AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.167
Data decisione, Autorità: 08.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00167
Lugano 8 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 13 luglio 1998
in materia di: imposta di bollo
presentato da:
__________, __________,
__________, __________, entrambi rappresentati dall’avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ e __________ __________ sono comproprietari della part. n. __________ RFD di __________ __________.
Il 23 febbraio 1998 essi formulavano all'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio istanza di rilascio di una nuova cartella ipotecaria al portatore in sostituzione di titolo esistente, con aumento dell’importo garantito da fr. 900’000.– a fr. 1’000’000.–.
Il 27 marzo 1998 l'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio decideva di prelevare un'imposta di bollo dell'1‰ sull’intero valore della cartella emessa, per complessivi fr. 1'000.–, oltre alle spese.
I comproprietari interponevano reclamo, chiedendo la riduzione dell’imposta a soli fr. 100.–, pari all’1‰ del solo aumento di valore della cartella (fr. 100’000). Il gravame veniva respinto dalla Divisione delle contribuzioni il 20 maggio 1998, avvertendo nella sostanza che l'imposta ticinese sul bollo deve essere considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione dell'atto.
Nelle sue osservazioni del 13 agosto 1998, il Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni propone l’accoglimento del ricorso, facendo riferimento alla recente sentenza CDT n. ..__________ del 24 luglio 1998.
Le motivazioni sviluppate in quel giudizio, che servono peraltro anche per il caso in esame, sono le seguenti:
La parte II della Legge cantonale sul bollo del 20 ottobre 1986 definisce nel titolo I il campo d’applicazione (art. 18), nel titolo II tratta dell’imposizione degli atti notarili (artt. 19 – 24 LB), nel titolo III dell’imposizione dei brevetti notarili (artt. 25 – 29) e nel titolo IV dell’imposizione delle cartelle ipotecarie (art. 30).
Secondo l’art. 30 cpv. 1 LB le cartelle ipotecarie sono soggette a un’imposta di bollo di 1.- fr. per mille o frazione di mille del loro valore. Gli ulteriori due capoversi dell’art. 30 concernono la riscossione dell’imposta (cpv. 2) e la procedura di accertamento (cpv. 3).
3.2.
Secondo l’ Ufficio dei registri di Mendrisio, sorretto dalle osservazioni al ricorso del Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni del 22 giugno 1998, dalla natura giuridica dell’imposta sul bollo, che si configura quale vera e propria imposta sul documento e dall’assenza di una disciplina giuridica che vada oltre quanto lapidariamente previsto dall’art. 30 cpv. 1 LB, si arguirebbe che ogni emissione di una nuova cartella ipotecaria è sottoposta a imposta di bollo.
3.3.
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello non è mai stata chiamata a pronunciarsi sull’imposta di bollo in caso di frazionamento di una cartella ipotecaria in più cartelle di diverso rango, rispettivamente in caso di riunione di due o più cartelle in una sola. Ha avuto unicamente l’occasione di pronunciarsi su un caso in cui il proprietario di un immobile aveva chiesto l’emissione, al posto di quattro ipoteche di diverso rango per complessivi fr. 1'350'000.- e di una cartella ipotecaria di fr. 350'000.- in 4° rango, di un’unica cartella ipotecaria in 1° rango di fr. 1'650'000.- (CDT n. 338 del 31 dicembre 1992 in re Banca X.).
Considerando la diversa natura giuridica dell' ipoteca rispetto a quella della cartella ipotecaria, questa Camera aveva confermato la decisione dell’UR di Locarno che imponeva la nuova cartella ipotecaria sul valore di fr. 1'300'000.-.
Nel citato giudizio si legge testualmente:
Non va infatti persa di vista la differenza che passa tra l'ipoteca ex art. 824 ss. CC e la cartella ipotecaria ex art. 842 ss, quanto meno sotto il profilo della loro specifica funzione.
L'art. 20 cpv. 1 lett. b LB, per quanto possa interessare la presente fattispecie, considera due diverse ipotesi:
la trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie,
il raggruppamento o il frazionamento di ipoteche.
Nella prima ipotesi, l'esenzione della copia dell’atto notarile destinata all'Àrchivio si giustifica per il fatto che viene comunque colpita l'emissione del nuovo e diverso titolo. L'emissione di una cartella ipotecaria in sostituzione di ipoteche comporta infatti l'estinzione di uno o più titoli (le ipoteche) e l’emissione di uno nuovo (la cartella ipotecaria), imposto secondo l'art. 30 cpv. 1 LB.
Nella seconda ipotesi, il frazionamento di uno stesso titolo o il raggruppamento di più titoli in uno unico viene esentato perché tale operazione non comporta l'annullamento o l'emissione di nuovi titoli, bensì unicamente un'operazione di riordino di titoli già emessi, sui quali è stato prelevato una volta il bollo dell'archivio notarile.
