AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.158
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00158
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 luglio 1998
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________ __________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione IC 1995-96 l'UT ha esposto a __________ __________ un reddito della sostanza (valore locativo) di fr. 22'800.-, dal quale sono state dedotte spese di manutenzione per fr. 5'700.-. L'imponibile è così stato definito in fr. 17'100.-. La sostanza è stata definita in fr. 486'498.-. Ai fini delle aliquote si è tenuto conto di un reddito in altri cantoni di mezzo milione di franchi e di una sostanza di tre milioni.
Il 18 agosto 1997 __________ __________, assistito dallo __________ __________ __________ e __________ di __________ presentava reclamo, chiedendo di tenerne in sospeso l'esame, non essendo ancora in possesso delle notifiche del Canton __________ e non potendo quindi verificare i dati esposti dall'UT.
Il 12 marzo 1998 l'UT invitava il patrocinatore del ricorrente a produrre la decisione di riparto intercantonale del Canton __________, avvertendolo che in caso di inosservanza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il termine, fissato al 31 marzo 1998, scadeva infruttuoso.
L'8 giugno 1998 l'UT dichiarava pertanto irricevibile il reclamo.
Con il presente, tempestivo ricorso il patrocinatore del ricorrente chiede l'annullamento della suddetta decisione e la retrocessione degli atti all'UT per nuova decisione. Afferma di non essere a tutt'oggi in possesso del riparto del Canton __________.
4.1.
Secondo l'art. 206 cpv. 2 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il reclamo non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il reclamante deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità.
La motivazione del reclamo, così come la produzione delle prove rappresentano dunque un presupposto di validità del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in DTF 123 II 552 e in Sammlung BGE n. 815, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza; inoltre: Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).
4.2.
Confrontato con il reclamo generico del 18 agosto 1997, con il quale il patrocinatore del contribuente si limitava ad affermare di non essere ancora in possesso della decisione di riparto del Canton __________, l'UT con lettera del 12 marzo 1998 assegnava al reclamante un termine fino al 31 marzo 1998 per produrre copia del riparto intercantonale relativo ai redditi conseguiti nel periodo di computo 1993-94 e alla sostanza al 1° gennaio 1995, avvertendolo nel contempo che la richiesta era da considerare alla stregua di una formale diffida e rendendolo nel contempo attento che in caso d'inosservanza dell'invito il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il termine veniva lasciato scadere dal patrocinatore del reclamante, che non si degnava nemmeno di chiedere una proroga o quanto meno di motivare il reclamo sostanziandolo con i dati della dichiarazione d'imposta inoltrata dal contribuente all'autorità fiscale del proprio Cantone di domicilio.
4.3.
In simili condizioni questa Camera non può che confermare l'irricevibilità del reclamo, di fronte al silenzio del patrocinatore del reclamante, che nemmeno si è peritato di chiedere una proroga in attesa della conclusione della procedura di riparto del Canton __________ o quanto meno di motivare il reclamo fondandosi sulla dichiarazione d'imposta inoltrata da __________ __________ al proprio Cantone di domicilio.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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