AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1998.142
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00142
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 giugno 1998
in materia di: IC 1995, 1996 - IFD 1995, 1996
presentato da:
__________, rappr. da: __________ __________ & __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Sul Foglio Ufficiale del 16 settembre 1996 veniva pubblicato lo scioglimento della __________ __________ in __________ per fusione con la __________ __________ di __________, la quale sulla base del contratto di fusione del 10 aprile 1996 aveva assunto a titolo universale attivo e passivo della disciolta __________ __________ come da bilancio di fusione del 31 dicembre 1995.
Va tuttavia precisato che il contratto di fusione tra le due società, datato 16 aprile 1996, fa riferimento al bilancio del 31 dicembre 1996 (e non 1995, come indicato nel Foglio Ufficiale) e che la fusione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 1996.
1.2.
Il 25 febbraio 1998 la __________ __________ & __________ (__________) per conto della __________ __________ __________ inviava all' Ufficio di tassazione persone giuridiche (Ufficio tassazione delle persone giuridiche) in Bellinzona la dichiarazione fiscale IC 1995 e IFD 1995/2.
Con uno scritto del 30 aprile 1997 alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni di diversi cantoni, tra cui il Canton Ticino, la __________ trasmetteva tra l'altro copia di una circolare ai creditori della __________ __________, in cui si attirava l'attenzione sul cambiamento di ragione sociale della __________ __________ in __________ __________ e sul trasferimento formale della sede dal n. __________ della __________ al n. __________ del __________ di __________ presso la __________ stessa, con l'invito a trasmettere tuttavia la corrispondenza alla __________ di __________, __________ __________, all'attenzione della signora lic. jur. __________.
Il 10 giugno 1997 l'UTPG confermava alla __________ __________ presso il recapito basilese della __________ d'aver preso conoscenza dello scritto del 30 aprile e dei relativi allegati.
1.3.
Il 21 febbraio 1996 la __________ __________ vendeva a __________ __________ n. __________ __________ la part. n. __________ di __________ al prezzo di tre milioni di franchi dietro consegna dei titoli ipotecari che gravavano l'immobile per complessivi tre milioni e mezzo di franchi all'avv. __________.
1.4.
Il 23 marzo 1998 l'UTPG notificava alla __________ __________ la tassazione IC e la tassazione IFD 1995.
Nella tassazione IC alla contribuente veniva richiesta l'imposta minima di fr. 4'126.25. Nella tassazione IFD alla contribuente non veniva esposto alcun utile, ma unicamente un'imposta sul capitale di fr. 278,40. Entrambe le tassazioni venivano spedite alla __________ di __________ (____________________).
1.5.
In mancanza della dichiarazione fiscale 1996 da parte della contribuente presso la __________, sempre in data 23 marzo 1998, l'UTPG notificava alla __________ __________ la tassazione IC e la tassazione IFD 1996. Per l'IC alla contribuente veniva esposto un utile di fr. 1'375'000.- per un debito d'imposta di fr. 178'750.- oltre all'imposta sul capitale per un importo di fr. 153.-. Per l'IFD l'utile veniva determinato in fr. 9'289'000.- per un debito d'imposta, limitato pro rata temporis a soli 53 giorni, di fr. 134'019,65; l'imposta sul capitale veniva stabilita, sempre pro rata temporis, in fr. 41,20. Anche in questo caso entrambe le tassazioni venivano spedite alla __________ di __________ (____________________).
L'UTPG con quattro distinte decisioni del 25 maggio 1998 respingeva il reclamo per tardività. Il termine di ricorso sarebbe scaduto il 24 aprile 1998.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso e la modifica della durata dell’assoggettamento fiscale della ricorrente fino a cancellazione dal Registro di commercio. Rileva che i termini fissati dalla legge sono perentori e che quindi l’UTPG ha dichiarato tardivo il reclamo a giusta ragione. Osserva inoltre che, secondo giurisprudenza (ASA 65 558), la fusione non può avere fiscalmente effetto retroattivo, ragion per cui la tassazione 1996 è da estendere almeno fino alla richiesta di cancellazione dal registro di commercio. Delle ulteriori argomentazioni dell’AFC verrà detto in seguito, per quanto necessario.
