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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.165
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00165
Lugano 29 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 luglio 1998
in materia di: IC/IFD 1996
presentato da:
rappr. dallo Studio __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L’utile lievitava così in materia di IFD a fr. 183'220.- e in materia di IC a fr. 13'220.-, ritenuto che gli ulteriori fr. 170'000.- erano già stati colpiti con l’imposta sull’utile immobiliare (TUI) (cfr. notifiche di tassazione IC e IFD del 19 febbraio 1998, confermate con decisioni su reclamo dell’ 8 giugno 1998). Nella motivazione delle decisioni su reclamo si legge:
“La contestazione sollevata dalla contribuente, __________ __________ __________, verte sulla ripresa dell'accantonamento di Fr. 190'525.-- di parte dei prestiti concessi a suo tempo dalla __________ __________ __________ a società sorelle.
II tema in questione fu del resto già oggetto di ampia discussione (nell'audizione del 4 giugno 1997) in occasione del reclamo interposto contro la notifica di tassazione IC e IFD 1995 del 21 marzo 1997 (ripresa dell'accantonamento di Fr. 100'000.--) che venne poi ritirato dalla contribuente in data 19 giugno 1997.
Come ribadito nell'audizione del 13 maggio 1998, I'accantonamento di parte dei prestiti a favore di società (società sorelle) appartenenti allo stesso azionista cela una distribuzione dissimulata di utile. In effetti, le modalità dei prestiti della __________ __________ alle società sorelle (____________________, __________ __________, __________ __________) sono spiegabili unicamente con la vicinanza tra le società e l'azionista sig. __________ __________.”
Dei motivi ricorsuali, molti dei quali di carattere generale, verrà detto in seguito, per quanto necessario.
In occasione dell'udienza del 17 settembre 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente ;
b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale , in particolare:
...[omissis]...
– le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.
Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che
1Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
3.2.
La dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172):
• una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
• il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non fosse stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
• il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
3.3.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
3.4.
Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (ASA 45 p. 595).
3.5.
È ad esempio stata riconosciuta essere una distribuzione dissimulata di utili la vendita da una società alla propria società madre, a valore contabile, della propria partecipazione a un' altra società, poiché la partecipazione ha potuto essere rivenduta con profitto dalla società holding solo quattro mesi dopo (RF 1998 p. 88).
Costituisce inoltre distribuzione dissimulata di utili la vendita di beni dalla società a azionisti o persone vicine per un prezzo manifestamente inferiore a quello reale (RDAF 53 / 1997 p. 486).
Alla stessa stregua viene trattata la costituzione di cartelle ipotecarie da parte di una società anonima per garantire crediti bancari concessi a (futuri) azionisti, per l' acquisto di azioni (RF 51 / 1996 p. 142).
La giurisprudenza considera pure distribuzione dissimulata di utili la concessione di mutuo senza garanzie ad una società sorella, che ha riportato e si prevede che riporterà perdite (StE 1996 B 72.13.22 n. 33).
3.6.
Va rilevato, a proposito di quest’ultimo caso, simile per altro a quello in esame, che se la concessione di prestiti senza particolari garanzie tra società sorelle è pratica corrente, ciò non significa che ogni e qualsiasi accantonamento per perdite su debitori debba essere ammesso dal fisco. Se la solvibilità del creditore appare dubbia, la concessione di un prestito senza garanzie consente la conclusione che il negozio giuridico è stato concluso a condizioni “che non sarebbero state pattuite tra terzi" (Reich, Verdeckte Vorteilszuwendungen zwischen verbundenen Unternehmen, in ASA 64 609 ss.).
__________ controlla in qualità di azionista non solo la ricorrente ma anche le tre società beneficiarie dei prestiti, che vanno quindi considerate società sorelle.
Come ha avuto modo di spiegare all’udienza l’azionista, signor __________, i prestiti alle tre società sorelle, la __________ __________ __________, la __________ __________ e la __________ __________, sono stati concessi a seguito delle gravi difficoltà di liquidità in cui erano venute a trovarsi quando, dopo un periodo di esuberanza del mercato creditizio, le banche hanno cambiato strategia, invitando i propri creditori a “rientrare”.
Proprio per evitare il fallimento delle tre società sorelle, la ricorrente, nell’intento di salvarle, ha concesso loro i prestiti per i quali ora il fisco non riconosce l’accantonamento a titolo di perdite su debitori.
In effetti, proprio la circostanza che le banche non erano più disposte a concedere credito alle società in questione e che anzi abbiano esatto il “rientro” dei crediti concessi dimostra che i prestiti, concessi senza garanzie dalla ricorrente, sono stati pattuiti a condizioni che mai avrebbero trovato riscontro in un normale rapporto giuridico tra terzi.
È appena il caso di rilevare che nemmeno l’iniezione di capitali mediante prestiti ha contribuito a salvare le società sorelle. La __________ __________ è nel frattempo fallita; la __________ __________ è ormai "decotta" e la __________ __________ si trova in fase di realizzazione di pegno.
Così stando le cose, la decisione dell’UTPG appare ineccepibile, in quanto conforme alla costante giurisprudenza e alla dottrina sviluppatasi attorno alla nozione di distribuzione dissimulata di utili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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