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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.156
Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00156
Lugano 28 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 1 luglio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Esaminando il reclamo con cui i contribuenti chiedevano lo stralcio del reddito d’altra fonte, l’UT, con decisione su reclamo del 15 giugno 1998, riduceva il reddito d’altra fonte a soli fr. 5'991.-, argomentando:
“Il contribuente ha presentato regolare reclamo contro la notifica di tassazione del 20 aprile 1998 contestando il reddito d'altra fonte esposto. Trattasi degli alimenti, in media annua, percepiti per il figlio __________ negli anni 95/96. A giustificazione del reclamo si sostiene il fatto che colui che ha versato gli alimenti, signor __________ __________, non li ha esposti in deduzione nella dichiarazione d’imposta del periodo 97/98.
La recente giurisprudenza ha stabilito che non sussistono gli estremi per l'allestimento di una tassazione intermedia per cessazione degli alimenti. Pure il raggiungimento della maggiore età non costituisce motivo di tassazione intermedia. Sempre secondo la dottrina e la giurisprudenza gli alimenti sono imponibili presso il detentore dell'autorità parentale e deducibili nella partita fiscale del debitore del contributo alimentare. Ciò fintanto che il figlio ha raggiunto la maggiore età. I contributi versati dopo il raggiungimento della maggiore età rappresentano prestazioni fondate sul diritto di famiglia e, in quanto tali, non imponibili a chi li riceve né deducibili per chi li versa.
Nel caso in esame risultano imponibili gli alimenti versati per il figlio __________ fino al 29.1.1996, data in cui egli è divenuto maggiorenne. Ne consegue che, per il 1996, risultano degli alimenti per fr. 910.- (gennaio). Aggiunti a quelli percepiti nel 95 (fr. 11'072.-) si ricava un reddito d'altra fonte di fr. 5'991.- anziché di fr. 9'170.- esposti in prima istanza. In questo senso il reclamo viene parzialmente ammesso.
Irrilevante ai fini di questo giudizio appare il fatto che il signor __________ non ha dichiarato gli alimenti versati fino al 29.1.96 per il figlio __________ ”.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente lo stralcio del reddito d’altra fonte, argomentando che gli alimenti versati al figlio __________ non sarebbero stati dedotti nella partita fiscale di chi li ha versati, dando così luogo a una doppia imposizione.
In un recente giudizio (CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re A. Ch.) questa Camera ha stabilito che una semplice modifica degli alimenti non è motivo di tassazione intermedia, senza che sia assistita da uno degli eventi generatori tratti dal diritto di famiglia (divorzio o separazione duratura, legale o di fatto dei coniugi).
Queste le considerazioni espresse in quel giudizio:
“4. 4.1.
La Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei Comuni (LAID) del 14 dicembre 1990 prevede all'art. 17 che si proceda a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di:
a. divorzio o separazione duratura, legale o di fatto dei coniugi;
b. mutamento duraturo o essenziale delle basi dell'attività lucrativa, in seguito a assunzione o cessazione della stessa o di cambiamento di professione;
c. devoluzione per causa di morte;
d. modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali.
La norma della LAID è stata ripresa testualmente dalla Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990, ad eccezione delle lett. d (cfr. art. 45 LIFD) e, con una modifica redazionale che ha sdoppiato la lett. b dell'art. 17 LAID, dalla nuova Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 (cfr. art. 55 LT).
La normativa sulla tassazione intermedia permette di derogare, nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, alle basi temporali su cui poggi la tassazione ordinaria, il cui reddito imponibile è calcolato in base al reddito del biennio civile precedente (cfr. art. 43 cpv. 1 LIFD; art. 52 cpv. 1 e 2 LT; inoltre art. 15 cpv. 2 LAID).
4.2.
La tassazione intermedia per divorzio o separazione duratura, legale o di fatto dei coniugi trova la propria causa nel contesto dell’imposizione della famiglia. Evento generatore della tassazione intermedia, in questo ambito, non è tanto il mutamento del reddito, quanto piuttosto la modifica della consistenza o dell’ampiezza della famiglia (Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit im schweizerischen Steuerrecht, Basilea, 1993, p. 93). In altre parole, a determinare la tassazione intermedia per uno dei suddetti motivi sono in effetti i presupposti di diritto di famiglia, che implicano la tassazione congiunta del nucleo famigliare con, a seconda dei casi, conseguente cumulo o disgiunzione dei fattori impositivi (Triebold, op. cit., p. 63 e p. 109).