La Divisione cantonale delle contribuzioni propone, a sua volta, di respingere il ricorso e di riformare la tassazione IC 1996 a danno della ricorrente, estendendone l’assoggettamento fino alla cancellazione dal Registro di commercio. Delle ulteriori argomentazioni della Divisione delle contribuzioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.
4.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD).
Quando l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art 133 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 2 LT; StE 1997 B 92.8 n. 6 = ASA 66 240
I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 LT; inoltre, per es., STF del 13 maggio 1986 in re T. SA in Sammlung BGE n. 649).
4.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.; CDT n. ..__________ del 23 marzo 1998 in re C. e A. F.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
4.3.
L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
4.4.
Quando la Posta (allora PTT) ha introdotto la distinzione tra Posta A e Posta B, lo Stato ha adottato il secondo metodo di invio (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), che comporta la distribuzione "due o tre giorni feriali dopo quello dell'impostazione" (cfr. art. 24 cpv. 1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01). Sono considerati giorni feriali i giorni dal lunedì al venerdì (art. 24 cpv. 2 Ordinanza cit.) (cfr. CDT n. 173 del 26 settembre 1994 in re T. A.).
4.5.
Nel caso in esame, l'autorità di tassazione, vale a dire l’UTPG ha spedito tutte le tassazioni (IC 1995, IFD 1995/2, IC 1996, IFD 1996) il 23 marzo 1998. Tale è la data di spedizione espressamente indicata su tutte le notifiche qui in discussione.
Nel suo reclamo la ricorrente afferma d’aver ricevuto le notifiche in questione già mercoledì 25 marzo 1998 (cfr. reclamo, p. 2).
Indipendentemente da quale sia stata la modalità d’intimazione scelta dall’UTPG, se la posta A o la posta B, è questa la data d’intimazione dalla quale decorre il termine di reclamo di trenta giorni, vale a dire la data dell’avvenuta consegna materiale delle notifiche di tassazione.
Il termine di reclamo di trenta giorni è così scaduto effettivamente già venerdì 24 aprile 1998, per il che il reclamo, come correttamente calcolato dalla ricorrente medesima, è tardivo, seppur di un sol giorno.
5.1.
La ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della decisione, poiché per effetto della fusione con la __________ __________ aveva cessato di esistere. La __________, patrocinatrice della ricorrente, rileva inoltre di non aver ricevuto un mandato né da parte della __________ __________ né da parte della __________ __________ per la dichiarazione dei redditi 1996. Lamenta inoltre l’insufficiente indicazione dei rimedi giuridici, apposta in calce alle notifiche di tassazione in luogo non facilmente visibile.
5.2.
La nullità, ossia l'inefficacia assoluta di una decisione amministrativa può infatti essere ammessa solo eccezionalmente e, meglio, solo se il difetto è specialmente grave e evidente (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, p. 139 s. ). Tipico è il caso dell'incompetenza dell'autorità che ha giudicato (cfr. Sammlung BGE n.704, sentenza del Tribunale federale del 17 aprile 1989) o di una grave violazione procedurale come, per es., nel caso di una nuova decisione sostitutiva, qualificata dall'autorità fiscale "decisione su reclamo", quando la notifica di tassazione era da lungo tempo cresciuta incontestata in giudicato (CDT n. 348 del 21 dicembre 1992 in re R. W.) o quando nella notifica mancano i fattori imponibili o l'importo dovuto a titolo d'imposta o vengono imposte persone o entità che non sono soggetti fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, Vol. III, p. 199). L'annullabilità, per contro, si verifica in caso di violazione dei principi generali del diritto materiale e procedurale, p. es. un'intimazione non corretta. Può inoltre derivare da un'erronea o incompleta constatazione dei fatti rilevanti, come anche dal modo con cui è stato utilizzato il potere di apprezzamento (Scolari, loc. cit.; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 200).
5.3.
È certo, come sostiene la ricorrente, che per effetto della fusione con l’allora __________ __________, che ha assunto a titolo universale attivo e passivo della disciolta __________ __________ come da bilancio di fusione del 31 dicembre 1995, la __________ ha cessato di esistere a tutti gli effetti con la pubblicazione della fusione sul Foglio Ufficiale del __________ __________ 1996. Ma è altrettanto vero che gli eventi che hanno generato le contestate notifiche di tassazione si sono verificati quando la società estintasi per fusione era ancora in vita o quanto meno, con riferimento alle tassazioni del periodo fiscale 1996, per effetto della fusione stessa e del trasferimento immobiliare che ne è conseguito.
Sarebbe forse stato più preciso e completo intestare le notifiche, per effetto della fusione, a "__________ __________ ora __________ __________ ", ma tale imprecisione non appare tanto grave o fuorviante da renderle nulle o anche soltanto annullabili. A maggior ragione non appena si consideri che il formulario per la dichiarazione d’imposta IC 1995 e IFD 1995/2, presentato il 25 febbraio 1998 - quindi ben oltre un anno dalla radiazione della __________ __________ - dalla __________ che si qualificava espressamente rappresentante della __________ __________ (“____________________ __________ – __________. . __________ __________ & __________ ”), non aveva apportato alcuna modifica all’intestazione della dichiarazione a nome della “ __________ a __________ __________ & __________, __________ __________, __________ __________ ”, con l’ulteriore menzione “att. Dott. __________. __________ ”.
Eccepire ora la nullità delle notifiche di tassazione o anche soltanto la loro annullabilità, quando l’intestazione delle notifiche corrisponde esattamente al mittente indicato nella dichiarazione d’imposta appare argomento che rasenta la temerarietà.
5.4.
Altrettanto inconferente è l’ulteriore argomento ricorsuale, secondo cui l’__________ non avrebbe ricevuto un mandato né da parte della __________ __________ né da parte della __________ __________ per la dichiarazione dei redditi 1996, poiché le tassazioni IC e IFD 1996 sono state allestite d’ufficio dall’autorità fiscale cantonale.
Né si vede come si possa implicitamente rimproverare all’UTPG di aver notificato dette tassazioni con la medesima intestazione e al medesimo indirizzo di quelle relative al periodo fiscale IC 1995 e IFD 1995/2, dal momento che all’autorità fiscale non è stata comunicata un’eventuale revoca o limitazione del mandato. Anzi, il senso dello scritto del 30 aprile 1997 della __________, cui invitava le autorità fiscali di diversi cantoni, tra cui il Ticino, a trasmetterle tutta la corrispondenza, fa esplicito riferimento alla partita fiscale n. __________, ancora aperta, intestata __________ __________.
Né va infine dimenticata la connessione temporale delle diverse tassazioni a dipendenza della fusione.
Per quanto precede, la notifica delle tassazioni IC 1996 e IFD 1996 appare quindi ineccepibile.
5.5.
Questa Camera non può quindi che constatare che le decisioni impugnate sono tutte cresciute in giudicato per decorrenza del termine di reclamo.
Così stando le cose diviene priva d’oggetto la richiesta formulata dal Servizio giuridico dell’Amministrazione federale delle contribuzioni di riformare la tassazione IFD 1996 a svantaggio della ricorrente, prolungandone l’assoggettamento fino alla data della cancellazione della __________ __________ dal Registro di commercio e quindi non soltanto fino al 23 febbraio 1996, bensì fino al 16 settembre 1996.
Il presente ricorso non è ricevibile nella misura in cui contesta anche l’imposta comunale. La stessa è infatti prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo anno (art. 276 cpv. 1 LT). Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT).
In altre parole, i comuni non hanno alcun potere autonomo in materia di accertamento dell’imponibile.
Fatte salve le materia di esclusiva competenza comunale (imposta immobiliare secondo gli articoli 291 ss. LT; tassa personale secondo l’art. 290 LT e riparto intercomunale secondo gli artt. 279 ss. LT), un ricorso in materia di imposta comunale è quindi ricevibile unicamente nella misura in cui contesta il calcolo stesso dell’imposta comunale (applicazione del moltiplicatore), ma non nella misura in cui si limita ad assumere (senza errori di trascrizione) la classificazione dell’imposta cantonale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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