3.4.
Dal citato giudizio si evince, facendo astrazione dall’eventuale applicazione per analogia dell’art. 20 cpv. 1 lett. b in caso di raggruppamento o frazionamento di cartelle ipotecarie, che la prassi seguita dall’ UR di Locarno era quella di emettere un’imposta di bollo non sull’intero valore del nuovo titolo emesso in 1° rango, bensì soltanto sull’importo dell’aumento dell'esistente cartella ipotecaria in 4° rango.
In altre parole, la prassi seguita dall’autorità fiscale (non litigiosa davanti a questa Camera) derogava al principio di un’imposta documentale pura che facesse astrazione dal rapporto giuridico sottostante e limitava l’applicazione dell’imposta di bollo unicamente all’aumento della cartella ipotecaria e non anche all'esistente cartella di 4° rango che veniva riunita nella nuova di 1° rango. In pratica, l'imposta di bollo colpiva il nuovo titolo solo nella misura in cui certificava un rapporto giuridico sottostante materialmente nuovo e non nella misura in cui ne confermava uno preesistente della medesima natura.
3.5.
Più in generale, si può quindi affermare che, pur essendo (e pur rimanendo) l'imposta di bollo un'imposta sul documento, la sua applicazione da parte delle autorità di tassazione non fa astrazione dal rapporto giuridico sottostante, nella misura in cui l'emissione del nuovo titolo ne conferma uno già esistente.
La LB stessa offre qualche conferma.
Si veda per es. il già citato art. 20 cpv. 1 lett. b, che esenta la copia destinata all'archivio notarile degli istromenti di costituzione di cartelle ipotecarie nominative e di trasformazione di ipoteche in cartelle ipotecarie nonché il raggruppamento o frazionamento di ipoteche.
Si veda inoltre il caso degli atti aggiuntivi. L'art. 9 lett. g LB, applicabile anche ai pubblici istromenti in virtù del rimando contenuto nell'art. art. 22 cpv. 3, prevede infatti che, in caso di più stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una sola volta e precisa pure che, se una pattuizione complementare inerente al medesimo oggetto rappresenta un incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, sarà imponibile solo il valore aggiuntivo, per scongiurare i risultati manifestamente iniqui cui avrebbe condotto la natura documentale dell'imposta di bollo e, meglio, per evitare di imporre due o più volte le successive stesure di convenzioni-quadro, di più atti preliminari ecc. che preludono alla stipulazione di una pattuizione definitiva e particolareggiata oppure anche di più stipulazioni successive in materia di appalti edilizi (Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, p. 48; inoltre CDT n. ..__________ del 21 marzo 1996 in re Z., con riferimento, per quanto concerne la necessità di stipulare un secondo atto pubblico, a Ruf, Die Korrektur der öffentlichen Urkunde, in BN 1993 p. 70).
3.6.
Se si facesse completamente astrazione dal rapporto giuridico sottostante, sempre e in ogni caso, il prelevamento dell'imposta di bollo potrebbe condurre a risultati insostenibili, non voluti dal Legislatore.
Ne fa fede anche il problema pertinentemente sollevato dal Pretore di __________, che funge anche da Ufficiale dei registri del proprio Distretto, in uno scritto del 13 giugno 1996 alla Divisione cantonale delle contribuzioni in relazione all'informatizzazione degli aggiornamenti delle cartelle. Se in precedenza l'UR procedeva a dei semplici aggiornamenti della cartella in caso, per es., di svincoli, cambiamenti di proprietario, debitore, modifica dell'interesse, ecc., limitandosi a prelevare la semplice tassa amministrativa, con l'introduzione dell'informatizzazione nell'emissione delle cartelle in presenza di ogni cambiamento si procederà invece sempre all'emissione di un "nuovo" titolo a all'annullamento di quello da modificare, con la conseguenza, in caso di interpretazione dell'imposta di bollo quale imposta documentale senza relazione alcuna con il rapporto giuridico sottostante, di prelevare non più soltanto la tassa amministrativa bensì la tassa di bollo piena.
I suggerimenti della Divisione cantonale delle contribuzioni (cfr. parere giuridico inerente l'imposizione con il bollo di cartelle ipotecarie allestite tramite elaboratore elettronico dei dati, del 30 agosto 1996) e la successiva proposta di introdurre un cpv. 4 (nuovo) all'art. 30 LB, secondo cui "il rilascio di nuovi titoli in sostituzione di atti precedentemente emessi limitatamente all'importo nominale già iscritto a registro fondiario è soggetto a una tassa di bollo di fr. 30.- per titolo", è rimasto lettera morta (cfr. rapporto del 13 ottobre 1997 della Sezione del registro fondiario e di commercio).
3.7.
