AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.148
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00148
Lugano 17 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 1° luglio 1998
in materia di: compulsazione degli atti relativi alle procedure successorie del defunto dott. __________
presentato da:
__________ e __________ __________ - __________, __________ , rappr. dallo studio legale __________ -, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con istanza del 30 aprile 1998, la Fondazione citata chiedeva alla Divisione delle contribuzioni di poter consultare gli atti relativi alle procedure di imposte di successione e di donazione concernenti eredità o beni del defunto dott. __________ -__________.
L’autorità fiscale informava l’istante, con scritto del 14 maggio 1998, circa la portata dell’obbligo, previsto dall’art. 183 LT, alla salvaguardia del segreto fiscale da parte di chi è incaricato dell’esecuzione della legge tributaria e concludeva negando che essa potesse beneficiare di un’eccezione a tale regola. La Fondazione __________ -__________ impugnava la suddetta decisione con reclamo del 26 maggio 1998, rilevando come nelle trattative in corso con la controparte in vista di una transazione, sia sempre stato presupposto il riconoscimento della Fondazione quale erede o almeno coerede. Nella successiva decisione del 5 giugno 1998, la Divisione delle contribuzioni respingeva il reclamo, in considerazione delle contestazioni esistenti circa la posizione e la qualità degli eredi.
Nelle sue osservazioni del 31 agosto 1998, la Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso.
3.1.
L’abrogata legge tributaria del 1976 prevedeva, all’art. 152 cpv. 2, l'accesso alle tassazioni di domiciliati o dimoranti alle persone fisiche imponibili e residenti in Ticino che dimostrassero un interesse legittimo a conoscere i dati fiscali di terze persone.
A tal fine, l’interessato poteva chiedere all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (oggi Divisione delle contribuzioni) di rilasciare certificazioni relative alle ultime decisioni fiscali cresciute in giudicato di contribuenti domiciliati o dimoranti. Contro una decisione negativa era dato il rimedio del ricorso a questa Camera.
3.2.
La legge tributaria in vigore non prevede più una simile eccezione al principio del segreto fiscale, sicché neppure la relativa procedura, compreso il rimedio del ricorso alla Camera di diritto tributario, è più disciplinata dalla legge.
Ne conseguirebbe l’irricevibilità del presente ricorso, interposto contro una decisione con cui si nega l’esame degli atti di un contribuente defunto.
3.3.
Ci si potrebbe tuttavia chiedere se la ricevibilità del ricorso non possa discendere dall’art. 187 cpv. 4 LT, che stabilisce il principio della decisione impugnabile con ricorso, con riferimento all’istanza di esame degli atti inoltrata dallo stesso contribuente. Per le ragioni che saranno meglio esposte nelle considerazioni di merito, anche tale ipotesi dovrebbe peraltro essere esclusa, per il fatto che la ricorrente non è né il contribuente stesso né, all’attuale stato delle procedure civili in corso, un erede.
La questione della ricevibilità può tuttavia essere lasciata insoluta, per il fatto che, come si vedrà, il ricorso deve comunque essere respinto nel merito.
L’art. 183 LT ha il seguente tenore:
1Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali.
2L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale o cantonale.
3L’obbligo del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.
4.2.
Il Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, del 13 ottobre 1993, a p. 96, così si esprime a proposito della disposizione in esame:
La nuova normativa – che peraltro fa seguito ad un preciso obbligo della LAID (art. 39 cpv. 1) – è, rispetto all’attuale articolo 151 v.LT, più generale nel senso che, come abbiamo già visto per l’articolo precedente, l’obbligo di mantenere il segreto è rivolto più genericamente a chiunque è incaricato dell’esecuzione della legge tributaria oppure è chiamato a collaborarvi, ma anche più restrittivo poiché, compatibilmente con la LAID (art. 39 cpv. 1, seconda frase), l’informazione è ammessa unicamente nella misura in cui questa sia legalmente prevista da una disposizione legale di diritto federale o cantonale (art. 183 cpv. 2).
Viene quindi a cadere, per incompatibilità con il nuovo diritto sull’armonizzazione, la facoltà ora riconosciuta (dall’art. 151 cpv. 2 v.LT) all’ACC di svincolare i funzionari dal segreto d’ufficio: essi lo sono (svincolati) infatti già automaticamente ogni qualvolta una disposizione di legge prevede (positivamente) l’obbligo di informare.
[... omissis...]
