AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.137
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00137
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 giugno 1998
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 17 giugno 1997 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna annullava la tassa di diffida di fr. 30.- e la multa di fr. 50.- a carico di __________ __________, concedendo al suo rappresentante, __________ __________, un termine fino al 30 settembre 1997 per produrre la dichiarazione d’imposta;
che il 9 ottobre 1997 l’UT inviava al rappresentante della contribuente una nuova diffida;
che il 13 novembre successivo l’UT infliggeva alla contribuente una multa di fr. 50.-;
che il 20 marzo 1998 __________ __________ presentava reclamo contro la multa disciplinare, lamentando che la sua richiesta di proroga non avrebbe mai ricevuto evasione e che il 2 ottobre 1997 avrebbe presentato la dichiarazione d'imposta richiestale;
che con decisione del 3 giugno 1998 l’UT respingeva il reclamo in quanto tardivo;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ in rappresentanza della figlia __________ contesta nuovamente la decisione di multa, lamentando nuovamente gli asseriti errori in cui sarebbe incorso l’UT nel non aver dato seguito alle richieste di proroga;
che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );
che una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
che la restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
che il reclamo presentato il 20 marzo 1998 risulta pertanto manifestamente tardivo;
che ciò preclude a questa Camera di entrare nel merito della contestazione;
che il rappresentante della ricorrente non fa d’altronde valere alcun motivo di restituzione del termine che possa essere preso in considerazione secondo gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD;
che a titolo meramente abbondanziale gli argomenti ricorsuali appaiono non solo scarsamente attendibili, ma addirittura pretestuosi se si considera, da un lato, che il rappresentante della ricorrente non ha minimamente comprovato l’invio della dichiarazione d’imposta il 2 ottobre 1997 e, d’altro lato, che non ha nemmeno reagito alla nuova diffida del 9 ottobre 1997, che sarebbe dovuta apparirgli del tutto ingiustificata e avrebbe dovuto indurlo a reagire o quanto meno a verificare l’avvenuta ricezione da parte dell’UT della dichiarazione d’imposta, se veramente fosse stata inviata;
che comunque il rappresentante della contribuente non ha neppure reagito alla decisione di multa nel termine di legge, ma soltanto alcuni mesi dopo;
che è quindi malvenuto a lamentarsi di asserite inadempienze dell’UT e che il presente gravame appare manifestamente defatigatorio e frutto di reiterate disattenzioni da parte del rappresentante della ricorrente nel ritirare la corrispondenza che gli è indirizzata;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
Per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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