Ragionando poi per assurdo e facendo propria la teoria dell'imposta documentale pura, senza riferimento a precedenti rapporti giuridici documentati, ci si potrebbe persino chiedere che cosa succederebbe se lo Stato decidesse di modificare il formato o la grafica delle cartelle ipotecarie e quindi di sostituire tutte quelle in circolazione. Anche in questo caso si dovrebbe prelevare l'imposta di bollo sul nuovo documento, legittimando l'interrogativo se così facendo non si finirebbe addirittura per introdurre una nuova fattispecie impositiva.
4.1.
È senz'altro vero che il titolo IV della LB, che consta del solo art. 30, è completamente silente, come osserva la Divisione cantonale delle contribuzioni nel citato rapporto, a differenza degli altri titoli della legge che prevedono normative specifiche e articolate. E altrettanto vero è che i materiali legislativi non forniscono alcun supporto.
Sembra comunque del tutto logico a questa Camera che si debba ammettere una vera e propria lacuna della legge, nella misura in cui il problema dell'informatizzazione nell'emissione dei titoli nemmeno si poneva, nel 1986, quando è stata adottata la nuova legge sul bollo. A quell'epoca i titoli venivano di regola aggiornati, fatti salvi i casi in cui il contenuto del titolo, a dipendenza di numerosi aggiornamenti, diveniva di difficile lettura o quando il titolo per qualche involontaria disavventura diveniva impresentabile.
4.2.
L'esistenza di una lacuna è inoltre implicitamente comprovata da quanto rilevato al consid. 3.4., ove si è esposto come la prassi si sia scostata dalla teoria che vuole l'imposta di bollo essere un'imposta documentale pura e rigida, senza eccezioni, escludendo dalla determinazione del valore imponibile il rapporto giuridico esistente oggetto di mera conferma documentale.
Di fatto si è quindi sviluppata, al di là della rigida teoria sostenuta dall'autorità fiscale cantonale, una prassi diversa, che nel determinare il valore dell'imposizione del nuovo titolo tiene conto del titolo esistente, già imposto, che confluisce nel nuovo. Con ciò la prassi ammette implicitamente l'esistenza di una lacuna normativa all'art. 30 LB.
4.3.
Va comunque rilevato che l'art. 30 cpv. 1 LB non impone una lettura che non lasci spazio all'interpretazione.
Proprio dalla sua stringatezza sorge la questione oggetto del presente ricorso, che impone di trovare una soluzione al problema lasciato aperto dal legislatore.
4.4.
Orbene, nel caso in esame, l'istanza presentata dai ricorrenti per i quattro mappali non ha comportato per nessuno dei fondi un aggravio complessivo diverso da quello già esistente.
In realtà, l'istanza presentata dai ricorrente mira a una risistemazione dell'aggravio complessivo, che, prima dell'introduzione dell'informatizzazione, si sarebbe potuta ottenere mediante semplice aggiornamento delle cartelle esistenti. L'emissione di nuove cartelle sarebbe dipesa, a seconda dei casi, soltanto dalla leggibilità del loro contenuto divenuta difficoltosa a seguito degli aggiornamenti apportati.
In un simile caso, dal profilo dell'imposta di bollo, la soluzione, trattandosi di semplice aggiornamento di cartelle, non sarebbe stata diversa da quella prevista dall'art. 20 cpv. 1 lett. b ultima frase in caso di raggruppamento o frazionamento di ipoteche.
La legge stessa fornisce quindi al suo interno, seppur in altro ma analogo contesto, un'adeguata soluzione, cui questa Camera può e deve senz'altro fare riferimento.
Questa soluzione appare per altro rispettosa della natura giuridica dell'imposta di bollo, che rimane un'imposta sul documento, ma che ne fa dipendere il prelevamento solo nella misura in cui si tratti nel contenuto di nuovi documenti e non nella misura in cui si tratti di documenti sostitutivi.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Di conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali, mentre ai ricorrenti deve essere concessa un’indennità per ripetibili. A tale proposito, non può essere seguita la richiesta dell’autorità resistente di ridurre l’indennità in considerazione del fatto che l’avv. __________ assume la duplice veste di parte in causa e di patrocinatore. Infatti, la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. STF, I. Corte di diritto pubblico, del 12 marzo 1987 in re lic. jur. R.L.) ha ammesso il riconoscimento di ripetibili all'avvocato, rispettivamente al praticante che agiscono in causa propria, ed anche questa Camera ha avuto occasione di pronunciarsi su questo tema, riconoscendo ad avvocati indennità per ripetibili in cause che li concernevano personalmente (cfr. decreto relativo alla CDT n. 338 del 22 novembre 1989 in re N. e sentenza CDT n. 191 del 26.8.91 in re B.).
Per questi motivi,
visto per le spese gli articoli 45 e 53 LB e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 3 luglio 1998 è riformata nel senso che l’imposta è ridotta a fr. 100.–.
Ai ricorrenti lo Stato verserà fr. 200.- a titolo di ripetibilli.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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