposta è stata trasmessa nel termine utile;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, secondo l'art. 227 cpv. 1 LT 1994, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
che lo stesso principio
vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140
cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT
inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz
nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 191-192; X. Oberson,
Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés
[a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p.
147);
che un termine di dieci giorni è senz'altro sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
che, dinanzi ad un ricorso privo di ogni motivazione e di ogni indicazione di mezzi di prova e dal quale non è neppure possibile comprendere quali siano le richieste della ricorrente, la Camera di diritto tributario ha quindi invitato quest’ultima a emendare i vizi del proprio gravame;
che, per tener conto della circostanza che la ricorrente è domiciliata all’estero, la Camera di diritto tributario le ha eccezionalmente attribuito un termine di venti giorni, addirittura superiore a quello che sarebbe stato impartito qualora ella avesse avuto il domicilio in Svizzera (cfr. la ricevuta di ritorno della raccomandata, che reca il timbro postale del 24 luglio 1997);
che questa Camera non può quindi entrare nel merito del gravame;
che, a mero titolo abbondanziale, si precisa che il ricorso non avrebbe comunque potuto essere accolto neppure nel merito, dato che nella decisione qui impugnata l’autorità fiscale già si rifiutava di entrare nel merito a causa della tardività del reclamo;
che l’esito del presente gravame comporta che la tassa di giustizia e le spese processuali siano poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster