AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.162
Data decisione, Autorità: 15.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00162
Lugano 15 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi,
statuendo sul ricorso del 7 luglio 1998
in materia di: IC/IFD 93/94 intermedia
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ ha ottenuto nel novembre del 1993 un permesso di dimora B per dirigere la __________ __________ __________ __________, filiale di __________. L’inizio dell’attività è nondimeno stato differito al mese di febbraio 1994. Da tale data è quindi assoggettato all'imposta alla fonte.
Il 9 dicembre 1997 l’Ufficio di tassazione di Locarno notificava al contribuente una tassazione a conguaglio per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1994, in cui gli veniva esposto un reddito del lavoro di fr. 100'000.- e un ulteriore reddito d'altra fonte pure di fr. 100'000.-. Gli veniva inoltre esposta una sostanza di fr. 1'161'120.- (fr. 161'120.- per l’immobile di sua proprietà nel Comune di __________ e fr. 1'000'000.- di titoli, crediti e numerario).
Con decisione dell’ 8 giugno 1998 l’UT respingeva il reclamo dichiarandolo tardivo, per i seguenti motivi:
IL RECLAMO INOLTRATO L'11 MARZO 1998 E' TARDIVO, SONO INFATTI TRASCORSI LARGAMENTE I TERMINI IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DELLA TASSAZIONE D'UFFICIO PER MANCANZA DI DATI IL 09.12.97.
GLI ELEMENTI DI REDDITO E SOSTANZA SONO STATI DETERMINATI SULLA BASE DEL SALARIO PAGATO AL CONTRIBUENTE DA PARTE DELLA MONDIAL TOURS MT SA E CONSIDERATE LE NECESSITA' D'ESISTENZA IN RAPPORTO AGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI E IN ACQUISTI DI AUTOVETTURE.
LE IMPOSTE ALLA FONTE PAGATE VERRANNO COMPUTATE ALLE IMPOSTE SCOPERTE DELLO STESSO ANNO.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l’annullamento della notifica di tassazione a conguaglio relativa all’imposta 1993-94 (dal 1° novembre 1993). Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
In sede di udienza, il giudice, dopo aver constatato che l'intimazione della tassazione a conguaglio è stata effettuata all'indirizzo del contribuente presso la __________ __________, come da richiesta del contribuente medesimo, ha invitato il patrocinatore del ricorrente a comunicare se intendeva mantenere il ricorso o se vi recedeva.
Con comunicazione del 30 settembre 1998 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli per desistenza.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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