Per i già ricordati motivi in ordine alla nuova disposizione della LAID (art. 39 cpv. 1) in materia di segreto fiscale e di obbligo dell’autorità a rilasciare informazioni (laddove la legge cantonale o federale lo prevede espressamente) riteniamo anche di rinunciare a riprendere l’attuale articolo 152 v.LT che abilita l’ACC a rilasciare, a terze persone che dimostrano un interesse legittimo, certificazioni circa il reddito e la sostanza di contribuenti domiciliati o dimoranti nel Cantone.
4.3.
L’art. 39 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14) prevede quanto segue:
Le persone incaricate dell’esecuzione della legislazione fiscale sono tenute al segreto. Rimane salvo l’obbligo di informare, nella misura in cui è legalmente previsto da una disposizione del diritto federale o cantonale.
È dunque la stessa LAID a porre il presupposto della base legale per un’eccezione all’obbligo del segreto. La dottrina ritiene che, per il fatto che allentando tale obbligo si incide in modo gravoso nella sfera privata tutelata dai diritti fondamentali (libertà personale e art. 8 CEDU), occorra una base legale in senso formale (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 7 all’art. 39 LAID, p. 476).
Inoltre, da un confronto con il successivo art. 39 cpv. 2 – che, disciplinando gli scambi di informazioni fra autorità fiscali, affianca alla comunicazione di informazioni la consultazione degli atti ufficiali – si evince che l’eccezione all’obbligo del segreto, prevista dal cpv. 1, si riferisce alle sole informazioni e non anche alla comunicazione degli atti (Zweifel, op. cit., n. 8 all’art. 39 LAID, p. 476).
4.4.
In una circolare del 1952, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha stabilito che l’erede, dovendo soddisfare gli obblighi di procedura risultanti dalla successione fiscale, deve pure beneficiare dei diritti corrispondenti, in modo particolare di quello di poter consultare l’incarto, senza che si richieda neppure il consenso degli altri eredi. Nell’ambito del rapporto fiscale in cui essi sono subentrati, infatti, i coeredi non sono “terzi” e non hanno quindi un diritto personale che gli atti fiscali siano mantenuti segreti (cfr. Circolare AFC del 7 ottobre 1952, ASA 21 p. 141 e Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, n. 10 all’art. 71 DIFD, p. 371).
Nella fattispecie, la ricorrente risulta erede istituita in base a testamenti, che sono però stati resi inefficaci da successive disposizioni a causa di morte, nelle quali il de cuius ha stabilito che la sua successione fosse regolata dalla legge come se non avesse fatto testamento. Queste ultime disposizioni sono attualmente oggetto di lite fra la fondazione ricorrente e i nipoti del defunto.
Al momento attuale, la ricorrente non risulta pertanto erede del de cuius, essendo tuttora controversa tale sua qualità. Del resto, l’autorità giudiziaria ha proceduto a nominare un amministratore della successione, in data 2 agosto 1994, su istanza dei nipoti del defunto.
Per le ragioni che precedono, la ricorrente non dispone di un certificato ereditario, rilasciato conformemente all’art. 559 CCS.
È dunque manifesta, all’attuale stato delle procedure civili pendenti, la terzietà della fondazione ricorrente rispetto alle procedure di tassazione dell’imposta di successione del defunto __________ __________ -__________, senza che metta conto disquisire sulla portata del diritto di accesso agli atti fiscali del defunto, di cui sono titolari gli eredi.
5.2.
Del resto, si ricorda alla ricorrente che la legge tributaria prevede, all’art. 153, che lo Stato ha il diritto di percepire l’imposta anche in caso di contestazione fra gli eredi, legatari o donatari, in base al patrimonio accertato, alla legge e, ove vi siano disposizioni a causa di morte o liberalità, in base alle stesse.
La stessa disposizione stabilisce poi al cpv. 2 che, in caso di successiva modificazione della posizione dell’erede, legatario o donatario, decretata dal giudice, è data la facoltà di rettifica della tassazione entro 10 anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione delle liberalità.
5.3.
Alla luce dei presupposti descritti, non può essere accolta l’argomentazione con la quale la ricorrente fa valere che nelle trattative in corso con la controparte, in vista di una transazione extragiudiziaria, «è sempre stato punto di partenza il riconoscimento della Fondazione quale erede (sola o, in altre proposte, accanto ai signori ) del defunto dott. __________ -».
Sarà sempre e solo nel momento in cui la lite si sarà conclusa, con una soluzione giudiziale o meno, e quando pertanto la Fondazione disporrà di un certificato che ne riconosca il carattere di erede istituita, che sarà possibile ammettere che essa possa consultare gli atti relativi alla procedura di tassazione dell’imposta di successione.
5.4.
La ricorrente lamenta poi un danno “potenzialmente enorme”, cui sarebbe esposta qualora le fosse negato l’accesso agli atti, in relazione ad una eventuale responsabilità «per imposte o sottrazioni commesse da altri eredi». Spiega, infatti, nel suo ricorso, che l’ex amministratore del defunto, il dott. , d’accordo con i nipoti del de cuius, tratterrebbe il grosso della sostanza su conti esteri intestati ad una fondazione del Liechtenstein. Di conseguenza, vi sarebbe «il rischio concreto che le imposte che dovessero colpire i nipoti __________ per il trasferimento (contestato dalla Fondazione __________ -) alla fondazione __________ e da questa a loro quali controversi beneficiari, siano prelevate (come già sta accadendo) sulla sostanza in Svizzera, amministrata dall’amministratore giudiziario: in tal modo la sostanza in Svizzera verrebbe notevolmente intaccata a totale pregiudizio della ricorrente».
Tali considerazioni non paiono tuttavia in relazione con la procedura di tassazione in corso ma piuttosto funzionali agli interessi della ricorrente, la quale, come indicato nell’istanza a suo tempo inoltrata alla Divisione delle contribuzioni, «agisce alla ricerca del patrimonio ovunque posto» e sembra preoccupata di reperire dei capitali che sospetta siano stati fatti “sparire” dalla controparte, tramite la fondazione __________, rispettivamente di evitare la diminuzione della sostanza in Svizzera. La consultazione degli atti esistenti nel fascicolo dell’autorità fiscale sembra pertanto dettata essenzialmente dall’esigenza di disporre di documentazione necessaria nell’ambito della causa civile in corso.
5.5.
Con ulteriori argomentazioni, la ricorrente fa valere che, nelle trattative con la controparte, i signori __________ «cercano di coprire con mezzi della sostanza quanto dovuto per le imposte a loro carico, per poi dividere a metà il netto della sostanza rimanente, caricando così alla Fondazione, esente, metà delle loro imposte».
La Fondazione aggiunge poi che vi sarebbe stata una donazione, «fatta fare al dott. __________ -__________ in stato di incapacità, per la quale essa ha un evidente interesse all’impugnazione».
Anche questi argomenti non sono idonei a far venir meno l’obbligo al segreto, cui sottostanno i funzionari incaricati dell’applicazione della legge tributaria. Nella misura in cui la ricorrente volesse, infatti, disporre di documentazione fiscale per dimostrare che un erede si è appropriato di beni di spettanza della successione, dovrebbe ricorrere ai mezzi messi a disposizione del diritto civile. In quella sede potrebbe formulare al giudice civile richiesta di edizione di più ampie informazioni.
5.6.
Quanto, infine, alla disparità di trattamento fra la ricorrente e i nipoti del de cuius, cui l’autorità fiscale avrebbe concesso la visione degli atti fiscali di quest’ultimo, la stessa non è certo incompatibile con l’art. 4 Cost. fed., come pretende la ricorrente. Quest’ultima ritiene infatti che, non essendo neppure i nipoti del defunto dott. __________ -__________ eredi legittimari, neppure a loro avrebbe dovuto essere consentito di accedere agli atti fiscali del de cuius oppure lo stesso trattamento avrebbe dovuto essere riservato anche alla Fondazione.
A tale proposito, si deve osservare anzitutto che, se è vero che i nipoti non sono legittimari, secondo il diritto svizzero, sono comunque eredi legittimi, a differenza della Fondazione.
Ma soprattutto, come sostiene l’autorità resistente nelle proprie osservazioni, la più recente disposizione di ultima volontà del de cuius risulta essere un testamento pubblico del 31 marzo 1994, con il quale il dott. __________ -__________ revocava ogni precedente disposizione testamentaria a favore di una successione legale ed escludendo espressamente ogni pubblica beneficenza. Su tale base, l’autorità di tassazione ha considerato eredi, riservata comunque una rettifica della tassazione ex art. 153 cpv. 2 LT, i nipoti quali eredi legittimi in base al suddetto testamento, peraltro contestato dalla qui ricorrente.
Tale soluzione appare del tutto conforme alle esigenze della procedura di tassazione e non incorre certamente nelle censure fatte valere dalla ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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