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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.138
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00138
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 giugno 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 9 febbraio 1998 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1987-98, in cui le esponeva in via valutativa un reddito d’altra fonte di fr. 18'000.- di media annua. La contribuente, malgrado diffida e multa disciplinare, non aveva infatti presentato la dichiarazione d’imposta.
Assistita dal padre __________, __________ __________ presentava reclamo con lettera datata 20 marzo, ma spedita soltanto il 25 marzo 1998, argomentando d’aver ricevuto la notifica di tassazione soltanto l’11 marzo. Osservava testualmente:
“__________ studia a __________, la posta è deviata a __________, ma essendo stata per oltre un mese in Ticino in ferie, per chiusura dell'Università e avendo chiesto il fermo postale, l’ha ricevuta solo al rientro. Crediamo essere un diritto sancito di poter andare in ferie senza farsi seguire dalla posta”.
Con decisione del 18 maggio 1998 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita dal padre __________, chiede l’accoglimento del ricorso e quindi lo stralcio del reddito d’altra fonte. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
4.1.
L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica; questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
4.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
Una decisione spedita per posta B, come avviene per le notifiche di tassazione (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), viene distribuita due o tre giorni feriali dopo il giorno dell'impostazione (cfr. art. 24 cpv. 1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01).
Una decisione inviata per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso le PTT in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sul servizio delle poste (RS 783.01) è valido sia per il diritto federale sia per il diritto cantonale a condizione che la procedura cantonale non contenga disposizioni contrarie (DTF 109 Ia 18 c. 4; 104 Ia 466 c. 3 con rif.).
In caso di ordine fermo posta, incombe al destinatario di ritirare la corrispondenza nel periodo in cui è a sua disposizione, altrimenti la missiva, non recapitabile e da ritornare al luogo di impostazione (art. 169 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza) è considerata notificata l'ultimo giorno del termine (Praxis des Bundesgerichtes n. 75/1986 no 21, pag. 63 consid. 2c).
L'ordine di trattenere il corriere, invece, non è un modo di distribuzione previsto dal servizio postale: per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica (DTF 100 III 5 consid. 3): esso dipende unicamente dagli interessi del destinatario e impedisce la presentazione al suo recapito per la durata da lui scelta (art. 145 cpv. 2 dell'ord.); se non si pone un problema di un ostacolo indipendente dalla volontà (DTF 109 Ia 19) resta un compito di chi si assenta nel corso di un procedimento di disporre affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l'autorità prenda nota del nuovo indirizzo (DTF 97 III 10 e rif.; inoltre CDT n. ..__________ del 10 febbraio 1998 in re F. E.). Ancora recentissimamente il Tribunale federale ha ribadito che, in presenza di un ordine di trattenuta ai sensi dell' art. 145 cpv. 2 OSP 1 un invio raccomandato si considera notificato l' utlimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all' ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492, consid. 1).
La ricorrente aveva dato ordine all'Ufficio postale di __________ di __________, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla buralista postale il 15 giugno 1998, di rispedirle la corrispondenza a __________ dal 20 ottobre 1997. Il 9 febbraio 1998, all'inizio delle vacanze universitarie alla fine del semestre invernale, aveva poi chiesto all'Ufficio postale di __________ di trattenere la corrispondenza fino a domenica 8 marzo e di distribuirgliela il giorno successivo, lunedì 9 marzo.
Come si è visto, l'ordine di trattenere, non costituendo un modo di distribuzione previsto dal servizio postale, non imperdisce la decorrenza dei termini, sicché la tassazione, inviata alla ricorrente il 9 febbraio 1998, è cresciuta incontestata in giudicato prima che il padre della contribuente inviasse all'UT il 25 marzo 1998 il reclamo datato 20 marzo 1998.
5.2.
È appena il caso di rilevare che, quando la ricorrente è entrata in possesso della notifica di tassazione il 9 marzo 1998, il termine di reclamo non era ancora scaduto. __________ __________ aveva quindi ancora la possibilità di inviare o di far inviare dal padre nei termini stabiliti dalla legge un succinto reclamo in cui faceva presente di essere studentessa universitaria e di non aver conseguito redditi nel biennio di computo.
Non va inoltre dimenticato che la ricorrente, invece di dar ordine all' Ufficio postale di __________ di trattenere la corrispondenza, con le conseguenze di cui ora si duole, poteva semplicemente revocare all'Ufficio postale di __________ di __________ l'ordine di risperdire la corrispondenza a __________, cosicché durante le vacanze avrebbe ricevuto la corrispondenza normalmente al proprio domicilio.
5.3.
In simili condizioni questa Camera non può far altro che confermare, in applicazione dei disposti di legge, la decisione con cui l'UT ha dichiarato irricevibile il reclamo e constatare che le è preclusa la possibilità di entrare nel merito del buon fondamento della notifica di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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