Una semplice modifica degli alimenti, senza che sia assistita da uno dei suddetti eventi generatori tratti dal diritto di famiglia, non è quindi da sola motivo di tassazione intermedia.
4.3.
(...)
(...)
La norma dell’art. 99 lett. a della vecchia LT, che concedeva l'intermedia in caso di divorzio o di separazione, veniva estesa, ritenendola immanente, anche alle variazioni degli alimenti che discendevano da misure provvisionali o da decisioni altrimenti prese o omologate dal giudice (CDT n. 192 del 30 aprile 1980; CDT n. 358 del 5 novembre 1987), in altre parole da una decisione giudiziaria e non da semplice accordo tra le parti (CDT n. 233 del 21 settembre 1992; CDT n. 234 del 22 marzo 1995). A seguito della revisione del diritto civile in materia di separazione e divorzio, quest'ultima condizione, ovvero l'esistenza di una decisione giudiziaria, è poi stata abbandonata (cfr. Epiney-Colombo, Convenzioni sui contributi alimentari e fisco: è necessaria l'omologazione del giudice?, in RDAT I-1993, p. 453).
5.2.
Per i motivi, lineari e del tutto convincenti, esposti al consid. 4.2., tale giurisprudenza, vigente la nuova LT, non può più essere mantenuta. Un’interpretazione estensiva del motivo d’intermedia fondato sul diritto di famiglia, quale quella proposta dalla CDT vigente la vecchia LT, contrasterebbe con la Legge federale sull’armonizzazione fiscale, segnatamente con il già menzionato art. 17 LAID.
Né va dimenticato che la normativa sulla tassazione intermedia costituisce un’eccezione alla regola della tassazione sul passato o praenumerando, e che, come tale, va interpretata restrittivamente. Il che fa apparire quanto meno opinabile, a ragion veduta, l’applicazione estensiva, pur entro limiti definiti, della precedente giurisprudenza, mediante la quale questa Camera aveva cercato, in materia cantonale, di andare maggiormente incontro all’esigenza di far aderire il più possibile le rispettive tassazioni degli ex-coniugi all’evolvere della loro capacità contributiva. Non si può tuttavia affermare che la tassazione sul passato degli alimenti non pervenga ad un risultato sostanzialmente equo, seppure con l’usuale scarto biennale, come per tutti gli altri redditi, dovuto al vigente sistema impositivo, che basa la determinazione dell'imponibile sul biennio civile precedente quello fiscale".
Il 29 gennaio 1997 il figlio __________, nato il 29 gennaio 1978, è diventato maggiorenne e ciò ha comportato la cessazione del versamento degli alimenti in suo favore da parte del padre __________ __________.
L’UT ha quindi correttamente esposto ai coniugi __________ unicamente gli alimenti versati loro nel periodo di computo 1995-96 dal padre di __________, pari a fr. 5'991.- di media annua.
4.2.
Lo stralcio del reddito d’altra fonte sarebbe potuto avvenire solo se vi fosse stato un motivo di tassazione intermedia, con effetto dalla data in cui tale motivo si sarebbe realizzato (29 gennaio 1996). Ciò deve però essere escluso, per quanto diffusamente esposto al consid. 3 con riferimento a alla citata sentenza CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re A.Ch..
4.3.
Va inoltre rilevato che a nulla giova affermare che gli alimenti non sarebbero stati dedotti nella partita fiscale di chi li versa. Tale partita non è litigiosa in questa sede. Solo il contribuente direttamente interessato da tale misura è legittimato a far valere i propri diritti, posto che siano stati violati dalla competente autorità di tassazione, impugnando nei termini di legge la propria tassazione.
4.4.
Né può essere questione di violazione del principio che vieta la doppia imposizione. Tale principio, sancito dall’art. 46 cpv. 2 Cost. Fed., non è inteso nell’accezione corrente che gli attribuiscono i ricorrenti nel ricorso, ma mira piuttosto a disciplinare i rapporti intercantonali e a vietare che un medesimo reddito venga imposto a un medesimo contribuente in due diversi cantoni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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