AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.136
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00136
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 giugno 1998
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 27 giugno 1997 l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna annullava la tassa di diffida di fr. 30.- e la multa di fr. 150.- a carico di __________ __________, concedendogli un ulteriore termine fino al 30 settembre 1997 per produrre la dichiarazione d’imposta;
che il 9 ottobre 1997 l’UT inviava al contribuente una nuova diffida;
che il 13 novembre successivo l’UT infliggeva alla contribuente una multa di fr. 150.-;
che il 20 marzo 1998 __________ __________ presentava reclamo contro la multa disciplinare, lamentando che la sua richiesta di proroga non avrebbe mai ricevuto evasione e che il 2 ottobre 1997 avrebbe presentato una nuova domanda di proroga;
che con decisione del 3 giugno 1998 l’UT respingeva il reclamo in quanto tardivo;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente la decisione di multa, lamentando nuovamente gli asseriti errori in cui sarebbe incorso l’UT nel non aver dato seguito alle richieste di proroga;
che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT );
che una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
che la restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
che il reclamo presentato il 20 marzo 1998 risulta manifestamente tardivo;
che ciò preclude a questa Camera di entrare nel merito della contestazione;
che il ricorrente non fa d’altronde valere alcun motivo di restituzione del termine che possa essere preso in considerazione secondo gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD;
che a titolo meramente abbondanziale gli argomenti ricorsuali appaiono non solo scarsamente attendibili, ma addirittura pretestuosi se si considera, da un lato, che il ricorrente non ha minimamente comprovato l’invio di un'ulteriore richiesta di proroga per la presentazione della dichiarazione d’imposta il 2 ottobre 1997 e, d’altro lato, che non ha nemmeno reagito alla nuova diffida del 9 ottobre 1997, che gli sarebbe dovuta apparire ingiustificata e avrebbe dovuto indurlo a reagire o quanto meno a verificare l’avvenuta ricezione da parte dell’UT dell'ulteriore richiesta di proroga, se veramente fosse stata inviata;
che comunque il contribuente non ha neppure reagito, come egli stesso d'altronde ammette, alla decisione di multa nel termine di legge, ma soltanto alcuni mesi dopo;
che è quindi malvenuto a lamentarsi di asserite inadempienze dell’UT e che il presente gravame appare manifestamente defatigatorio e frutto di reiterate disattenzioni da parte sua nel ritirare la corrispondenza che gli è indirizzata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster